Prescrizione della Pena e Sospensione Condizionale: La Cassazione Chiarisce il Momento Decisivo
La prescrizione della pena rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento, che sancisce l’estinzione della sanzione penale per il decorso del tempo. Ma cosa accade quando l’esecuzione di una pena è sospesa condizionalmente e tale beneficio viene successivamente revocato? La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 3 Penale, n. 11608 del 10 gennaio 2024, offre un chiarimento decisivo, individuando con precisione il dies a quo, ovvero il giorno da cui far partire il calcolo della prescrizione. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato con una sentenza della Corte di Appello divenuta irrevocabile nel 2017, per la quale aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena. Successivamente, una nuova condanna, emessa nel 2018 e divenuta anch’essa irrevocabile, ha costituito il presupposto per la revoca del beneficio precedentemente concesso.
L’interessato aveva quindi richiesto al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’estinzione della prima pena per intervenuta prescrizione. La Corte di Appello, tuttavia, aveva respinto la richiesta, ritenendo che il termine di prescrizione decorresse non dalla data di irrevocabilità della seconda sentenza (la causa della revoca), ma da un momento successivo. Contro questa decisione, il difensore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo un’errata interpretazione della legge processuale.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla prescrizione della pena
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiarando l’estinzione della pena. Il punto centrale della decisione riguarda l’identificazione del corretto dies a quo per il calcolo della prescrizione della pena.
Contrariamente a quanto stabilito dalla Corte territoriale, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato, in particolare a seguito di una pronuncia delle Sezioni Unite: il termine di prescrizione, in caso di revoca della sospensione condizionale, inizia a decorrere dal momento in cui diventa irrevocabile la sentenza di condanna che costituisce il presupposto della revoca stessa. Il successivo provvedimento del giudice che formalizza la revoca ha una natura meramente dichiarativa, poiché si limita a prendere atto di una condizione giuridica già verificatasi.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte fonda il suo ragionamento su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Le Sezioni Unite (sentenza n. 2 del 2015) hanno chiarito che, per la decorrenza della prescrizione, è determinante il momento in cui la causa giustificativa della revoca diviene irretrattabile, piuttosto che il momento in cui la revoca stessa diventa definitiva.
Questo principio si applica sia alla revoca dell’indulto sia a quella della sospensione condizionale. La seconda sentenza di condanna, una volta passata in giudicato, rappresenta il fatto giuridico che, per legge, fa venir meno le condizioni per il mantenimento del beneficio. L’ordinanza di revoca emessa dal giudice dell’esecuzione, quindi, non ha efficacia costitutiva, ma si limita a certificare una situazione già consolidatasi nell’ordinamento.
Nel caso specifico, la causa giustificativa della revoca era la sentenza della Corte di Appello del 5 aprile 2018, divenuta irrevocabile il 26 novembre 2018. È da questa data, e non da una successiva, che doveva iniziare a decorrere il tempo necessario per la prescrizione della pena inflitta con la prima sentenza del 2017. Avendo calcolato il termine da questo corretto dies a quo, la pena risultava prescritta.
Conclusioni
La sentenza in esame rafforza un principio di certezza del diritto di fondamentale importanza pratica. Stabilire che la prescrizione della pena decorre dall’irrevocabilità della sentenza che causa la revoca della sospensione condizionale, e non dal successivo provvedimento dichiarativo, offre un criterio chiaro e univoco. Questa interpretazione tutela il condannato da ritardi procedurali nell’adozione del provvedimento di revoca, ancorando l’inizio della decorrenza a un evento oggettivo e legalmente definito. In conclusione, la pronuncia della Cassazione non solo risolve il caso specifico a favore del ricorrente ma consolida un indirizzo giurisprudenziale che garantisce una maggiore prevedibilità e coerenza nell’esecuzione penale.
Da quale momento inizia a decorrere la prescrizione di una pena la cui sospensione condizionale è stata revocata?
Il termine di prescrizione della pena decorre dalla data in cui la sentenza di condanna per il nuovo reato, che costituisce il presupposto per la revoca, diventa irrevocabile.
Quale natura ha il provvedimento del giudice che revoca la sospensione condizionale della pena?
Secondo la Corte di Cassazione, il provvedimento di revoca ha una natura meramente dichiarativa. Esso non crea una nuova situazione giuridica, ma si limita a certificare il verificarsi della causa di revoca, che è la nuova condanna irrevocabile.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione nel caso specifico?
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza della Corte di Appello e ha dichiarato l’estinzione della pena per intervenuta prescrizione, avendo calcolato correttamente il termine a partire dalla data di irrevocabilità della seconda sentenza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11608 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11608 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
E ,UCH n d t sul ricorso proposto da NOME NOME a Campobasso il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 15/06/2023 della Corte di appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugNOME e hl ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza indicata in epigrafe del 15 giugno 2023 la Corte di appello di Campobasso, adita a seguito di opposizione ex art. 667 cod. proc. pen. comma 4 , proposta dal Procuratore Generale presso la medesima Corte di appello avverso l’ordinanza che, accogliendo la conforme richiesta proposta nell’interesse di COGNOME NOME, dichiarava la intervenuta estinzione della pena applicata con sentenza di condanna della Corte di appello di Campobasso del 23.2.2017, accoglieva l’opposizione e rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di COGNOME NOME volta ad ottenere la dichiarazione di intervenuta estinzione della pena per prescrizione.
GLYPH 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso NOME mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione.
Deduce il vizio di violazione di legge processuale, sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto nella ordinanza impugnata, il dies a quo a partire dal quale nel caso concreto andava calcolato l’inizio della decorrenza del termine necessario per determinare la estinzione della pena per prescrizione, a fronte della intervenuta revoca del beneficio della sospensione condizionale disposto nella stessa sentenza applicativa della pena in questione, debba identificarsi con il momento della venuta ad esistenza della sentenza di condanna che abbia determiNOME la causa della revoca del beneficio della sospensione condizionale. Essendo meramente dichiarativo il provvedimento successivo di revoca del beneficio stesso. Con conseguente avvenuta consumazione del tempo necessario per dar luogo alla estinzione della pena comminata al ricorrente, per prescrizione della stessa.
Con il secondo motivo deduce il vizio di carenza di motivazione per mancata illustrazione delle ragioni di adesione all’indirizzo valorizzato in sentenza per respingere la richiesta di intervenuta estinzione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato atteso che il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l’esecuzione sia condizionalmente sospesa, dec:orre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio. (Sez. 5 – , n. 3189 del 26/10/2020 Rv. 280330 – 01) per cui il diverso criterio seguito nell’ordinanza impugnata è erroneo. E invero, come già precisato da questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 15589 del 10/12/2019 (dep. 21/05/2020) Rv. 278838 – 01), a partire dalla sentenza delle SS.UU. n. 2 del 30/10/2014 (dep. 02/01/2015) Rv. 261399 è stato valorizzato, per la decorrenza del termine di prescrizione della pena, il momento della verificazione irretrattabile della causa qiustificativa della “revoca” piuttosto che quello della definitività della “revoca” medesima. Tale momento può corrispondere, a seconda dei casi, al passaggio in giudicato della sentenza accertativa del reato giustificativo della revoca dell’indulto come di quello fondante la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 168 comma 1 cod. pen. Casi in cui, di norma, con la sentenza accertativa della nuova responsabilità si adotta anche la revoca (dell’indulto o della sospensione condizionale della pena), c:osicchè poi, nella
sostanza, la data del passaggio in giudicato dell’accertamento del re coincide con quella della definitività della revoca, siccome contenuta nel medesima sentenza; con eliminazione, in concreto, di ogni contrapposizione di orientamento tra l’individuazione della data di irrevocabilità della sentenz condanna piuttosto che della revoca (dell’indulto o della sospensio condizionale).
Diverso, nella sua articolazione concreta, risulta il caso di una rev della sospensione condizionale della pena che intervenga in fase esecutiva quindi, in data distinta da quella della sentenza di riferimento che accer secondo reato giustificativo della revoca della sospensione condizionale. P tale ipotesi, secondo i suesposti principi / la decorrenza della prescrizione opera dal giudicato della sentenza relativa al secondo reato. Si tratta di una interpretativa che può reputarsi indiscussa, atteso che le SS.UU, p affrontando il tema con riguardo all’indulto, hanno espresso principi gener estensibili ad altri casi di “revoca” correlati alla eseguibilità della pen contempo, sull’argomento si rinvengono due successive sentenze, che risultano conformi alla predetta decisione delle SS. UU. (cfr. Sez. 5 -, n. del 26/10/2020 Ud. (dep. 26/01/2021) Rv. 280330 – 01 cit; Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015 (dep. 16/03/2016) Rv. 266343 – 01). Mentre le pronunzie contrapposte, laddove davvero anche in concreto contrastanti, sono comunque anteriori alla decisione delle SS.UU. Consegue l’annullamento della ordinanza impugnata senza rinvio.
Consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con dichiarazione di intervenuta estinzione per prescrizione della pe dell’ammenda di cui alla sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 123 del 23/02/2017, irrevocabile il 9/06/2017, atteso che la causa giustifica della intervenuta revoca della sospensione condizionale della pena si dev identificare nella intervenuta irrevocabilità, in data 26.11.2018, della sent della Corte di appello di Campobasso del 5.4.2018.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara estinta pe prescrizione la pena dell’ammenda di cui alla sentenza della Corte di appello Campobasso n. 123 del 23/02/2017, irrevocabile il 9/06/2017.
Così deciso il 10/01/2024.