Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 652 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 652 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 02/05/1961
avverso l’ordinanza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/t2M2y le conclusioni del PG I 5 Sci-ei.42′,52, , ,, t d.,Le t202 eeee`e4-1, rtot GLYPH Ct COGNOME.11,i—i-,! t-0,1
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha revocato l’indulto concesso a NOME COGNOME con ordinanza del 21 novembre 2021 della medesima Corte territoriale, nella misura di anni tre di reclusione ed euro diecimila di multa, in relazione alla pena di anni dodici di reclusione ed euro quarantasettemila di multa, irrogata con sentenza della Corte d’appello di Bologna del 17 ottobre 2008, divenuta irrevocabile il 23 aprile 2010.
La Corte territoriale ha rilevato che Palermo ha commesso, nel termine di cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, un delitto non colposo di cui alla sentenza n. 4 del ‘certificato del Casellario giudiziale per la quale ha riportato condanna a pena detentiva non inferiore ad anni due di reclusione, procedendo alla revoca del beneficio, ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006 cit.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidando le proprie doglianze a un unico motivo, di seguito riassunto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Si deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, con riferimento all’art. 172, comma quinto, cod. pen., nonché contrasto con l’orientamento adottato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 30007 del 21 marzo 2014, in relazione al tema del dies a quo nel computo del termine di prescrizione della pena in caso di revoca dell’indulto.
La pronuncia ha risolto il quesito relativo al caso se, nell’ipotesi d esecuzione della pena subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di estinzione della sanzione a norma dell’art. 172, comma quinto, cod. pen. decorra dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza di condanna che costituisce presupposto dal quale dipende la revoca del beneficio o, invece, dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che accerta la sussistenza della causa di revoca.
Le Sezioni Unite hanno affermato che, nel caso in cui l’esecuzione della pena è subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna quale presupposto della revoca del beneficio, aderendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, nonché conforme ai principi di ragionevole durata, di sollecita definizione, del minor sacrificio esigibile di cui agli artt. 5 e 6 Cedu.
In ossequio al dato testuale, la condizione risolutiva del beneficio indicata dalla Corte a Sezioni Unite è il passaggio in giudicato della nuova sentenza di condanna, momento che coincide con il dies a quo del computo del termine di prescrizione della pena in quanto momento in cui si è verificata la condizione.
Il provvedimento di revoca reso nella specie, quindi, sarebbe illegittimo perché risulta intervenuta la prescrizione della pena per decorso del termine decennale a partire dalla data del passaggio in giudicato della sentenza presupposto per la revoca del beneficio dell’indulto, a norma dell’art. 172, comma primo, cod. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo il quale il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, COGNOME, Rv. 261399).
Si tratta di orientamento al quale deve ispirarsi anche l’esegesi riguardante la decorrenza del termine di prescrizione della pena condizionalmente sospesa (Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280330 – 01).
A tale indirizzo si è conformata anche la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Rv. 266343), che ha ribadito argomenti spesi nell’arresto delle Sezioni Unite, ricorrente COGNOME, richiamando “il dato testuale, quello logico e quello sistematico, anche in una lettura che sia, doverosamente, costituzionalmente e convenzionalmente orientata” come elementi conducenti univocamente a quell’ approdo interpretativo, considerando che l’anticipazione del tempo dell’esecuzione della pena al momento certo dell’avveramento della condizione risolutiva (e non a quello, variabile, della successiva declaratoria di revoca) oltre che conseguenza ineludibile del correlato disposto normativo, è coerente con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111 Cost. e con i principi convenzionali di ragionevole durata, sollecita definizione e minor sacrificio esigibile, evincibili dalle norm degli artt. 5 e 6 CEDU (Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Rv. cit.).
Va, poi, rilevato che una pena alla quale è stato applicato l’indulto non è eseguibile e diviene tale solo in caso di revoca del beneficio: ad essa si applica, pertanto, il disposto dell’art. 172, quinto comma, cod. pen., secondo cui «se l’esecuzione della pena è subordinata … al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui … la condizione si è verificata».
L’indulto, infatti, è un beneficio soggetto a condizione, in quanto può essere revocato al verificarsi delle condizioni previste dalla legge; la sua eventuale
revoca costituisce, pertanto; la condizione a cui è subordinata l’esecuzione della pena a cui esso sia stato applicato.
Sino all’eventuale verificarsi della descritta condizione, la pena rimane non eseguibile e la sua prescrizione non può decorrere, stante il chiaro dettato della norma sopra citata, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 1441 del 28/02/2000, Rv. 216007, nella parte in cui afferma che «Nell’ipotesi di indulto sottoposto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato, il termine di prescrizione della pena deve farsi decorrere dal momento in cui, verificatasi la decadenza dal beneficio, la pena può essere concretamente posta in esecuzione»).
Tale principio è stato ribadito dalla sentenza di questa Corte, ricorrente COGNOME che, nella parte motiva, ha confermato che il termine di estinzione della pena, ai sensi dell’art. 172 cod. pen., decorre «dall’avverarsi della condizione risolutiva che costituisce il presupposto della revoca». Tale pronuncia ha, poi, precisato che . «nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio».
Il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la commissione di un reato che impone la revoca dell’indulto concesso costituisce, infatti, l’avverarsi della condizione risolutiva che impediva l’esecuzione della pena indultata: tale pena, pertanto, diventa eseguibile a partire da quel momento e anche il termine per la prescrizione della sua eseguibilità decorre solo da allora.
1.2. Ciò posto, si osserva che, nel caso al vaglio, la pena irrogata con la sentenza divenuta definitiva il 23 aprile 2010 è divenuta eseguibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna sub 4, sentenza che ha accertato la commissione, nei cinque anni dall’entrata . in vigore della legge n. 241 del 2006, di un nuovo delitto non colposo, punito con pena superiore a due anni di reclusione.
Il ricorrente lamenta la carenza dei presupposti per la revoca, perché è sopravvenuta la prescrizione della pena indultata. La Corte territoriale, invece, non prende in esame, in alcuna parte, il tema della intervenuta prescrizione di detta pena.
Occorre, dunque, che sia verificata dal Giudice dell’esecuzione, tenuto conto della data di irrevocabilità della sentenza di condanna che ha rappresentato l’avveramento della condizione per la revoca dell’indulto, l’eventuale prescrizione della pena indultata e l’assenza di condizioni ostative all’estinzione (quali ad esempio, la dichiarazione di abitualità).
2.Deriva, da quanto sin qui esposto, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso, in data 2 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore