Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46799 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46799 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME GLYPH nato a
l,
omissis
avverso l’ordinanza emessa il 15/07/2024 dal Tribunale di Messina lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 luglio 2024 il Tribunale di Messina, su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, disponeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena
concesso a
C.R.
con la sentenza emessa dallo stesso Tribunale il
I
omissis l, divenuta irrevocabile il omissis
La revoca della sospensione condizionale della pena veniva disposta dal Giudice dell’esecuzione in conseguenza del fatto che il condannato si era sottratto volontariamente all’adempimento della condizione alla quale era sottoposto il beneficio sospensivo, rappresentata dal pagamento delle somme dovute alle parti civili del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 570 cod.
H.V. pen., e RAGIONE_SOCIALE , per il quale, nel giudizio di cognizione, l’imputato era stato .condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 500,00 euro di multa.
C.R. COGNOME
Avverso questa ordinanza GLYPH
I a mezzo dell’avv.
GLYPH
RAGIONE_SOCIALE
proponeva ricorso per cassazione, articolando due, correlate, censure difensive, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione provvedimento impugnato.
Si deduceva, innanzitutto, che il Tribunale di Messina non aveva dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano la revoca della sospensione condizionale concessa a C.R. nonostante fosse decorso il termine di prescrizione della pena irrogata all’imputato nel procedimento di cognizione, rilevante ai sensi dell’art. 172 cod. pen., che si riteneva di individuare nella data del
omissis
Si deduceva, al contempo, che la pena irrogata all’imputato, essendo stata sospesa, non era,mai stata eseguita, con la conseguenza che il ricorrente non si era sottratto volontariamente all’esecuzione del trattamento sanzionatorio, ma soltanto all’adempimento degli obblighi economici nei confronti delle parti civili costituite, che rappresentava un elemento estraneo alle statuizioni condannatorie.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da C.R. è infondato.
Occorre premettere che le norme degli artt. 172 e 173 cod. pen., attorno alle quali ruota la disciplina della prescrizione della pena, sono inserite nel Libro primo del codice penale, intitolato “Dei reati in generale”. In tale ambito, la prescrizione della pena è disciplinata all’interno del Titolo sesto del Codice penale, intitolato “Della estinzione del reato e della pena”, che comprende gli artt. 150-184 cod. pen.
In questo contesto, si ritiene opportuno richiamare preliminarmente le previsioni degli artt. 172 e 173 cod. pen., la cui disciplina costituisce il punto di partenza della nostra disamina, individuando la ratio legis sottesa alle due disposizioni, collegata, in entrambi i casi, al venir meno dell’interesse punitivo dello Stato in conseguenza di un lasso di tempo ritenuto considerevole dal passaggio in giudicato della sentenza con cui la pena presupposta è stata irrogata (tra le altre, Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, COGNOME, Rv. 196889 01).
La ratio legis di questo istituto, sottesa a entrambe le disposizioni che lo disciplinano all’interno del Titolo sesto del Libro primo del Codice penale, risiede nel fatto che il decorso del tempo fa venire meno l’interesse punitivo dello Stato nei confronti di un soggetto riconosciuto colpevole all’esito di un processo penale conclusosi con una sentenza irrevocabile, che trae il suo fondamento penalistico dal rapporto di proporzione inversa esistente tra il trascorrere del tempo e l’esercizio della potestà punitiva dello Stato, che si concretizza nell’irrogazione delle sanzioni penali (Sez. 1, n. 18791 del 27/03/2013, COGNOME, Rv. 256027 – 01; Sez. 1, n. 13797 del 11/03/2008, COGNOME, Rv. 239799 – 01; Sez. 1, n. 31196 del 17/06/2004, COGNOME, Rv. 229286 – 01).
L’interesse punitivo, dunque, consiste nell’esigenza di fare scontare in un tempo ragionevole la pena irrogata al reo, giudicato colpevole con una sentenza irrevocabile, che costituisce il fondamento di politica criminale di entrambe le disposizioni che si stanno considerando.
Tali esigenze di politica criminale, inoltre, sono sostenute da altrettanto ineludibili esigenze di prevenzione speciale collegate alla finalità rieducativa della sanzione penale, rese evidenti dal fatto che l’effetto prescrittivo viene espressamente escluso dall’art. 172, comma settimo, cod. pen. per i recidivi, per i delinquenti professionali, abituali o per tendenza e per i condannati che, durante il tempo previsto per l’estinzione della pena, riportano una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.
Nel valutare la ratio legís dell’istituto in esame occorre tenere ulteriormente conto del fatto che, trascorso un lasso di tempo significativo dal momento della commissione del reato, la personalità del reo potrebbe avere subito un’evoluzione positiva, con la conseguenza che potrebbe apparire non più
ragionevole perseguire finalità rieducative, collegate all’esecuzione della sanzione penale, in circostanze, oggettive e soggettive, diverse da quelle per le quali originariamente la pena era stata ritenuta congrua e adeguata.
D’altra parte, a conferma di un tale, concomitante, obiettivo di politica criminale, non si può trascurare che il legislatore italiano ha stabilito precisi limiti soggettivi alla prescrizione della pena in funzione del perseguimento di finalità di prevenzione speciale, introducendo le condizioni ostative previste dal settimo comma dell’art. 172 cod. pen. (tra le altre, Sez. U, n. 2 del 30/10/2004, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261399 – 01).
3. Nella cornice descritta nel paragrafo precedente, deve rilevarsi che la disciplina della prescrizione della pena invocata da C. R. non è applicabile, atteso che il ricorrente si è sottratto volontariamente all’esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Messina il GLYPH omissis COGNOME divenuta irrevocabile il GLYPH omissis GLYPH , in violazione dell’art 172, quarto comma, cod. pen., secondo cui: «Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena».
Rispetto al precetto dell’art. 172, quarto comma, cod. pen non assume rilievo che il condannato si sia sottratto all’esecuzione della pena principale o della pena accessoria o, come nel caso in esame, all’adempimento degli obblighi economici nei confronti delle parti civili, atteso che quello che effettivamente rileva è che con il suo comportamento, volontario e consapevole, l’imputato non consente che le statuizioni contenute in una pronuncia irrevocabile siano eseguite.
A sostegno di queste conclusioni, occorre anzitutto richiamare il principio di diritto, tuttora insuperato, affermato da Sez. 1, n. 27499 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231757 – 01, secondo cui: «In ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento di un obbligo da parte del condannato, qualora questi non ottemperi all’obbligo il termine iniziale della prescrizione della pena coincide non con la data di scadenza del termine originariamente assegnato dal giudice per l’adempimento, ma con la data in cui il provvedimento di revoca del beneficio è divenuto definitivo».
Si muove in una direzione analoga Sez. 1, n. 46929 del 17/11/2004, COGNOME, Rv. 230168 – 01, in cui si fa decorrere il termine di prescrizione dalla data in cui viene pronunciata la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, affermandosi: «Il termine di prescrizione della pena decorre, in caso di revoca di diritto della sospensione condizionale, dal giorno in cui è stata pronunciata la decisione che dispone la revoca del beneficio, e non da quello in
cui passa in giudicato la sentenza di condanna che è causa della revoca medesima».
Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale, notevolmente risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Condizione per l’esecuzione di una pena condonata o sospesa condizionalmente è la revoca dei detti benefici ed è quindi dal giorno in cui il provvedimento di revoca diviene definitivo che decorre il termine di prescrizione e non da quello del passaggio in giudicato della sentenza di condanna che è causa della revoca» (Sez. 6, n. 1656 del 12/11/1968, dep. 1969, COGNOME, Rv. 109957 – 01).
Queste conclusioni discendono dal fatto che l’art. 172, comma quarto, cod. pen. correla il momento di decorrenza del termine di prescrizione della pena agli eventuali ostacoli che possono frapporsi alla sua esecuzione, in linea con il principio contra non valentem agere non currit praescriptio. Ne consegue che, nei casi in cui l’esecuzione della condanna è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario all’estinzione della pena non può che cominciare a decorrere dal giorno in cui il termine si è compiuto o la condizione si è avverata.
Ne discende che, nelle ipotesi di sospensione condizionale, il termine di prescrizione non può che farsi decorrere dal momento in cui, verificatasi la decadenza del beneficio sospensivo, la pena, che prima non era eseguibile, può essere posta in esecuzione. Tale momento, quindi, non coincide cronologicamente con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna che comporta la perdita del beneficio sospensivo, ma, come nel caso di NOME COGNOME, con il momento in cui, disposta la revoca, il provvedimento irrevocabile può essere effettivamente eseguito.
Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente che, nelle ipotesi in cui la sospensione condizionale della pena venga subordinata all’adempimento di un ,obbligo in favore della parte civile da parte del condannato, qualora questi non ottemperi all’obbligo, il termine iniziale della prescrizione della pena non coincide con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna con la quale è stato concesso il beneficio sospensivo, ma con la data in cui la revoca del beneficio è divenuta definitiva per effetto del provvedimento del giudice dell’esecuzione.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di rigettare il ricorso proposto da C.R. con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si dispone, infine, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto
dalla legge.
Così deciso il 7 novembre 2024.