Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 434 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 434 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2022
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato il DATA_NASCITA;
Avverso l’ordinanza emessa il 28/02/2022 dalla Corte di appello di Ancona;
Sentita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
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1. Con ordinanza emessa il 28 ett~e 2022 la Corte di appello di Ancona, i quale Giudice dell’esecuzione, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME, con le sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-6 del provvedimento impugnato.
Più precisamente, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME con le sentenze irrevocabili menzionate nei punti 1-3 dell’ordinanza impugnata veniva disposta, ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., per la sopravvenienza della condanna definitiva pronunciata con la decisione di cui al punto 4. Le sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-3, in particolare, erano state emesse dalla Pretura di Bologna il 24 febbraio 1999; dal Tribunale di Ravenna il 9 ottobre 1999; dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lucca il 18 maggio 2000.
La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al ricorrente con le sentenze irrevocabili di cui ai punti 4 e 5 dell’ordinanza impugnata veniva adottata, ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., per effetto della sopravvenienza della condanna definitiva pronunciata con la decisione menzionata al punto 6 del provvedimento censurato. Le sentenze irrevocabili di cui ai punti 4 e 5, in particolare, erano state emesse dal Tribunale di Perugia il 30 agosto 2000; nonché dal Tribunale di Modena il 21 novembre 20 V1.
Infine, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso a NOME COGNOME, con la sentenza irrevocabile di cui al punto 6 del provvedimento impugnato – pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare Tribunale di Arezzo il 14 gennaio 2003 -, veniva disposta, ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., per effetto della sopravvenienza della decisione, anch’essa irrevocabile, emessa dal Tribunale di Padova il 28 aprile 2003.
2. Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte di appello di Ancona aveva disposto in executivis la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena ; concesso per i reati di cui ai punti 1-3, eta=statzedispcsta senza tenere contóll’intervenuta prescrizione della pena maturata per i fatti di reato giudicati da tali decisioni, che si era verificata ai sensi dell’art. 172, comma settimo, cod. pen.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugoata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Occorre premettere che, con il ricorso in esame, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte di appello di Ancona aveva disposto in executivis la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a NOME COGNOME per i reati di cui ai punti 1-3, senza tenere conto dell’intervenuta prescrizione della pena per i fatti di reato giudicati da tali decisioni, maturata ex art. 172, comma settimo, cod. pen.
La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con le sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato veniva disposta, ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., per la sopravvenienza della condanna pronunciata nei confronti di NOME con la sentenza irrevocabile di cui al punto 4.
In questa cornice, deve rilevarsi che la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME con le sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato veniva disposta correttamente dalla Corte di appello di Ancona, ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., per la sopravvenienza della condanna definitiva pronunciata con la sentenza irrevocabile di cui al punto 4.
Né è possibile invocare l’estinzione delle pene delle sentenze irrevocabili di cui ai citati punti 1-3, ex art. 172, comma settimo, cod. pen., atteso il tenore univoco dell’art. 172, comma settimo, cod. pen., insuscettibile di interpretazioni favorevoli a NOME.
Invero, è pacifico che il condannato che, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporti una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole, non può eccepire la prescrizione della pena. Dispone, in particolare, la previsione dell’art. 172, comma settimo, cod. pen. impropriamente invocata dalla difesa del ricorrente: «L’estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole».
Non è, del resto, dubitabile che le condotte illecite di cui si controverte riguardino reati della stessa indole, riguardando delitti contro il patrimonio commessi da NOME entro il termine di dieci anni dall’epoca in cui erano stati giudicati i reati di cui alle sentenze 1, 2 e 3. Sul punto, non si può che richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 4 dell’ordinanza impugnata, in cui si evidenziava che le «richieste avanzate dalla difesa non possono trovare accoglimento, in quanto l’art. 172, comma 7, ultima ipotesi, c.p. sancisce l’inapplicabilità della prescrizione ai condannati i quali durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, abbiano riportato una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole».
Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Con la disposizione di cui all’ultima parte di cui all’art. 172 cod. pen. il legislatore ha voluto escludere dalla estinzione della pena coloro che, con quella precedente a quella per cui vi fu condanna, dimostrano di non essere meritevoli del beneficio: tale disposto non può però trovare applicazione quando la condanna, pur successiva, all’inizio del periodo prescrizionale, riguardi reati commessi in epoca anteriore» (Sez. 3, n. 485 del 04/02/1980, La Mattina, Rv. 144330-01).
Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18 ottobre 2022.