Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15934 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15934 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 7933/2025
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOMENOME NOME nato a CATANIA il 28/04/1977 avverso l’ordinanza del 21/02/2025 del TRIBUNALE di Catania
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Dato avviso al difensore.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio dell’indulto concesso a NOME COGNOME con le ordinanze del Tribunale di Catania in data 5 marzo 2008 e in data 14 marzo 2008 in relazione alle pene inflitte rispettivamente con la sentenza del GUP del Tribunale di Catania in data 8 novembre 2006 (parzialmente riformata da Corte appello di Catania in data 19 aprile 2007), irrevocabile in data 5 luglio 2007, e con la sentenza del Tribunale di Catania in data 12 dicembre 2005, irrevocabile in data 26 marzo 2006; a seguito della commissione in data 19 settembre 2007 del delitto giudicato con la sentenza del Tribunale di Catania in data 14 dicembre 2007, irrevocabile in data 10 luglio 2008.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’art. 172 cod. pen., perchØ le pene, divenute eseguibili a seguito della revoca dell’indulto, sono però estinte a causa del decorso del tempo.
La causa estintiva, infatti, decorre a partire dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Catania in data 14 dicembre 2007, non operando nessuna causa ostativa; la recidiva, eventualmente rilevante ex art. 172, settimo comma, cod. pen., non Ł stata accertata in detta sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente affermato che «nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio» (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014 – dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 – 01 recentemente Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759; Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015 – dep. 2016, Ouledfares, Rv. 266343).
2.1. Premesso che il provvedimento impugnato Ł a tal punto laconico che non sono noti i reati oggetto di condanna, nØ Ł espressa una qualsivoglia intellegibile motivazione a sostegno della decisione assunta, va rilevato che il giudice dell’esecuzione non ha svolto alcun doveroso accertamento circa l’estinzione della pena per decorso del tempo ex art. 172 cod. pen.; la decorrenza di detto termine va fissata dal 10 luglio 2008, data di irrevocabilità della condanna che costituisce causa di revoca dell’indulto.
2.2. Compete al giudice dell’esecuzione, che dichiari eseguibile una pena a causa della revoca del beneficio, verificare l’eventuale estinzione di essa, anche per escludere motivatamente l’eventuale sussistenza di cause ostative ex art. 172, settimo comma, cod. pen.
¨ utile rammentare che:
«l’estinzione della pena per decorso del tempo non opera – ai sensi dell’art. 172, comma settimo, cod. pen. – nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99 cod. pen., a condizione che l’accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero di un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, con la conseguenza che Ł irrilevante l’accertamento compiuto prima della sentenza stessa» (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019 – dep. 2020, COGNOME, Rv. 278165 – 01);
«l’estinzione della pena per decorso del tempo, a norma dell’art. 172, ultimo comma, ultima parte cod. pen., Ł preclusa solo se sopravviene una condanna per reati commessi dal condannato dopo l’inizio del termine di prescrizione e, dunque, dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna» (Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018, Nechita, Rv. 274849 – 01).
Il giudice di rinvio, nella piena libertà delle proprie determinazioni di merito, si atterrà ai richiamati principi di diritto, avendo cura di verificare l’eventuale sussistenza di condizioni ostative all’estinzione della pena ex art. 172, ultimo comma, cod. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.
Così deciso il 18/04/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME