Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26256 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26256 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato il DATA_NASCITA a Catania avverso la sentenza del 12/09/2023 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, in cui conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente agli effetti penali, per sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catania con la sentenza indicata in epigrafe ha condannato NOME COGNOME per il reato di calunnia, con risarcimento del danno
subito dalla parte civile, NOME COGNOME, da liquidarsi in separata sede riformando la pronuncia assolutoria di primo grado del Tribunale di Catania del 20 settembre 2018.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all’ art. 157 cod. pen., in quanto la Corte di appello non aveva rilevato l’intervenuta prescrizione del reato, commesso il 15 novembre 2014, nonostante la specifica richiesta formulata dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, per come prorogato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).
Il delitto di calunnia contestato a NOME COGNOME, per come accertato dalla sentenza impugnata, è stato commesso il 15 novembre 2014 e risulta estinto per prescrizione prima della pronuncia della Corte di appello, emessa il 12 settembre 2023, attesa la maturazione del termine massimo, pari ad anni sette e mesi sei, ex artt. 157 e 161 cod. pen., non incidendo i brevi periodi di sospensione della prescrizione dichiarati alle udienze del 9 giugno 2017 e del 20 ottobre 2017.
La motivazione della sentenza impugnata, nel ribaltare quella assolutoria di primo grado, non si è pronunciata su detta richiesta nonostante fosse fondata.
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti, in termini di “evidenza”, elementi di prova per pervenire ad una pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., proprio alla luce degli
argomenti adottati dalla sentenza impugnata, che non sono stati neppure contestati dalla difesa.
La rilevata causa di estinzione del reato comporta, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali.
4. Le statuizioni civili, a favore della parte civile NOME COGNOME, devono essere revocate in quanto la pronuncia di prescrizione sopravviene ad una sentenza assolutoria pronunciata in primo grado.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che la decisione sul risarcimento dei danni può essere assunta soltanto nel caso in cui, nel precedente grado di giudizio, sia stata affermata la responsabilità dell’imputato con sentenza di condanna.
L’art. 578 cod. proc. pen. non è applicabile nella specie in quanto consente di mantenere ferme le disposizioni dei capi della sentenza riguardanti l’azione civile nei soli casi in cui, in primo grado (o in secondo grado se ci si riferisca al giudizi di legittimità), sia stata pronunciata sentenza di condanna. Ciò trova fondamento nella considerazione che il legislatore fa permanere la sentenza di condanna su restituzioni e risarcimento solo nel caso di un duplice controllo giurisdizionale positivo sulla responsabilità penale dell’imputato (così, tra le tante, Sez. 2, n. 24458 del 22/03/2018, NOME, Rv. 273235).
In sostanza, la cognizione sulla responsabilità civile resiste all’intervenuta causa estintiva solo se vi sia un accertamento positivo in ordine alla responsabilità che sia precedente ad essa e che, nella specie, non vi è stato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con revoca delle statuizioni civili.
Così deciso il 29 maggio 2024
La Consigliera estensora
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