Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16629 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Presidente: COGNOME
In nome del Popolo Italiano Relatore: COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16629 Anno 2025
Data Udienza: 13/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 554/2025
CC – 13/02/2025
Relatore –
R.G.N. 42128/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Caltagirone il 20/05/1959
avverso l’ordinanza del 19/09/2024 della Corte d’appello di Palermo udita la relazione del consigliere, NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza ; letta la memoria della difesa, Avv. NOME COGNOME con la quale ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ ordinanza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, su richiesta del Procuratore Generale , ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con la s entenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo, del 9 marzo 2010, divenuta irrevocabile in data 10 ottobre 2011, per non aver adempiuto all’obbligo impostogli dell’esercizio di attività lavorativa in favore della collettività. Contestualmente, la Corte di appello ha rigettato la richiesta del condannato di riconoscimento dell’intervenuta estinzione della pena per il decorso di anni dieci dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile ex art. 172, comma primo e terzo, cod. pen.
Il G iudice dell’esecuzione ha posto a fondamento del rigetto la circostanza che la condizione dal cui avveramento dipendeva il decorso del termine di prescrizione si fosse verificata con la irrevocabilità della stessa ordinanza di revoca, con cui è stato accertato il mancato e ingiustificato svolgimento dell’attività di pubblica utilità imposta al condannato.
Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, Avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo, con cui deduce inosser vanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 168 n. 1 cod. pen. e art. 172, comma quindi, cod. pen.
Invero, la Corte di appello di Palermo ha erroneamente ritenuto che il dies a quo da cui far decorrere il tempo necessario ai fini della prescrizione della pena, oggetto di sospensione condizionale poi revocata, sia quello della data della decisione giudiziale che ha accertato la causa di revoca e non quello in cui si è verificato il presupposto di revoca del beneficio, ossia un anno dopo il passaggio in giudicato della sentenza, data la condizione apposta del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Il termine coincide, piuttosto, con il momento della verificazione dei presupposti da cui la legge fa derivare la revoca, poiché il provvedimento di revoca ha una funzione meramente ricognitiva della condizione risolutiva, da cui deriva la produzione degli effetti ex tunc .
Si richiama, quale precedente indicato come in termini, Sez. U, ricorrente COGNOME secondo la quale, ai fini della individuazione del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione della pena, in caso di revoca di benefici, va valorizzato il momento della verificazione irretrattabile della causa giustificativa della revoca, piuttosto che quello della definitività di detta revoca (così identificandosi la data di decorrenza con il momento dell ‘ inadempimento).
Il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l’ annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata , aderendo all’orientamento sostenuto dalla difesa relativamente al dies a quo da cui far decorrere il termine.
La difesa, in data 31 gennaio 2025, ha fatto pervenire memoria, in cui, insistendo nell’ accoglimento del motivo di ricorso, ulteriormente argomentando i motivi di ricorso, allega il provvedimento di esecuzione per la carcerazione e il decreto di sospensione dello stesso, ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., relativamente alla pena a cui l’incidente di esecuzione si riferiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 Il ricorrente ha censurato l’ ordinanza nella parte in cui rigetta la richiesta di riconoscimento di estinzione della pena asseritamente avvenuta per il decorso di dieci anni dalla data di irrevocabilità della sentenza che dispone la sospensione condizionale revocata, termine finale individuato nel 10 ottobre 2022.
La questione prospettata fonda sull’individuazione del dies a quo che, per il ricorrente, decorre dal termine finale per l’espletamento dell’attività al compimento della quale il beneficio era stato subordinato, mentre per il Giudice dell’ese cuzione che ha rigettato la richiesta, detto termine decorre dal provvedimento di accertamento della non ottemperanza all’obbligo cui era stata subordinata la sospensione condizionale.
1.2. Il Collegio osserva che l ‘art. 172 , comma quinto, cod. pen. sancisce che i l tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dalla data in cui si verifica la condizione apposta all’esecuzione della pena che, nel caso di specie , è individuata nel mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità, cui il condannato era tenuto per un anno dopo il passaggio in giudicato della sentenza. L’avveramento della condizione, pertanto, determina la possibilità di sottoporre il condannato all’espiazione della pena.
Sul punto questa Corte si è già pronunciata ritenendo, espressamente, che il termine sia individuato nel provvedimento del giudice che accerta l’avveramento della condizione (cfr. Sez. 1, n. 27449 del 28/6/2005, Rv. 231757 -01).
Quest’ ultimo, invero, non assume carattere meramente dichiarativo, come sostenuto dal ricorrente, bensì costitutivo, poiché l’inosservanza dell’obbligo , imposto ai sensi dell’art. 165 cod. pen. , non determina l’automatica perdita del beneficio, essendo consentito al condannato di allegare fatti, a lui non imputabili, da cui sia dipeso l’inadempimento.
Deve evidenziarsi, dunque, la differenza tra il provvedimento di revoca di cui all’art. 168 cod. pen., il quale consegue automaticamente dal verificarsi di uno dei presupposti previsti dalla norma, e quello di revoca relativo alle sentenze che hanno concesso il beneficio ex art. 165 cod. pen., che costituisce il risultato di un giudizio valutativo, correlato all’esercizio di un potere discrezionale del giudice.
Ne consegue un diverso decorso del termine di dieci a nni, di cui all’art. 172 cod. pen., da individuare nella data della irrevocabilità del provvedimento di revoca nel caso di sospensione condizionale della pena subordinata ai sensi dell’art. 165 cod. pen. ( Sez. 1, n. 46799 del 07/11/2024, Rv. 287287 -01; Sez. 1, n. 13414 del 21/02/2013, Rv. 255647 – 01).
Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale, notevolmente risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto, affermato da Sez. 1, n.
27499 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231757 – 01, secondo cui: «In ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento di un obbligo da parte del condannato, qualora questi non ottemperi all’obbligo il termine iniziale della prescrizione della pena coincide non con la data di scadenza del termine originariamente assegnato dal giudice per l’adempimento, ma con la data in cui il provvedimento di revoca del beneficio è divenuto definitivo».
Ne consegue che, nei casi in cui l’esecuzione della condanna è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario all’estinzione della pena non può che cominciare a decorrere dal giorno in cui il termine si è compiuto o la condizione si è avverata. Ne discende che, nelle ipotesi di sospensione condizionale concessa ex art. 165 cod. pen., il termine di prescrizione della pena, in caso di revoca, non può che farsi decorrere dal momento in cui, verificatasi la decadenza del beneficio sospensivo, la pena che prima non era eseguibile, può essere posta in esecuzione.
Tale momento, quindi, non può coincidere cronologicamente con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna che comporta la perdita del beneficio sospensivo, ma, come nel caso di COGNOME, con il momento in cui, disposta la revoca, il provvedimento irrevocabile può essere effettivamente eseguito.
Tanto premesso, si rileva che, nel caso di specie, la Corte di appello di Palermo ha correttamente applicato i principi predetti non incorrendo nel vizio di violazione degli artt. 168 n. 1 e 172, comma quinto, cod. pen., in quanto il ricorrente, senza confrontarsi con il disposto di cui all’art. 165 cod. pen., parte dall ‘ erronea premessa che si tratti di un provvedimento di natura dichiarativa e non costitutiva.
La pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261399 -01), richiamata dal ricorrente, invero, si riferisce alla diversa ipotesi di esecuzione della pena derivata da revoca d ell’ indulto, in cui il provvedimento risulta meramente accertativo della verificazione dei presupposti, così individuando il dies a quo nella data dell’irrevocabilità della sentenza di condanna da cui deriva automaticamente la revoca dell’indulto.
Per tali casi, quindi, la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha affermato il condivisibile principio secondo il quale, nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio.
Tale pronuncia, nella parte motiva, ha confermato che il termine di estinzione della pena, ai sensi dell’art. 172 cod. pen., decorre «dall’avverarsi della condizione risolutiva che costituisce il presupposto della revoca». Tale
pronuncia ha, poi, precisato che «nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio».
Il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la commissione di un reato che impone la revoca dell’indulto concesso costituisce, infatti, l’avverarsi della condizione risolutiva che impediva l’esecuzione della pena indultata: detta pena, pertanto, diventa eseguibile a partire da quel momento e anche il termine per la prescrizione della sua eseguibilità decorre solo da allora.
Tale indirizzo interpretativo è stato ripreso anche da Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Rv. 266343, che ha ribadito, in caso di eseguibilità della pena per effetto della revoca della sospensione condizionale ex art. 168 n. 1 cod. pen., argomenti spesi nell’arresto delle Sezioni unite e ha richiamato “il dato testuale, quello logico e quello sistematico, anche in una lettura che sia, doverosamente, costituzionalmente e convenzionalmente orientata” come elementi conducenti univocamente al quell’ approdo interpretativo, considerando che l’anticipazione del tempo dell’esecuzione della pena al momento certo dell’avveramento della condizione risolutiva (e non a quello, variabile, della successiva declaratoria di revoca), oltre che conseguenza ineludibile del correlato disposto normativo, è coerente con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111 Cost. e con i principi convenzionali di ragionevole durata, sollecita definizione e minor sacrificio esigibile, evincibili dalle norme degli artt. 5 e 6 CEDU.
In tali casi, il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione viene fatto coincidere con il momento di verificazione dei presupposti da cui la legge fa derivare la revoca del beneficio, posto che al successivo provvedimento di revoca viene attribuita natura meramente ricognitiva della condizione risolutiva e i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata.
Invece, si osserva nella presente sede che la differente natura del provvedimento posto a monte della sopravvenuta eseguibilità della pena (revoca del beneficio della sospensione condizionale subordinata alle condizioni di cui all ‘ art. 165 cod. proc. pen., a seguito di procedimento che accerta il mancato adempimento per ragioni inescusabili), determina un diverso dies a quo del termine di prescrizione di questa, non trattandosi di situazioni sovrapponibili, in assenza, dunque, di ogni violazione del principio di cui all’art. 3 Cost.
Alla luce di quanto premesso il ricorso deve essere rigettato e segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali , ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME