Prescrizione della pena e revoca dell’indulto: la Cassazione fa chiarezza
L’istituto della prescrizione della pena rappresenta un caposaldo del nostro ordinamento, stabilendo che lo Stato non può far eseguire una condanna dopo un certo periodo di tempo. Ma cosa succede quando l’esecuzione è sospesa a causa di un indulto che viene poi revocato? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina un punto cruciale: il momento esatto da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione. Questa decisione riafferma un principio fondamentale per la certezza del diritto e per la corretta gestione dell’esecuzione penale.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato con una sentenza del 2004 divenuta definitiva nel 2007, aveva beneficiato di un indulto che aveva sospeso l’esecuzione della pena di tre anni di reclusione e 600 euro di multa. Successivamente, la Corte di Appello di Trieste, in funzione di Giudice dell’esecuzione, revocava tale beneficio a causa di una nuova condanna riportata dal soggetto. L’ordinanza di revoca, emessa nel 2015, era diventata definitiva nel 2016.
La difesa del condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la pena originaria fosse ormai prescritta. Secondo la tesi difensiva, il termine di dieci anni per la prescrizione avrebbe dovuto essere calcolato dalla data in cui la prima sentenza era diventata definitiva, ovvero dal 2007. Di conseguenza, nel 2025, la pretesa punitiva dello Stato si sarebbe estinta.
La Decisione della Corte sulla prescrizione della pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno rigettato completamente la tesi difensiva, confermando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Il fulcro della decisione risiede nell’individuazione del dies a quo, ovvero del giorno da cui far partire il conteggio per la prescrizione della pena. La Corte ha chiarito che, quando l’esecuzione della pena è subordinata a un evento futuro e incerto come la revoca di un indulto, il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere finché tale condizione non si verifica.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si basa su un principio logico-giuridico e su un precedente delle Sezioni Unite (sentenza Maiorella, 2015). La prescrizione è legata all’inerzia dello Stato nell’eseguire una pena. Tuttavia, nel caso di indulto, lo Stato non è inerte, ma è legalmente impedito dall’eseguire la pena fino a quando il beneficio è in vigore.
L’ostacolo all’esecuzione viene rimosso solo con la revoca dell’indulto. Di conseguenza, il termine di prescrizione della pena originaria inizia a decorrere non dalla data di irrevocabilità della prima condanna, ma dal momento in cui diventa definitiva la sentenza che costituisce il presupposto per la revoca del beneficio.
Nel caso specifico, la condanna che ha causato la revoca è diventata definitiva il 5 febbraio 2016. È da questa data, e non dal 9 novembre 2007, che lo Stato ha potuto riprendere la sua pretesa esecutiva. Pertanto, il termine di prescrizione decennale non era affatto trascorso al momento della decisione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio di fondamentale importanza pratica. Chi beneficia di un indulto deve essere consapevole che la commissione di un nuovo reato non solo comporta una nuova condanna, ma fa anche ‘rivivere’ la pena precedentemente condonata, facendo partire un nuovo termine di prescrizione. La decisione garantisce che i provvedimenti di clemenza non si trasformino in un mezzo per eludere la giustizia attraverso il decorso del tempo. La chiarezza sul dies a quo della prescrizione assicura coerenza e certezza nell’applicazione della legge penale, ribadendo che la sospensione dell’esecuzione dovuta a un beneficio non può essere equiparata a un’inerzia colpevole dello Stato.
Da quando inizia a decorrere il termine di prescrizione della pena se viene revocato un indulto?
Il termine di prescrizione della pena decorre dalla data in cui diventa irrevocabile la sentenza di condanna che costituisce il presupposto per la revoca del beneficio, e non dalla data in cui è diventata definitiva la sentenza originaria a cui l’indulto si riferiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni della difesa erano manifestamente infondate, in quanto si ponevano in netto contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, in particolare con un principio stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3000 euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30979 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30979 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GORIZIA il 15/09/1963
avverso l’ordinanza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Trieste in funzione di Giudice dell’esecuzione ha revocato l’indulto concesso a NOME COGNOME in relazione alla pena di anni tre di reclusione e 600 euro di multa, irrogata all’imputato con sentenza del Tribunale di Modena del 28 maggio 2004, divenuta definitiva in data 9 novembre 2007.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME pur alla luce delle ulteriori argomentazioni di cui alla memoria depositata (errata applicazione di legge penale e intervenuta prescrizione della pena: la pena per la quale si è pronunciata la revoca dell’indulto, è stata condonata con ordinanza emessa dal Tribunale di Modena, rispetto a sentenza divenuta definitiva il 9 novembre del 2007; si invoca l’applicazione dell’art. 172 cod. pen., trattandosi di pena prescritta, essendo stata irrogata con sentenza divenuta definitiva nel 2007 e, dunque, per essere decorsi dieci anni dalla data dell’irrevocabilità della condanna), è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità.
Rilevato, infatti, che, nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261399 – 01) e che, nel caso in esame, questo decorre dall’irrevocabilità della condanna resa dalla Corte di appello di Trieste, del 6 maggio 2015, divenuta definitiva il 5 febbraio 2016.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore