Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30206 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30206 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME CASA NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto dal:
nel procedimento a carico di:
avverso l’ordinanza del 07/04/2025 del GIP del Tribunale di Campobasso lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
Con ordinanza emessa in data 07 aprile 2025 il Tribunale di Campobasso, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta del pubblico ministero di dichiarare non prescritte le pene irrogate a NOME COGNOME con le sentenze emesse dal Tribunale di Parma in data 29 aprile 2007, irrevocabile in data 15 gennaio 2008, e dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, in data 20 ottobre 2006, irrevocabile in data 12 dicembre 2006, e ha dichiarato inammissibile l’ulteriore richiesta di rideterminazione della pena irrogata con la seconda delle predette sentenze.
Secondo il giudice, la pena irrogata con ciascuna delle due sentenze indicate era stata dichiarata condizionalmente sospesa, e la sospensione condizionale era stata revocata con provvedimento emesso in data 29 dicembre 2009, divenuto definitivo nell’anno 2010; l’estinzione di tali pene, pertanto, si Ł verificata nell’anno 2020, perchØ la giurisprudenza di legittimità fa decorrere il tempo per la prescrizione delle pene dalla definitività del provvedimento di revoca del beneficio. Peraltro, applicando il principio stabilito dalla sentenza n. 2/2015 delle Sezioni Unite, secondo cui, in caso di revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre non dalla data di tale revoca, ma da quella in cui Ł divenuta irrevocabile la sentenza che ne Ł il presupposto, il decorso della prescrizione dovrebbe essere fatto risalire al 15/01/2008, data in cui Ł divenuta definitiva la sentenza emessa dal Tribunale di Parma sopra citata.
Il pubblico ministero ha indicato la rilevanza della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 20 febbraio 2006, divenuta definitiva in data 21 aprile 2006, quale elemento mai preso in esame nei precedenti provvedimenti, ma essa non può mutare l’individuazione
– Relatore –
Sent. n. sez. 2267/2025
dell’inizio della prescrizione della pena a partire da una delle due date sopra indicate, essendo precedente ad entrambe tali date. Il termine di prescrizione della pena delle indicate sentenze, pertanto, Ł definitivamente decorso, al piø tardi nel 2020.
Il giudice, infine, ha dichiarato inammissibile la richiesta del pubblico ministero di rideterminare la pena della sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, in data 20 ottobre 2006, irrevocabile in data 12 dicembre 2006, trattandosi di mera riproposizione di una domanda su cui il giudice dell’esecuzione si era già pronunciato in data 03/12/2014 e 04/01/2019.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge penale, con riferimento agli artt. 164, 168 e 172 cod. pen.
Le pene irrogate con le due sentenze citate erano state dichiarate estinte, per prescrizione, con ordinanza emessa in data 14 maggio 2024 su istanza del difensore del condannato, in quanto la sospensione condizionale concessa in entrambe era stata revocata in data 29/12/2009. Il condannato aveva avanzato richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione, e dall’esame degli atti relativi alle condanne da lui riportate era emersa una ulteriore condanna, quella emessa dal Tribunale di Brindisi in data 20 febbraio 2006, divenuta definitiva in data 21 aprile 2006, anch’essa dichiarata sospesa, antecedente alle due la cui pena era stata dichiarata estinta. La condanna del Tribunale di Parma imponeva, perciò, la revoca di diritto della sospensione condizionale concessa con la sentenza del Tribunale di Monopoli, la cui pena ha iniziato quindi a prescriversi a partire dal 15/01/2008, data di irrevocabilità della sentenza emessa del Tribunale di Parma, mentre l’ulteriore condanna emessa dal g.i.p. del Tribunale di Campobasso in data 12 maggio 2009, definitiva in data 04/06/2009, costituiva, ai sensi dell’art. 172, settimo comma, cod. pen. la causa di imprescrittibilità di tale pena, quale condanna per delitto della stessa indole riportata durante il tempo necessario per la sua estinzione. Analogamente, non doveva essere dichiarata prescritta la pena irrogata con la sentenza emessa dal Tribunale di Parma, perchØ la sua sospensione condizionale, essendo stata dichiarata in violazione dell’art. 164 cod. pen., Ł venuta meno sin dalla data della sua irrevocabilità. L’ordinanza impugnata Ł errata perchØ il giudice ha ritenuto che il termine di prescrizione decorra dalla data in cui la sospensione condizionale Ł stata revocata, mentre le piø recenti sentenze della Corte di cassazione hanno stabilito che esso decorre da quando si Ł verificata la condizione per la revoca del beneficio.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato in data 16/06/2025 una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, avendo il giudice dell’esecuzione rilevato, correttamente, che l’elemento diverso indicato dal pubblico ministero, cioŁ la sentenza emessa in data 20 febbraio 2006, Ł antecedente all’inizio della decorrenza del termine di prescrizione delle pene, e non può incidere sul suo decorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, e deve essere accolto.
L’individuazione della ulteriore condanna a pena sospesa, riportata dall’interessato in data 20 febbraio 2006, impone una diversa valutazione della correttezza delle sospensioni condizionali concesse con le sentenze successive e delle ragioni che ne impongono la revoca, proprio perchØ antecedente ad esse.
Non vi sono motivi per escludere che, come sostenuto dal pubblico ministero ricorrente,
tutte le precedenti decisioni, compresa la declaratoria di estinzione per prescrizione delle varie pene, emessa in data 14 maggio 2024, siano state adottate ignorando l’esistenza di quella prima, originaria sentenza, con la conseguente impossibilità di valutarne l’erroneità, condizione che rendeva impossibile impugnare tempestivamente sia i vari provvedimenti di revoca delle sospensioni condizionali concesse, sia l’ordinanza dichiarativa della estinzione delle pene, e che rende, invece, ammissibile la richiesta nuovamente presentata al giudice dell’esecuzione, come peraltro da questi ritenuto, perchØ fondata su un elemento nuovo, mai esaminato nei precedenti giudizi.
L’ordinanza emessa in data 14 maggio 2024, che ha dichiarato l’estinzione per prescrizione delle pene irrogate con le due sentenze indicate nel provvedimento, non può pertanto risultare preclusiva, qualora risulti emessa sulla base di un presupposto errato (vedi, tra le molte, Sez. 4, n. 45413 del 04/12/2024, Rv. 287352).
2. Secondo la ricostruzione contenuta nel ricorso, le sospensioni condizionali concesse con le condanne emesse dal Tribunale di Parma in data 29 aprile 2007, irrevocabile in data 15 gennaio 2008, e dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, in data 20 ottobre 2006, irrevocabile in data 12 dicembre 2006, sono state revocate, in data 28 dicembre 2009, presumibilmente ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., per avere il condannato riportato la condanna a pena detentiva emessa dal g.i.p. del Tribunale di Campobasso per un delitto commesso entro cinque anni dal passaggio in giudicato delle due condanne precedenti.
L’esistenza della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 20 febbraio 2006 e divenuta definitiva in data 21 aprile 2006, con sospensione condizionale, impone però di ritenere che la sospensione condizionale concessa dal Tribunale di Parma, con la condanna sopra indicata, doveva essere revocata di diritto ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., e cioŁ perchØ concessa in presenza di una causa ostativa ignota al giudice, quale la preesistenza di due precedenti concessioni. Detta sentenza, pertanto, benchØ emessa prima delle altre due, esplica effetti negativi sulla valutazione della correttezza del provvedimento di revoca della sospensione condizionale concessa per le successive condanne, e non Ł corretta l’affermazione della sua irrilevanza, contenuta nell’ordinanza impugnata.
Infatti la revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Parma, in quanto operante di diritto sin dalla concessione del beneficio, deve ritenersi efficace dal momento del passaggio in giudicato di tale sentenza, in data 15/01/2018, in applicazione del principio della operatività di tale revoca, in particolare ai fini del decorso della prescrizione della pena, non dal momento della sua dichiarazione, ma dal verificarsi della causa che ne imponeva la pronuncia. La sentenza in questione, pertanto, deve essere considerata una condanna a pena detentiva, non condizionalmente sospesa, emessa per un reato di furto commesso in data 27/06/2007. Essa, perciò, impone la revoca di diritto della sospensione condizionale concessa con la sentenza del Tribunale di Monopoli, divenuta definitiva in data 12/12/2006, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., avendo il condannato riportato una ulteriore condanna, a pena detentiva, per un delitto commesso entro cinque anni dal passaggio in giudicato del provvedimento: tale revoca Ł operativa dal 15/01/2008, data del passaggio in giudicato della sentenza che costituisce la condizione che impone la revoca di diritto del beneficio.
Alla data del passaggio in giudicato della condanna emessa dal g.i.p. del Tribunale di Campobasso in data 12 maggio 2009, cioŁ il 04/06/2009, era perciò già iniziato a decorrere il periodo di prescrizione delle pene irrogate con la sentenza emessa dal Tribunale di Monopoli e con quella emessa dal Tribunale di Parma, perchØ decorrente per entrambe,
come detto, dal 15/01/2008.
Secondo il pubblico ministero ricorrente, perciò, la sentenza emessa dal g.i.p. del Tribunale di Campobasso non Ł la condizione che impone la revoca dei benefici in esse concesse, ma deve essere ritenuta la condizione prevista dall’art. 172, settimo comma, cod. pen., che rende imprescrittibili dette pene: l’estinzione di queste per prescrizione, infatti, non ha luogo «se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole».
La condanna del g.i.p. del Tribunale di Campobasso, infatti, Ł stata emessa per un delitto di furto, analogamente alle sentenze precedenti, commesso il 23/03/2009, quindi commesso nei dieci anni dall’inizio della decorrenza del periodo di prescrizione delle relative pene.
3. Tale ricostruzione della successione delle condanne, e del verificarsi delle condizioni che impongono la revoca di diritto delle varie sospensioni condizionali concesse, appare corretta, ed incide sulla valutazione del decorso della prescrizione delle pene irrogate con le due sentenze emesse dal Tribunale di Monopoli e dal Tribunale di Parma perchØ, come sostenuto dal pubblico ministero ricorrente, nel caso che l’esecuzione della pena sia subordinata al verificarsi di una condizione, «il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui … la condizione si Ł verificata», come stabilito dall’art. 172, quinto comma, cod. pen.
E’ errata, infatti, l’affermazione del giudice dell’esecuzione, secondo cui tale decorso inizia solo con la definitività del provvedimento che dispone la revoca della sospensione condizionale stessa.
Tale interpretazione contrasta con il testo dell’art. 172, quinto comma, cod. pen., sopra citato, che determina il momento di inizio della decorrenza della prescrizione nel verificarsi della condizione, e non nel suo accertamento, ed Ł contraria all’interesse del condannato, che vedrebbe procrastinarsi nel tempo la prescrizione di una pena condizionalmente sospesa, in quanto essa inizierebbe a decorrere solo dopo la revoca del beneficio, che può intervenire a molti anni di distanza.
L’indirizzo giurisprudenziale richiamato dal giudice dell’esecuzione deve ritenersi superato alla luce della sentenza Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261399, citata nell’ordinanza stessa, che, pur riferendosi specificamente alla revoca di un indulto, nella motivazione richiama l’art. 172, quinto comma, cod. pen. e ne stabilisce la corretta interpretazione, nel senso sopra precisato. Si Ł infatti ormai consolidato l’indirizzo, secondo cui «Il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l’esecuzione sia condizionalmente sospesa, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio» (Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280330; anche le sentenze sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Rv. 266343 e Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Rv. 279759, citate nell’ordinanza, aderiscono a tale principio, diversamente dall’asserita conferma del principio opposto).
Tale principio deve essere qui ribadito: la prescrizione della pena, nel caso previsto dall’art. 172, quinto comma, cod. pen., inizia a decorrere dal verificarsi della condizione a cui la sua esecuzione Ł subordinata, e non dall’accertamento della sussistenza di tale condizione; ciò significa che, nel caso di una revoca di sospensione condizionale che il legislatore ha stabilito come operante di diritto, il verificarsi della condizione che determina tale revoca, nel presente caso l’accertamento definitivo della commissione di un delitto nel quinquennio successivo alla concessione del beneficio, comporta l’inizio del decorso della prescrizione della pena stessa. La declaratoria della revoca della sospensione, infatti, in tali
casi ha una natura meramente ricognitiva e non costitutiva, perchØ non richiede alcuna valutazione discrezionale, bensì Ł la mera constatazione del verificarsi della condizione prevista dal legislatore: deve, sul punto, ribadirsi il principio ormai consolidato, secondo cui «Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa. Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono de jure al momento in cui si Ł verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa» (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, COGNOME, Rv. 210798; sez. 1, n. 44296 del19/11/2024, Rv. 287153).
¨ opportuno anche precisare che la già intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione delle pene irrogate con le sentenze del Tribunale di Parma e del Tribunale di Monopoli non Ł preclusiva della messa in esecuzione delle stesse, qualora si ritenga che tale provvedimento Ł stato emesso sulla base di un presupposto errato. Secondo questa Corte, «Il provvedimento del giudice dell’esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova decisione sullo stesso oggetto, ma detta preclusione non opera in maniera assoluta e definitiva, bensì rebus sic stantibus , ossia finchØ non si prospettino nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore» (Sez. 5, n. 15341 del 24/02/2010, Rv. 246959; Sez. 4, n. 45413 del 04/12/2024, Rv. 287352; Sez. 1, n. 44296 del19/11/2024, Rv. 287153, emessa per il caso di revoca della sospensione condizionale pronunciata dopo la declaratoria di estinzione del reato).
4. L’ordinanza impugnata, pertanto, Ł errata nella parte in cui ha ritenuto l’irrilevanza della condanna riportata dall’interessato in data 20 febbraio 2006, divenuta irrevocabile il 21 aprile 2006, perchØ la sospensione condizionale allora concessa imponeva la revoca di diritto dell’analogo beneficio concesso dal Tribunale di Parma con la sentenza emessa in data 29 giugno 2007, e la definitività di questa alla data del 15 gennaio 2008 imponeva la revoca di diritto già in tale data della sospensione condizionale concessa dal Tribunale di Monopoli, con conseguenti effetti in ordine al decorso del termine di prescrizione delle pene irrogate con tali sentenze, dovendo applicarsi il principio della sua decorrenza dalla data di verificazione della condizione che imponeva la revoca della sospensione della loro esecuzione, e non dalla definitività del provvedimento di revoca del beneficio stesso.
Per tali ragioni il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso, quale giudice dell’esecuzione, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Campobasso – Ufficio GIP.
Così Ł deciso, 01/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME