Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40638 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 40638 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di condanna di primo grado, ha confermato la condanna di COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine ai reati di cui agli artt. 633639bis cod. pen. (capo A) e 624 cod. pen. (capo B), così riqualificata l’originaria imputazione ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen., commessi il 5 giugno 2013.
Avverso la sentenza ricorrono gli imputati eccependo l’intervento decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla sentenza di secondo grado.
Il motivo è fondato.
3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01).
3.2. Nella specie l’eccezione di prescrizione è fondata.
3.2.1. Preliminarmente va esclusa la recidiva specifica infraquinquennale contestata a entrambi gli imputati, poiché difetta il presupposto formale inderogabile di cui all’art. 99 cod. pen., in quanto:
si procede per un reato commesso il 5 giugno 2013, anteriormente a tale data COGNOME NOME non aveva riportato condanne definitive;
COGNOME aveva riportato due condanne, nessuna delle quali, però, rilevante ex art. 99 cod. pen., giacché per la prima aveva ottenuto la riabilitazione mentre la seconda deriva dalla pronuncia di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con estinzione del reato per assenza di ulteriori condanne nel quinquennio; tali situazioni comportano l’estinzione di tutti gli effetti penali (cfr. artt. 178 cod. pen. e art. 445, comma 2, cod. proc pen.) sicché, secondo il disposto dell’art. 106 cod. pen., non se ne può tenere conto ai fini della recidiva.
3.2.2. Esclusa la recidiva, il termine massimo di prescrizione dei reati in rassegna è pari ad anni sette e mesi sei.
I fatti risalgono al 5 giugno 2013, detto termine prescrizionale è maturato il 4 marzo 2022, tenuto conto di 454 giorni di sospensione (52 giorni dal 4 marzo 2017 al 5 maggio 2017 per rinvio per legittimo impedimento; 130 giorni per rinvio dal 5 maggio 2017 al 12 settembre 2017 per adesione astensione; 60 giorni per rinvio per legittimo impedimento udienza del 12 settembre 2017; 60 giorni per rinvio per legittimo impedimento udienza del 21 novembre 2017; 60 giorni per
rinvio per legittimo impedimento udienza del 20 aprile 2018; 77 giorni per rinvio dal 20 novembre 2018 al 5 febbraio 2019 per adesione astensione; 122 giorni per rinvio dal 9 luglio 2019 al 8 novembre 2019 per adesione astensione).
Risulta che il termine di prescrizione è decorso prima della pronuncia della sentenza impugnata.
3.3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato l’intervenuto decorso del termine prescrizionale.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché, esclusa la contestata recidiva, i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
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Così deciso il 27/09/2023
Il Consigliere estensore
Il ,Presidente