Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3787 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3787 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato ad Avezzano 1’11/11/1983 avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna del 22/5/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 22/5/2024, il Tribunale di Bologna ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su una istanza del pubblico ministero di revoca ex art. 168, comma 1), n. 1), cod. pen. del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a COGNOME NOME con una sentenza del Tribunale di Avezzano del 12/11/2012 (irrevocabile il 5/2/2014), per
avere egli successivamente commesso in data 26/1/2015 il reato di cui all’art. 186 D.Lgs. n. 285 del 1992, in relazione al quale gli è stata applicata una pena patteggiata con sentenza del Tribunale di Bologna in data 2/10/2017 (irrevocabile il 26/10/2017).
L’ordinanza premette che la sospensione condizionale della pena concessa a COGNOME con la seconda sentenza del Tribunale di Bologna è stata già revocata con ordinanza del giudice dell’esecuzione del 10/10/2023, perché l’imputato non ha assolto agli obblighi che gli erano stati imposti ai sensi dell’art. 165, comma 2, cod. pen.
Dà atto, altresì, che il difensore del condannato, con memoria in data 27/3/2024, ha chiesto dichiararsi l’estinzione della pena comminata con la sentenza del 2/10/2017 in quanto prescritta, poiché il decorso della prescrizione deve essere calcolato dallo scadere del termine fissato in sentenza per l’adempimento degli obblighi. A questo proposito, il Tribunale di Bologna richiama, invece, la giurisprudenza di legittimità secondo cui il “dies a quo” del termine di prescrizione della pena coincide, non con la data di scadenza del termine assegnato dal giudice per l’adempimento, ma con la data della definitività del provvedime .rito di revoca del beneficio della sospensione. Di conseguenza, l’ordinanza individua il termine di decorrenza della prescrizione della pena in quello del 12/10/2023, data dell’ordinanza con cui è stato revocato il beneficio concesso con la seconda sentenza.
Il Tribunale, pertanto, conclude che la pena non possa ritenersi estinta e accoglie la richiesta del pubblico ministero, in quanto COGNOME nel termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Avezzano (5/2/2014), ha commesso (il 26/1/2015) una contravvenzione della stessa indole (in entrambi i casi, guida in stato di ebbrezza), accertata con una sentenza divenuta irrevocabile di condanna a pena detentiva, per effetto della revoca della precedente sospensione.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di COGNOME NOMECOGNOME articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 168, 172 e 173 cod. pen., nella parte in cui afferma che il termine della prescrizione della pena decorre dalla definitività del provvedimento di revoca della sospensione con.dizionale.
Il ricorso ribadisce, in sostanza, quanto rappresentato nella memoria già presentata al giudice dell’esecuzione e richiama una recente sentenza di questa sezione, che, mutuando l’affermazione della pronuncia delle Sezioni Unite relativa all’ipotesi in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto,
afferma che l’art. 172 cod. pen. fa decorrere l’estinzione della pena, ove subordinata a condizione, dalla verificazione della condizione stessa: sicché nel caso di specie la condizione si è verificata con la irrevocabilità della sentenza, in data 26.10.2017, che ha accertato il reato successivo alla cui commissione consegue la revoca della sospensione, con l’effetto che il termine di cinque anni per l’estinzione della pena per la contravvenzione è ormai decorso.
Questo lo si desume – aggiunge il ricorso – anche dalle pronunce di legittimità che negli anni hanno affermato che la revoca della sospensione condizionale consegue di diritto alla commissione di un secondo reato e che il provvedimento di revoca ha natura solo dichiarativa.
Con requisitoria scritta trasmessa il 2.9.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per gli stessi motivi prospettati nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni che saranno di seguito esposte.
Come già evidenziato, il ricorso si concentra su quella parte dell’ordinanza impugnata che non riconosce l’avvenuta prescrizione della pena irrogata con la seconda sentenza del 2.10.2017, ovvero quella in virtù della cui sopravvenienza è stata chiesta, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la prima sentenza del 12.11.2012.
Trattandosi di pena per la quale a sua volta era stata concessa la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 165 cod. pen., poi revocata in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi imposti, si assume, in sostanza, che la declaratoria della sua prescrizione farebbe venire meno il presupposto da cui l’art. 168, n. 1), cod. pen. fa dipendere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la prima sentenza.
Il ricorrente afferma che il termine di estinzione della pena, ove la sua esecuzione sia subordinata al verificarsi di una condizione, debba decorrere dalla irrevocabilità della sentenza che ha accertato il reato per il quale era stata inflitta la pena stessa.
Il giudice dell’esecuzione, invece, ha ritenuto che, nella ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale all’adempimento di un obbligo da parte del condannato, qualora questi non ottemperi all’obbligo il termine iniziale
di prescrizione della pena coincide con la data in cui il provvedimento di revoca del beneficio è divenuto definitivo.
3. A tal proposito, la norma di riferimento è costituita dall’art. 172, comma 5, cod. pen. (che si applica anche alle pene previste per le contravvenzioni, in conseguenza del rinvio dell’art. 173, comma 2, cod. pen.), secondo cui se l’esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.
Dalla realizzazione della situazione alla quale è collegata la produzione dell’effetto estintivo, dipende la possibilità di sottoporre il condannato all’espiazione della pena che gli è stata irrogata, sicché, ove tale possibilità manchi o sia impedita, il termine di prescrizione può avere decorrenza dal momento in cui, cessato o rimosso l’ostacolo, si rende concretamente attuabile la pretesa punitiva.
L’estinzione della pena presuppone, infatti, l’intervenuta decadenza dall’esercizio dello ius puniendi, la quale consegue all’inattività dell’organo cui è istituzionalmente demandata la funzione di dare attuazione ai giudicati di condanna. Ma non si vede in un’ipotesi di inerzia di tale organo, quando, come nel caso di cui all’art. 165 cod. pen., l’esecuzione è impedita, in quanto subordinata al verificarsi di un fatto o di un evento condizionante.
Ciò detto, la peculiare questione del momento iniziale del decorso del termine prescrizionale della pena, per la quale sia stata disposta la revoca della sospensione condizionale in seguito alla mancata osservanza degli obblighi imposti con la sentenza, è stata già affrontata in modo del tutto condivisibile da una precedente pronuncia di questa Corte (Sez. 1, n. 27449 del 28/6/2005, Rv. 231757 – 01, spec. in motivazione), che muove dalla premessa secondo cui, in linea generale, i provvedimenti del giudice, sotto un profilo sistematico, possono assumere carattere dichiarativo o costitutivo a seconda del loro valore ricognitivo o modificativo. In relazione a tale differente natura, essi producono effetti che decorrono dalla pronunzia o retroagiscono al momento del fatto o della situazione giuridica accertata.
L’ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, quando consegua al mancato assolvimento di un determinato obbligo cui la sospensione era stata subordinata, non ha una mera natura ricognitiva, in quanto l’inosservanza dell’obbligo imposto ex art. 165 cod. pen. non comporta come automatica conseguenza la perdita del beneficio, ben potendo l’interessato allegare un fatto a lui non imputabile che abbia impedito o reso difficoltoso l’adempimento.
In questo caso, a differenza degli altri previsti dall’art. 168 cod. pen., la revoca, se disposta, costituisce il risultato di un giudizio valutativo, correlato all’esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice e non di un accertamento meramente ricognitivo di una situazione già verificatasi, da cui inevitabilmente consegua la decadenza dal beneficio. Il carattere non automatico della revoca nell’ipotesi qui considerata comporta la natura costitutiva del relativo provvedimento.
Il naturale corollario di tali principi è che, nell’ipotesi di inosservanza dell’obbligo di adempiere cui sia stata subordinata dal giudice la concessione del benefico della sospensione condizionale della pena, il momento iniziale del termine di prescrizione coincide con la data in cui il provvedimento di revoca è divenuto definitivo. , -4′.it ,42-0144/24
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Questa conclusione non è suscettibile di essere inficiata dall’orientamento di legittimità che viene diffusamente richiamato nel ricorso, con la citazione di diverse sentenze successive a quella a cui si è appena sopra fatto riferimento.
Si tratta, infatti, di pronunce che riguardano casi di sospensione condizionale della pena revocata ex art. 168 cod. pen., in cui il provvedimento del giudice dell’esecuzione ha natura dichiarativa.
Esse si riferiscono alla revoca ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1) cod. pen., per avere il condannato commesso nel quinquennio successivo un reato per il quale era stato condannato a pena detentiva (Sez. 1, n. 27328 del /9/2020, Rv. 279759 – 01; Sez. 1, n. 11156 del 2/12/2015, dep. 2016, Rv. 266343 – 01), oppure alla revoca ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2) cod. pen., per avere l’interessato riportato nel quinquennio successivo una condanna per un fatto commesso anteriormente (Sez. 1, n. 10604 del 12/12/2023, dep., 2024, non mass.).
Di conseguenza, l’orientamento in questione riguarda casi diversi da quello in esame, in ragione della natura meramente ricognitiva delle pronunce che revocano la sospensione condizionale della pena.
Ciò vuol dire che, quindi, non è applicabile la conclusione cui giunge detto orientamento, ovvero che, essendo – a differenza che nel caso di specie – la causa di revoca integrata semplicemente dal passaggio in giudicato della condanna che infligge la pena detentiva per il reato commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto il beneficio o per il reato anteriormente commesso, il termine di decorrenza della prescrizione della pena ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell’esecuzione il provvedimento di revoca.
E ciò sul presupposto che la pronuncia che rileva l’operatività di una causa di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena è meramente dichiarativa di un effetto giuridico già verificatosi, laddove, invece, la pronuncia che revoca la sospensione condizionale della pena per l’effetto dell’inosservanza dell’obbligo stabilito nella sentenza ex art. 165 cod. pen. ha natura costitutiva.
Per quanto fin qui osservato, è da ritenersi, pertanto, che l’ordinanza impugnata non sia stata adottata in violazione di legge.
Ne discende che il ricorso debba essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25.10.2024