Prescrizione del reato: quando il tempo estingue la pena
La prescrizione del reato rappresenta un pilastro fondamentale del sistema penale italiano, garantendo che l’azione punitiva dello Stato non si protragga oltre un limite ragionevole. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza di questo istituto in relazione al delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Nel caso di specie, i ricorrenti erano stati condannati per condotte risalenti al 2013. Nonostante i motivi di ricorso riguardassero aspetti tecnici legati alle modalità telematiche della condotta e alla consapevolezza dell’illecito, il rilievo della prescrizione ha assorbito ogni altra valutazione di merito.
Il calcolo della prescrizione del reato
Il calcolo dei termini per la prescrizione del reato non è un’operazione puramente aritmetica, ma richiede l’analisi di eventuali periodi di sospensione o interruzione. Nel caso analizzato, la Corte ha tenuto conto di una sospensione di sessantaquattro giorni, calcolando con precisione la data finale in cui il potere punitivo dello Stato è venuto meno.
Quando il termine massimo previsto dalla legge viene superato prima che la sentenza diventi irrevocabile, il giudice deve dichiarare l’estinzione del reato. Questo principio tutela la certezza del diritto e il diritto dell’imputato a non essere sottoposto a un processo senza fine.
L’annullamento senza rinvio
L’ammissibilità del ricorso presentato dai difensori ha permesso alla Cassazione di rilevare d’ufficio la causa estintiva. Se il ricorso fosse stato inammissibile per motivi manifesti, la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello non avrebbe potuto essere dichiarata.
In questa circostanza, la Corte ha pronunciato l’annullamento senza rinvio. Questa formula indica che il processo si chiude definitivamente in sede di legittimità, senza necessità di un nuovo passaggio davanti ai giudici di merito, poiché il reato è giuridicamente spirato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul rilievo oggettivo del decorso del tempo. Una volta accertato che il delitto, consumato nel novembre 2013, ha raggiunto il termine massimo di prescrizione nel luglio 2021, il giudice di legittimità non può che prenderne atto. La presenza di motivi di ricorso non manifestamente infondati ha garantito l’instaurazione del rapporto processuale necessario per far valere l’estinzione del reato.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma che la prescrizione del reato opera come un limite invalicabile per la pretesa punitiva statale. Anche in presenza di condanne nei gradi precedenti, il superamento dei termini legali impone l’annullamento della sentenza e la liberazione degli imputati dalle conseguenze penali della condotta contestata. Resta ferma l’importanza di una difesa tecnica capace di monitorare costantemente il decorso dei termini durante tutte le fasi del giudizio.
Cosa succede se il reato cade in prescrizione durante il ricorso in Cassazione?
Se il ricorso è ammissibile e i termini scadono prima della decisione finale, la Corte annulla la sentenza senza rinvio dichiarando l’estinzione del reato.
Come influiscono le sospensioni sul calcolo della prescrizione?
Le sospensioni, come quelle previste durante l’emergenza sanitaria o per rinvii richiesti dalla difesa, allungano i tempi necessari affinché il reato si estingua.
La prescrizione può essere rilevata d’ufficio dal giudice?
Sì, il giudice ha l’obbligo di dichiarare immediatamente l’estinzione del reato non appena matura la prescrizione, a meno che non emerga chiaramente l’innocenza dell’imputato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1493 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1493 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SEUI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 483 cod. pen, ai medesimi ascritto in riferimento all condotte del 15 marzo e del 20 maggio 2013, riducendo la pena inflitta per le residue imputazioni;
Avverso la sentenza indicata ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, denunziando, con plurimi motivi, violazione di legge.
L’ammissibilità dell’impugnazione – nella parte in cui articola censure inerenti le modalità telematiche di consumazione della condotta in correlazione all’elemento soggettivo del reato – impone il rilievo della prescrizione del delitto di cui all’art. 483 cod. pen., consumato il 28 novembre 2013, maturata – tenuto conto di giorni sessantaquattro di sospensione (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432) – il 31 luglio 2021.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022
Il consigliere estensore