Prescrizione della pena: perché un nuovo reato può annullarne gli effetti
La prescrizione della pena rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento, che sancisce l’estinzione di una condanna per il semplice decorso del tempo. Tuttavia, questa regola generale non è assoluta e conosce importanti eccezioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: la commissione di un nuovo delitto della stessa indole durante il periodo di prescrizione ne impedisce il compimento. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto contro un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Il ricorrente sosteneva che la pena a suo carico dovesse considerarsi estinta per il decorso del tempo. Il Tribunale di Sorveglianza, tuttavia, aveva respinto la sua istanza, e avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, basando le proprie argomentazioni sull’applicabilità della disciplina generale sulla prescrizione.
La Decisione sulla Prescrizione della Pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno fondato la loro decisione su un’argomentazione chiara e netta, basata sull’interpretazione dell’articolo 172, settimo comma, del codice penale.
Secondo la Suprema Corte, l’unico argomento proposto dal ricorrente si poneva in diretto contrasto con la norma citata. Quest’ultima, infatti, stabilisce in modo inequivocabile che la disciplina generale sulla prescrizione della pena non si applica qualora il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione, riporti una nuova condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.
Le Motivazioni della Corte
Dalla motivazione dell’ordinanza impugnata emergeva chiaramente che il ricorrente era stato destinatario di ulteriori condanne, divenute irrevocabili, per delitti della stessa indole. Tali reati erano stati commessi in un arco temporale critico: dopo che la prima condanna era diventata definitiva, ma prima che fosse maturato il termine di prescrizione. Questa circostanza ha attivato l’eccezione prevista dalla legge, rendendo inoperante l’istituto della prescrizione.
La ratio della norma è evidente: il legislatore ha voluto negare il beneficio dell’estinzione della pena a chi, nonostante una condanna, dimostri di non aver cambiato condotta e di persistere nell’attività criminosa. La commissione di nuovi reati omogenei è interpretata come un indicatore di pericolosità sociale che giustifica il mantenimento dell’efficacia della sanzione penale precedentemente inflitta.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale in materia di esecuzione penale: la possibilità di estinguere una pena per prescrizione è strettamente legata alla condotta del condannato. Chi commette nuovi delitti della stessa indole perde questo beneficio, e lo Stato mantiene il suo diritto di eseguire la condanna. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione palesemente infondata.
La prescrizione della pena si applica in modo automatico con il passare del tempo?
No, non si applica automaticamente in ogni caso. La legge prevede delle eccezioni specifiche, come quella analizzata in questa ordinanza.
Cosa interrompe il decorso della prescrizione della pena?
Secondo l’art. 172, comma 7, c.p., il decorso della prescrizione è interrotto se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione, riporta una nuova condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.
Qual è stato l’esito del ricorso esaminato dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10498 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10498 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’unico argomento proposto in ricorso sia manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la norma dell’art. 172, comma 7, cod. pen., che esclude l’applicabilità d disciplina generale sulla prescrizione della pena nel caso in cui il condannato, durante il te necessario per l’estinzione della pena, riporti una condanna alla reclusione per un delitto de stessa indole, e nel caso in esame dalla motivazione della ordinanza impugnata emerge che il ricorrente ha riportato condanne irrevocabili per delitto della stessa indole confluite nel cu della Procura della Repubblica di Milano del 7 novembre 2016 per fatti commessi dopo l’irrevocabilità della pronuncia in espiazione ma prima del maturare del termine di prescrizion
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.