Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46713 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46713 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Solopaca il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2021 della Corte di Appello di Napoli.
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie delle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo in subordine dichiararsi l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli, in data 12 ottobre 2021, ha confermato la sentenza emessa, in data 16 gennaio 2014, dal Tribunale di Benevento che lo ha condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato continuato di cui agli artt. 648 cod. pen. e 10 legge 497 del 1974 in relazione all’art. 5 legge 895 del 1967.
Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
La difesa ha segnalato di non aver ricevuto alcuna comunicazione della fissazione dell’udienza del 12 ottobre 2021, fissazione conseguente alla mancata trattazione del giudizio di appello che doveva svolgersi in data 19 gennaio 2021 e che veniva rinviato in considerazione della tardività della notifica dell’avviso di fissazione nei confronti dell’imputato.
La mancata comunicazione avrebbe impedito al difensore di inviare conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23 d.l. 149/2020 con conseguente nullità della sentenza impugnata.
Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 131-bis e 648 cod. pen. nonché dell’art. 10 legge 497 del 1974 in relazione all’art. 5 legge 895 del 1967 e carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto.
In data 15 marzo 2023 ed in data 11 aprile 2023 il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo in subordine dichiararsi l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
All’udienza del 4 aprile 2023 il Collegio ha disposto l’acquisizione del verbale di udienza del 19 gennaio 2021 e del decreto di citazione allegato al messaggio trasmesso -a mezzo Pec in data 25 agosto 2021- all’AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio non ha potuto consultare il verbale di udienza del 19 gennaio 2021, consultazione necessaria alla valutazione della fondatezza della questione processuale dedotta dal ricorrente; il predetto verbale, a seguito di specifica richiesta da parte del Collegio, non è stato, infatti, rinvenuto dalla Cancelleria della Corte di appello di Napoli.
Deve essere, pertanto, rimarcato che non vi è prova in atti che il difensore abbia effettivamente ricevuto comunicazione della fissazione dell’udienza del 12 ottobre 2021.
Il secondo motivo di ricorso è del tutto generico.
Il ricorrente si è limitato a dedurre il vizio di motivazione senza indicare, i modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112).
Tanto premesso si impone l’annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, non vertendosi in una ipotesi di manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.
L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni inerenti alla prescrizione, comprova che, in considerazione della data di commissione dei reati di detenzione illegale di munizionamento da guerra e ricettazione (17 marzo 2012) e della sospensione dei termini di prescrizione conseguente al rinvio dell’udienza del 19 settembre 2013 stante l’adesione del difensore all’astensione indetta dagli organismi di categoria (sospensione pari a 118 giorni), il termine massimo di prescrizione si è perfezionato, in data 12 luglio 2022 per il reato di cui al capo A) ed in data 13 gennaio 2020 per il reato di cui al capo B) e, quindi, in un momento antecedente all’odierna decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata , perché i reati sono estinti per prescrizione
Così deciso il 20 ottobre 2023
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