Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5516 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5516 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di VFNEZIA
dato avviso alle
parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rovigo del 15 novembre 2023, con la quale NOME era stato condanNOME alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1500,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 186 comma 2, lett. c) e comma 2 bis cod. strada, fatto commesso in Rovigo il 08/03/2020, fatto commesso in Rovigo il 08/03/2020.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e chiedendone, dunque, l’annullamento senza rinvio.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato. Lo stesso, in particolare, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Ad avviso della difesa, individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data di consumazione del reato, coincidente con 1’8 marzo 2020, e rilevata l’assenza di cause di sospensione, nonché l’unico evento interruttivo rappresentato dal decreto di citazione a giudizio, il termine massimo di prescrizione sarebbe venuto a scadenza decorsi cinque anni, e quindi in data 8 marzo 2025. Da ciò la censura rivolta alla Corte di appello di Venezia per non avere rilevato ex officio l’intervenuta prescrizione del reato all’udienza del 24 marzo 2025.
Tale ricostruzione difensiva, tuttavia, non può essere condivisa, poiché muove da un presupposto giuridico errato in ordine al regime normativo applicabile in materia di prescrizione.
Al reato oggetto di contestazione deve infatti applicarsi ‘1 regime prescrizionale introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, in conformità al dictum delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, secondo cui “la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai : -eati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogati – – con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall’I. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021” (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024. dep. 2025, Pg, Rv. 288175 – 02).
In particolare, la legge n. 134 del 2021 ha introdotto nel codice penale l’art. 161-bis, rubricandolo «Cessazione del corso della prescrizione» stabilendo, con
esso, che il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Contestualmente, ha previsto, con l’art. 344bis cod. proc. pen., un autonomo meccanismo di improcedibilità dei giudizi di impugnazione decorso un determiNOME termine, destiNOME a operare in luogo della prescrizione nella fase successiva alla decisione di primo grado (Sul punto, Sez. U, n. 20989 del 12/12P.024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 – 02).
Alla luce di tale ‘ssetto normativo, risulta evidente che la prescrizione del reato non può ritenersi maturata nel caso di specie.
Il corso della prescrizione, infatti, si è definitivamente arrestato al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, in un momento in cui il termine prescrizionale massimo non era ancora spirato.
Le doglianze difensive si fondano, pertanto, su una non corretta applicazione della disciplina vigente in materia di prescrizione e devono, per ciò solo, ritenersi manifestamente infondate.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. seni. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissftille il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21/01/2026
Il Co sigliere est