Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6882 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6882 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ZAGABRIA( CROAZIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
b
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia resa dalla Pretura circondariale di Verbania il 19 giugno 1998 per avere applicato la riduzione conseguente al giudizio abbreviato e rideterminato la pena, ha confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputata per i reati ascritti.
Ritenuto che i tre motivi sollevati (violazione dell’art. 172 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione circa l’intervenuta prescrizione della pena; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla rideterminazione delta pena; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento del vincolo della continuazione con altre sentenze), non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutt adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito: quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato (p. 6, punto 3 sent. app.) come non possa trovare applicazione la prescrizione della pena, stante che era stata richiesta ed ottenuta la restituzione in termini per impugnare la sentenza di primo grado, di tal che la sanzione penale irrogata dal Giudice di Verbania non era legata ad un accertamento definitivo di responsabilità, sicché non poteva considerarsi iniziato a decorrere il termine previsto dall’art. 172 cod. pen. (Sez. 5, n. 29331 del 26/06/2025, D., Rv. 288506: “In tema di prescrizione della pena, qualora l’imputato sia stato rimesso in termini per impugnare la sentenza di condanna, il termine per l’estinzione della sanzione inflitta inizia a decorrere solo dopo l’esaurimento dei successivi giudizi di impugnazione, perché solo all’esito di questi la decisione diviene irrevocabile, ed è a tale data che fa riferimento l’art. 174 cod. pen. per individuare il momento iniziale del periodo di tempo necessario per determinare l’effetto estintivo”); quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata ha giustificato la determinazione della pena in ragione del valore dei beni sottratti, dalla capacità a delinquere palesata dall’imputata e dall’esistenza a suo carico di diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio (p. 8); infine, con riguardo al terzo motivo, la Corte di appello ha correttamente richiamato il principio di diritto per il quale, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, per la valutazione della continuazione cd. esterna nel giudizio di cognizione, l’imputato ha l’onere di allegare copia delle sentenze rilevanti a tal fine e non solo di indicarne gli estremi (Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, COGNOME NOME, Rv. 284291. In motivazione, la Corte ha evidenziato che l’applicabilità anche al giudizio di cognizione della disposizione di cui all’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., relativo alla fase Corte di Cassazione – copia non ufficiale
esecuzione, consentirebbe richieste dilatorie, determinerebbe allungamento dei tempi del processo di merito e impedirebbe la sospensione del termine di prescrizione dei reati), osservando peraltro, con giudizio in fatto e dunque incensurabile in questa sede, come dal luogo di consumazione dei diversi reati nonché dal lasso temporale notevolmente lungo non fosse possibile apprezzare la sussistenza di un medesimo disegno criminoso (p. 9 sent. app.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025