Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11944 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11944 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a CASTROVILLARI il 30/05/1982 avverso l’ordinanza del 08/11/2024 della Corte d’assise di Cosenza udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lete le conclusioni del sotituto procuratore generale NOME COGNOME che chiedeva l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Assise di Cosenza, in qualità di giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 8 novembre 2024 revocava il beneficio dell’indulto concesso dal Tribunale di Castrovillari a Scorza NOME NOME nella misura di anni due mesi undici e giorni dieci di reclusione e 734 euro di multa in relazione alla sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna nonchØ nella misura di giorni venti di arresto e 600 euro di ammenda in relazione alla sentenza del Tribunale di Castrovillari, definitiva il 31 ottobre 2007.
Ciò in quanto COGNOME ha riportato condanna per delitto non colposo, in particolare all’ergastolo con isolamento diurno, per un fatto commesso il 16 febbraio 2011, nei cinque anni dalla data di entrata in vigore della L. 241/2006.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, lamentando con unico motivo la violazione dell’art. 173 cod. pen.
Secondo il ricorrente la Corte sarebbe incorsa in un errore in quanto, limitatamente alla pena inflitta dal Tribunale di Castrovillari avrebbe dovuto applicarsi l’art. 173 cod. pen., trattandosi di ammenda e, dunque, la pena si sarebbe prescritta al decorso dei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza e quindi il 10 ottobre 2022.
NØ può trovare applicazione nel caso de quo il disposto dell’art. 173 secondo comma cod pen.
L’effetto ostativo del riconoscimento della recidiva aggravata – infatti- rispetto alla estinzione della pena per decorso del tempo Ł limitato al giudizio sfociato nella condanna cui si riferisce la pena, ovvero in un diverso giudizio, ma per fatti commessi nel tempo intercorrente fra la sentenza e la data di maturazione della prescrizione della pena.
La recidiva non avrebbe potuto essere contestata nel giudizio avanti al Tribunale di Castrovillari
posto che tale giudizio aveva ad oggetto una contravvenzione e, quanto, alle contestazioni di recidiva aggravata in ulteriori giudizi le due sentenze riguardano fatti commessi prima della sentenza del Tribunale di Castrovillari.
Chiedeva pertanto l’annullamento dell’impugnato provvedimento limitatamente alla pena di giorni venti di arresto e 600 euro di ammenda, in quanto estinta per prescrizione.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento limitatamente alla pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Castrovillari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio. (Sez. U n. 2 del 30/10/2014, Rv. 261399).
La ragione di tale insegnamento Ł esplicitata nella parte motiva della citata decisione che ricorda che, nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata al verificarsi di una condizione, «il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui la condizione si Ł verificata», come recita testualmente il quinto comma dell’art. 172 del codice penale.
Orbene, nel caso in cui l’esecuzione della pena sia condizionata alla revoca dell’indulto, tale revoca, e con essa l’eseguibilità della pena, si determina con il solo fatto dell’avverarsi della condizione risolutiva che, a mente delle pertinenti diposizioni dei provvedimenti legislativi di indulto, Ł stabilita con riferimento alla condanna per reato successivamente commesso.
Nella fattispecie, in relazione alla normativa indulgenziale applicata (come si evince in atti), si tratta del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, e del d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, che presentano, entrambi, la medesima dizione testuale in ordine al determinarsi della revoca del beneficio, rispettivamente all’art. 10 ed all’art. 11: «il beneficio dell’indulto Ł revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva».
Tale specifica disposizione, in tema di revoca dell’indulto, Ł diventata poi un dato tralaticio, essendo riportata pedissequamente nei successivi provvedimenti indulgenziali, e cioŁ dall’art. 4 del d.P.R. 394/90 e dall’art. 3 della legge. 241/2006.
Ciò in quanto, operando la revoca dell’indulto ex lege al verificarsi della condizione prevista, il provvedimento che revoca il beneficio ha un valore solo ricognitivo.
Nello specifico la sentenza che ha determinato la revoca dell’indulto Ł quella delle Corte di Assise di Appello di Cosenza che Ł divenuta definitiva il 10 ottobre 2017 ed Ł da quella data che inizia a decorrere il termine di prescrizione della pena rispetto alla quale vene richiesta la revoca del beneficio.
Il provvedimento impugnato ha revocato il beneficio dell’indulto concesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, concesso in relazione ad una pena per delitto, stante la non maturata prescrizione decennale, a partire dal 10 ottobre 2017, data di passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Assise di Cosenza.
Tale decisione non viene criticata dal ricorrente, che appunta i propri rilievi avverso la decisione di revocare l’indulto concesso anche in relazione alla condanna emessa dal Tribunale di Castrovillari per una contravvenzione.
Il provvedimento impugnato non ha rilevato che il fatto per cui il ricorrente Ł stato condannato con sentenza passata in giudicato il 31 ottobre 2007 Ł una contravvenzione, il cui termine ordinario di prescrizione Ł di cinque anni, anzichØ di dieci, come erroneamente ritenuto dalla Corte di Assise
di Cosenza.
Certamente sotto tale profilo la decisione Ł censurabile; Ł pur vero che dalla mera lettura del certificato penale si evince che ricorrente Ł stato ritenuto recidivo proprio nel giudizio in oggetto e quindi potrebbe operare nei suoi confronti il principio piø vote ribadito da questa Corte secondo cui l’estinzione della pena non opera nei confronti dei recidivi a condizione che l’accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce (sez 1 n. 11931 del 2024 nm e sez. 1 n. 4095 del 10/12/2019 Rv 278165).
L’eventuale riconoscimento della recidiva, pur trattandosi di una contravvenzione, non appare astrattamente illegittimo, trattandosi di fatto commesso il 7 dicembre 2005, prima della entrata in vigore della L. 5/12/205 che ha abolito la recidiva per le contravvenzioni.
Posto che il provvedimento impugnato non ha esaminato questo ulteriore aspetto della questione, non accertando se, cioŁ, al di là del dato formale, la recidiva sia stata o meno accertata nel giudizio sfociato nella condanna e posto che tale accertamento non può essere operato da questa Corte, trattandosi di un aspetto di merito, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio alla Corte di Assise di Cosenza che, quale giudice del merito, verifichi se nel giudizio che Ł sfociato nella pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 19 giugno 2007 sia stata o meno accertata la recidiva, al fine dell’applicazione dell’art. 173, primo comma, secondo periodo, cod. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di assise di Cosenza
Così Ł deciso, 13/02/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME