Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32174 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32174 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/12/2023 del TRIBUNALE di PERUGIA
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. NOME alias NOME alias NOME COGNOME è stato condannato dal Tribunale di Genova, in data 17 novembre 1999, alla pena di 11 anni e 4 mesi di reclusione e di 51,64 euro di multa per il reato di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 d 1990 in continuazione con il delitto previsto dall’art. 73 dello stesso decreto. NOME, in seguito, è stato condannato dal Tribunale di Perugia, con sentenza in data 27 novembre 2002, alla pena di 10 mesi di reclusione, per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., commesso in Perugia il 20 giugno 1998. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, il 26 marzo 2007, ha emesso un provvedimento di cumulo, computando in esso le pene inflitte dal Tribunale di Genova e dal Tribunale perugino per complessivi 12 anni, 1 mese e 21 giorni di reclusione e 51.645,69 euro di multa. Successivamente, in data 11 gennaio 2008, la stessa Procura ha ulteriormente rideterminato la pena in 11 anni di reclusione e in 51.645,69 euro di multa, tenuto conto del condono ex lege 31 luglio 2006, n. 241. Tale provvedimento è rimasto ineseguito per l’irreperibilità di NOME.
1.1. In data 11 marzo 2016, con gli alias NOME e NOME, NOME ha proposto domanda di grazia al Presidente della Repubblica, riferendo di essere stato arrestato in Germania il 18 ottobre 2004 ed estradato, dapprima, in Lussemburgo, dove pendeva a suo carico un ordine di estradizione da parte delle autorità lussemburghesi; e, successivamente, in Grecia il 17 marzo 2008 e nuovamente in Lussemburgo il 26 aprile 2013, ove è stato detenuto nella Casa circondariale di Schrassig. La Procura della Repubblica di Perugia, avutane notizia, il 25 gennaio 2017 ha emesso nei suoi confronti mandato d’arresto europeo, eseguito una volta espiata la pena per cui egli era stato arrestato in Lussemburgo. Il 31 ottobre 2019 NOME è stato consegnato alle autorità italiane e ristretto nel carcere di Milano, in esecuzione del provvedimento di cumulo del 26 marzo 2007.
1.2. Il 14 ottobre 2020, il Giudice dell’esecuzione, accogliendo l’istanza dell’imputato, ha rideterminato la pena da applicargli, a seguito della sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale, in complessivi 9 anni e 6 mesi di reclusione. Con successiva ordinanza in data 28 gennaio 2021, il Tribunale di Perugia, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 172 cod. pen., l’estinzione della pena inflitta a NOME a causa del decorso del tempo. Ciò in quanto il termine di cui all’art. 172 cod. pen., pari al doppio della pena infli decorreva dal 20 aprile 2000, data di irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Genova del 17 novembre 1999; e considerando l’intervenuta rideterminazione della pena, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, esso doveva ritenersi spirato il 20 aprile 2019, atteso che l’esecuzione della condanna aveva avuto inizio il 31 ottobre 2019, quando NOME era stato consegnato dalle autorità svizzere a quelle italiane.
1.3. Con ordinanza in data 11 novembre 2021, il Tribunale di Perugia, quale giudice dell’esecuzione, aveva accolto l’opposizione presentata, ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Perugia avverso l’ordinanza del 28 gennaio 2021. Secondo il Collegio, infatti, l’inizio dell’esecuzione della pena non doveva essere collocato il 31 ottobre 2019, momento della consegna di NOME alle autorità italiane, ma al 25 gennaio 2017, data in cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia aveva emesso mandato di arresto europeo, non potendo il periodo successivo di detenzione in esecuzione del titolo AVV_NOTAIO incidere sul computo dei termini per l’estinzione della pena.
1.4. Con ricorso per cassazione depositato il 26 novembre 2021, il difensore di NOME dedusse che il mandato di arresto non era stato eseguito fino al 18 giugno 2019, giorno in cui egli era stato nuovamente arrestato in Svizzera – Paese in cui aveva fatto ingresso dopo l’espiazione della pena per la quale era stato condannato in Lussemburgo – per poi essere estradato in Italia solo il 31 ottobre 2019. Pertanto, il 18 giugno 2019 avrebbe dovuto essere il dies ad quem dal quale calcolare i 19 anni decorrenti dal 20 aprile 2000 ai fini dell’estinzione della pena.
1.5. Con sentenza n. 46892/22 in data 16 giugno 2022, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò l’ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Perugia. Secondo il Collegio di legittimità, l’arresto all’estero in esecuzione di mandato di arresto europeo costituisce un atto rilevante ai fini dell’individuazione del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione (Sez. 1, n. 3883 del 5/05/2016, Sciacca). Pertanto, era necessario accertare se la procedura di esecuzione del mandato di arresto fosse stata attivata anche presso le autorità lussemburghesi e quali provvedimenti fossero stati da esse assunti, nonché, eventualmente, la data in cui NOME era stato scarcerato per espiare la pena in Lussemburgo, posto che da quel momento poteva ritenersi che egli si fosse sottratto volontariamente all’esecuzione della pena.
1.6. Con ordinanza in data 18 dicembre 2023, il Tribunale di Perugia, in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato, in accoglimento dell’opposizione del Pubblico ministero, la richiesta di estinzione della pena proposta nell’interesse di NOME COGNOME. Il Collegio ha premesso che l’arresto all’estero in esecuzione di una richiesta di estradizione dello Stato italiano o di un m.a.e., determina l’inizio dell’esecuzione della pena e la decorrenza ex novo del suo termine di estinzione, non rilevando la successiva scarcerazione del condannato (Sez. U, n. 46387 del 17/12/2021, Rv. 282225). Indi ha evidenziato che la richiesta di estradizione delle autorità italiane era stata accolta già il 24 agosto 2005 in relazione alla sentenza del Tribunale di Genova del 17 novembre 1999, irrevocabile il 20 aprile 2000. E, inoltre, che dalla nota datata 6 febbraio 2023 del delegato del AVV_NOTAIO generale all’esecuzione delle pene AVV_NOTAIO si evinceva che NOME è stato
scarcerato, con divieto di ritorno nel territorio AVV_NOTAIO, in data 3 marzo 2017. Di conseguenza, poiché dalla domanda di grazia presentata da COGNOME al Presidente della Repubblica italiano in data 11 marzo 2016 è possibile evincere che, durante il periodo di detenzione in Lussemburgo, egli era stato raggiunto dal mandato di arresto italiano e aveva, quindi, preso cognizione del provvedimento di cumulo emesso dalle autorità italiane («durante la nnia espiazione nel carcere di Schrassig, sono stato raggiunto da un altro ordine di estradizione per scontare una nuova pena in Italia, derivante da un procedimento per cui venni interrogato praticamente venti anni fa, ovvero il 15.6.1998») e poiché è stato accertato che egli si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena in data 3 marzo 2017 – allorché ha terminato di espiare la pena cui era stato condannato in territorio lussennburghese – e da quest’ultima data che deve essere individuato il dies ad quem del termine di 19 anni necessario ai fini dell’estinzione della pena, decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza (20 aprile 2000). Pertanto, essendo trascorsi meno di 19 anni tra le due date sopra indicate, la richiesta è stata rigettata.
2. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 172 cod. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Suprema Corte con la sentenza n. 46892 del 2022 ha affermato essere «rilevante ed essenziale accertare se la procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo fosse stata attivata anche presso le autorità lussemburghesi e quali provvedimenti fossero stati presi dalle medesime autorità»; e che l’Ufficio di Procura non abbia prodotto documentazione che dimostrasse se la procedura di esecuzione del MAE fosse stata attivata, né quali provvedimenti fossero stati adottati dall’autorità di quel paese: circostanze non evincibili dalla dichiarazione del AVV_NOTAIO generale delle esecuzioni delle pene AVV_NOTAIO attestante unicamente la data di scarcerazione di NOME. Ed essendo rimasta inevasa la richiesta di comunicazione della notifica del mandato di arresto europeo.
In tema di prescrizione della pena, ciò che rileva ai fini della sua interruzione è l’arresto del condannato in esecuzione della richiesta di estradizione (o del MAE), ma ciò non sarebbe avvenuto nel caso di specie, non essendo presente un provvedimento che dia conto dell’avvenuta notifica del MAE. Né vi sarebbe evidenza dell’applicazione di misure restrittive nei confronti di NOME che ne consentissero la consegna a soddisfatta giustizia AVV_NOTAIO, sicché il
ricorrente mai avrebbe subìto «l’arresto» richiesto dalla norma, sì che abbia avuto inizio l’esecuzione della pena e la conseguente decorrenza ex novo del termine.
Quanto poi alla volontaria sottrazione dall’esecuzione della pena, sarebbe necessario che essa sia già iniziata, circostanza non verificatosi nel caso di specie. Non avendo la pena mai avuto concreta esecuzione, la decorrenza dovrebbe farsi risalire al passaggio in giudicato della sentenza, vale a dire il 20 aprile 2000, con conseguente prescrizione della stessa.
In data 12 marzo 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L’art. 172 cod. pen. prevede, al primo comma, che «la pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni». Ai sensi, poi, del successivo quarto comma, «il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione già iniziata della pena».
Secondo un consolidato indirizzo ermeneutico, «in tema di prescrizione della pena, l’arresto del condannato effettuato all’estero in esecuzione di una richiesta di estradizione dello Stato italiano determina l’inizio dell’esecuzione della pena e la decorrenza ex novo del termine di prescrizione della stessa, a nulla rilevando la successiva scarcerazione del condannato per mancata concessione dell’estradizione da parte dell’autorità giudiziaria estera» (Sez. 1, n. 54337 del 20/11/2018, COGNOME, Rv. 274543 – 01; Sez. 1, n. 3883 del 5/05/2016, dep. 2017, S., Rv. 268923 – 01).
La portata di tale principio, confermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 46387 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282225), è stata successivamente precisata da Sez. 1, n. 10979 dell’11/03/2022, COGNOME, Rv. 283086, secondo cui «ai sensi dell’art. 172, quarto comma, cod. pen., nel caso di soggetto condannato a pena detentiva con sentenza irrevocabile, che, destinatario di procedura di estradizione avviata dallo Stato italiano, sia sottoposto ad arresto provvisorio all’estero e, una volta scarcerato per rifiuto dell’estradizione, si mantenga in stato di libertà e non consenta l’espiazione in Italia o altrove della pena inflittagli, la decorrenza iniziale del termine di prescrizione della pena coincide con il giorno della scarcerazione per essersi egli volontariamente sottratto
all’esecuzione». Ciò in quanto «se dopo la cattura disposta dallo Stato estero richiesto della consegna l’estradando rimesso in libertà si renda irreperibile, non rientri nello Stato richiedente e non consenta di essere individuato e tradotto in istituto penitenziario, egli per propria determinazione volontaria si mantiene libero, eludendo lo sforzo delle Autorità preposte all’esecuzione e con la propria latitanza dal giorno della scarcerazione pone in essere condotta elusiva dell’esecuzione stessa già iniziata. Come già osservato anche da Sez. 1, n. 3883 del 05/05/2016, dep. 2017, S., la mancata consegna da parte dello Stato estero per il rifiuto di estradizione non rende giuridicamente irrilevante la procedura estradizionale in quanto attiene al solo rapporto di collaborazione tra Stati, ma non incide sul distinto rapporto tra condannato e Stato italiano, rispetto al quale il primo, reso perfettamente consapevole della finalità della richiesta di consegna con la notificazione degli atti relativi, si è reso latitante secondo la nozione dettata dall’art. 296 cod. proc. pen.».
Sulla base di quanto evidenziato, il dies a quo del termine prescrizionale, in alternativa al momento della irrevocabilità della sentenza, può essere individuato nell’inizio dell’esecuzione, che a sua volta deve essere individuato nella carcerazione, ovvero, in caso di avvio della procedura estradizionale, della esecuzione del mandato di arresto europeo, a sua volta rinvenibile nell’arresto dell’estradando, anche solo in vista dell’udienza di convalida.
3.1. Nel caso in esame, nondimeno, deve ritenersi che il provvedimento impugnato sia elusivo del dictum della sentenza n. 46892/2022, secondo cui sarebbe stato rilevante accertare, in sede rescissoria, se la procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo fosse stata attivata anche presso le autorità lussemburghesi e quali provvedimenti fossero stati adottati dalle medesime autorità, sul presupposto che l’arresto all’estero in esecuzione del mandato di arresto europeo costituisce atto rilevante ai fini dell’individuazione del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione della pena ex art. 172 cod. pen. Infatti, il provvedimento si è limitato a richiamare una dichiarazione del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO che attesta unicamente la data di scarcerazione del ricorrente, senza però dare pieno riscontro in ordine all’avvenuta attivazione della procedura di esecuzione, con ciò disattendendo quanto era stato indicato con la pronuncia rescindente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Perugia.
PER QUESTI MOTIVI
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale
di Perugia.
Così deciso in data 8 maggio 2024