Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6760 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6760 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a MASSA MARITTIMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/06/2025 del TRIBUNALE di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Nel provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, emesso in data 2 aprile 2025, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento chiedeva al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con sentenza resa dal Tribunale di Trento, in composizione monocratica, in data 28 marzo 2014, irrevocabile il 13 febbraio 2016, per avere il condannato commesso, nel quinquennio di legge (precisamente “dal dicembre 2018 al febbraio 2020”), il delitto di cui agli artt. 570, secondo comma, n. 2), 99, primo, secondo e quarto comma, cod. pen., giudicato con sentenza emessa dal Tribunale di Trento, in composizione monocratica, in data 10 febbraio 2023, irrevocabile il 3 maggio 2023.
In esito all’udienza camerale del 3 giugno 2025, il Tribunale di Trento, adito nella qualità di giudice dell’esecuzione, dato atto dell’eccezione di estinzione della pena per prescrizione, formulata dalla difesa del NOME, disponeva, con provvedimento riportato in verbale, «in conformità alla richiesta del P.M.», ritenendo «l’insussistenza dell’eccezione difensiva».
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 168 cod. pen.
Ci si duole, in particolare, della carenza di motivazione da cui sarebbe inficiato il provvedimento impugnato con riferimento alle ragioni in base alle quali il giudice dell’esecuzione ha ritenuto «l’insussistenza dell’eccezione difensiva» di estinzione della pena per prescrizione.
Per la impossibilità di cogliere, nell’ordinanza in questione, un qualsivoglia percorso argomentativo addotto a sostegno della reiezione dell’eccezione difensiva, se ne chiede l’annullamento.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sostenendo che non occorra «alcuna particolare motivazione a sostegno della circostanza che la pena non era estinta, trattandosi di mero atto di constatazione».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e, in ogni caso, pe manifesta infondatezza.
Vero è che, nello sbrigativo provvedimento dettato a verbale, oggi impugnato, non vi è, effettivamente, traccia, della esplicitazione delle ragioni per le quali è stata respinta l’eccezione difensiva di prescrizione della pena, già condizionalmente sospesa, inflitta al condannato con sentenza resa dal Tribunale di Trento in data 28 marzo 2014, irrevocabile il 13 febbraio 2016.
È altrettanto vero, però, che non risultano riportate nel verbale di udienza citato le ragioni che la difesa avrebbe addotto a sostegno della sua eccezione; né queste ragioni risultano proposte in ricorso, sicché non è dato comprendere sulla base di quali presupposti la pena, nel caso di specie, avrebbe dovuto considerarsi estinta per prescrizione.
Tale carenza di indicazioni, da parte dello stesso interessato, impedisce al Collegio di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
2.1. Vale, peraltro, la pena di precisare che l’eccezione de qua non avrebbe potuto che ritenersi manifestamente infondata, sicché il provvedimento reiettivo si appalesa, comunque, corretto in diritto.
Va, infatti, rammentato che «1 termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell’esecuzione il provvedimento di revoca, né dal momento in cui è stato commesso il reato che ha dato luogo alla revoca (il principio, affermato da Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261399 – 01 in tema di esecuzione della pena subordinata alla revoca dell’indulto, è stato, in seguito, per identità di ratio, esteso dalle Sezioni semplici alla esecuzione della pena subordinata alla sospensione condizionale: vedi, sul punto, le conformi Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280330 – 01; Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, COGNOME, Rv. 279759 – 01; Sez. 1, n. 5689 del 10/06/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262462 – 01).
In base al principio enunciato, i dieci anni richiesti per l’estinzione della pena sospesa, inflitta al ricorrente con la menzionata sentenza del Tribunale di Trento in data 28 marzo 2014, con beneficio oggi revocato in forza dell’ordinanza censurata, decorrerebbero, nel caso in esame, dal 3 maggio 2023, ossia dalla data della irrevocabilità della sentenza avente ad oggetto il reato costituente “fatto revocante” (art. 172, quinto comma, cod. pen.) pronunciata dal Tribunale di Trento in data 1° febbraio 2023 e, quindi, sarebbero ben lungi dall’essere maturati.
Anche sotto questo profilo, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dalla declaratoria di inammissibilità discende, ai sensi dell’art. 616 cod. 7 (.,..t ( e…r proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nell’impugnazione (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025
Il Presidente
Il Consigliere estensore