Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42049 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 42049 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in totale riforma della sentenza assolutoria di primo grado impugnata dal Pubblico ministero, ha dichiarato NOME e NOME NOME colpevoli del reato di furto monoaggravato, commesso il 22 aprile 2015.
Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite il difensore, deducendo: il difetto di querela; la violazione dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.; il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità; l’inosservanza dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. in relazione all’art. 163 cod. pen..
Il ricorso non è inammissibile, avuto riguardo, in particolare, alla censura sulla inosservanza dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. trattandosi di riforma di sentenza assolutoria sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa.
Deriva che, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e non essendo immediatamente constatabile il difetto di querela dedotto quando ancora erano in corso i termini per presentarla ex d. Igs. n. 150 del 2022, va rilevato che in data 17 gennaio 2023 è decorso il termine di prescrizione del reato (tenuto conto di 56 giorni di sospensione per rinvio udienza dal 14 luglio 2021 al 8 settembre 2021, per impedimento del difensore).
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 04/10/2023