Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50683 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50683 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 6.04.2023 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Roma, in quanto imputato, in concorso con NOME COGNOME del delitto
di cui all’art. 73, primo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto al fine di cessione a terzi gr. 21,2 di cocaina e aver ceduto ad una persona rimasta ignota un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente in data 7 ottobre 2016.
Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data 14 dicembre 2016 all’esito del giudizio abbreviato, qualificata la condotta di cessione ai sensi dell’art 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, ha condannato l’imputato alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa; il Tribunale ha, inoltre, assolto l’imputato per la residua condotta di concorso in detenzione della cocaina.
La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dall’imputato, ha ridotto la pena al medesimo inflitta a quattro mesi di reclusione ed euro 667,00 di multa, confermando la sentenza impugnata.
AVV_NOTAIO, nell’interesse del NOME, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi.
4.1. Con il primo motivo il difensore censura la violazione dell’art. 157 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato.
La pronuncia della sentenza di primo grado in data 14 dicembre 2016 costituirebbe l’ultimo atto interruttivo della prescrizione e, dunque, in data 14 dicembre 2022 sarebbe maturato il termine di sei anni per il perfezionamento della causa estintiva del reato, ben prima della pronuncia (in data 6 aprile 2023) della sentenza impugnata.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 163 cod. pen. con riferimento alla mancata concessione in favore dell’imputato della sospensione condizionale della pena.
Il difensore premette che nella sentenza impugnata la Corte di appello ha riconosciuto valenza ostativa alla concessione del beneficio richiesto alla sentenza di applicazione della pena di due anni di reclusione ed euro 4.000 di multa emessa dal Tribunale di Roma in data 12 marzo 2016.
Il difensore, tuttavia, rileva che tale sentenza riguarda fatti commessi dal ricorrente (nato il DATA_NASCITA) all’età di diciotto anni e, quindi, ai sen dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. il limite massimo per il cumulo delle pene da sospendere sarebbe stato non già di due anni, bensì di due anni e sei mesi.
Ad avviso del difensore, dunque, la pena irrogata dalla sentenza impugnata avrebbe potuto essere sospesa dalla Corte di appello.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Con il primo motivo il difensore censura la violazione dell’art. 157 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia che ha definito il secondo grado di giudizio.
3. Il motivo è ammissibile e fondato.
È ammissibile, infatti, il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 2016), Ricci, Rv. 266819 – 01).
Il reato per cui si procede si è prescritto in data 14 dicembre 2022 e, dunque, prima della pronuncia della sentenza impugnata, in quanto il termine di prescrizione di sei anni è integralmente decorso tra la pronuncia della sentenza di primo grado in data 14 dicembre 2016 e l’emissione del decreto di citazione del giudizio in appello in data 12 gennaio 2023.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo previsto dall’art. 161, comma secondo, cod. pen., soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario previsto dall’art. 157 cod. pen. (ex plurimis: Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, G., Rv. 277853 – 01).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato è estinto per prescrizione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione del reato.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023.