Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29419 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29419 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
nel procedimento a carico di:
avverso l’ordinanza del 04/03/2025 della Corte di Appello di Reggio Calabria lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 4 marzo 2025, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di NOME COGNOME con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria il 14 dicembre 2010, divenuta irrevocabile il 10 novembre 2011, e ha dichiarato estinta la pena della multa di euro 5.000,00 ai sensi dell’art. 172 cod. pen. per decorso del tempo.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso Procuratore generale che ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di verificare, e conseguentemente di motivare sul punto, se l’esecuzione era iniziata e, pertanto, se il termine di prescrizione aveva cessato di decorrere, come in effetti avvenuto nel caso di specie con l’iscrizione a ruolo, l’emissione e la notifica della cartella esattoriale.
In data 24 aprile 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Nell’unico motivo di ricorso l’organo dell’accusa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica e all’omessa motivazione quanto all’avvenuta iscrizione a ruolo della somma e alla notifica della cartella esattoriale al fine di accertare se l’esecuzione era iniziata o meno e, pertanto, se il termine di prescrizione aveva cessato di decorrere, come in effetti sarebbe avvenuto nel caso di specie.
Sent. n. sez. 1859/2025 CC – 27/05/2025 R.G.N. 11943/2025
La doglianza Ł fondata.
2.1. Come correttamente evidenziato nell’atto di ricorso il termine decennale di prescrizione della pena cessa di decorrere con l’inizio dell’esecuzione e tale momento coincide con l’iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento, che Ł l’atto che manifesta in maniera univoca la volontà dello Stato di riscuotere il credito (Sez. 1, n. 22515 del 28/02/2024, Pmt, Rv. 286582 – 01; Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, COGNOME, Rv. 279453 01).
Il giudice cui sia chiesto di pronunciarsi sul punto, pertanto, Ł tenuto a verificare se l’iscrizione a ruolo sia o meno avvenuta e di tale attività deve dare conto in motivazione.
2.2. Nel caso di specie, in cui peraltro, come indicato nel ricorso, risulta in atti che la somma determinata a titolo di multa Ł stata iscritta a ruolo in termini ed Ł anche stata notificata la cartella esattoriale, il giudice dell’esecuzione ha omesso di evidenziare quanto emerso sul punto e, pertanto, non ha motivato in concreto quanto all’effettivo decorso del termine di prescrizione.
Il provvedimento impugnato, quindi, a fronte della totale mancanza di motivazione in ordine all’accertamento effettuato circa l’eventuale inizio dell’esecuzione, deve essere annullato con rinvio affinchØ la Corte di Appello di Reggio Calabria, conformandosi al principio indicato e libera nell’esito, proceda a un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così Ł deciso, 27/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME