Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49992 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49992 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con sentenza del 25 novembre 2022, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto COGNOME NOME responsabile dei reati di cui agli artt. 494 e 640 cod. pen.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di COGNOMECOGNOME preme che la Corte di appello di Firenze aveva rimesso in termini l’imputato ai dell’art. 175 cod. proc. pen, per impugnare la sentenza del Tribunale di Arezz la difesa aveva quindi chiesto di dichiarare i reati estinti per prescrizion Corte di appello aveva rigettato l’appello in ragione della sospensione prescrizione operante ai sensi dell’art. 175 comma 8 cod. proc. pen. , secon quale non si può tenere conto del periodo intercorrente tra la not dell’estratto contumaciale e la notifica dell’ordinanza di rimessione in ter difensore rileva che tale interpretazione della norma non poteva es condivisa, in quanto illogica e contraria alla ratio cui era sotteso l’istituto della prescrizione; la previsione normativa era suscettibile di determinar allungamento sine die del termine di prescrizione del reato sulla scorta di u fatto -la mancanza di effettiva conoscenza del provvedimento di condanna- ch non era assolutamente riconducibile ad una condotta colposa dell’imputat richiama l’art. 159 cod. pen. che prevede la sospensione della prescriz operante nell’ipotesi di assenza incolpevole dell’imputato (n.3-bis), ma a (comma 4) che la prescrizione non può protrarsi oltre i tetti massimi pre dall’art. 161 comma 2 cod. proc. pen. in materia di interruzione d prescrizione; posto che l’istituto della prescrizione non è posto a tutela esigenze di carattere pubblicistico, ma anche al fine di garantire l’eff dell’art. 24 della Costituzione, “non pare azzardato ipotizzare l’illeg costituzionale della scrutinata normativa di cui all’art. 175 co.8 c.p.p., a violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3, comma 1, Costituzione” (pag.6 ricorso); stante l’assimilabilità del contumace rimes termini e dell’imputato dichiarato assente, non appariva giustificato il de trattamento a carico del solo imputato rimesso in termini. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. Come noto, l’art. 175 comma 8 cod. proc. pen. prevede che “Se l restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazio sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla p
dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione”; pertant applicazione della citata norma, la Corte di appello ha rilevato che poich notifica dell’estratto contumaciale della sentenza era avvenuta in data 12 ag 2013 e la notifica dell’ordinanza di rimessione in termini in data 20 marzo 20 al termine di prescrizione di 10 anni previsti per il reato contestato dov aggiungersi 2047 giorni, che portavano il termine estintivo del reat prescrizione all’8 giugno 2026.
Con riferimento alle censure contenute in ricorso, deve essere ribadito c “In tema di prescrizione del reato, la “sterilizzazione” del tempo intercorren la notifica della sentenza contumaciale e la notifica del provvedimento restituzione in termini, prevista dall’art. 175, comma 8, cod. proc. pen. formulazione antecedente alla legge 28 aprile 2014, n. 67) è qualificabile co interruzione, cui non si applica la disciplina del termine massimo di prescriz di cui all’art. 161, comma secondo, cod. pen., in quanto tale disposizio riferisce ai soli casi di interruzione tassativamente previsti dall’art. 160 c (In motivazione, la Corte ha precisato altresì che tale ipotesi non è assimil negli effetti, a quella di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen., che co l’unico caso di sospensione espressamente assimilato alle ipotesi di interruz incidenti sul termine prescrizionale). (Sez,2, n. 28722 del 31/05/2022, Ste Rv. 283843). 41126 del 2023
Quanto poi alla possibile incostituzionalità della norma in esame, ques Corte ha già avuto occasione di precisare che “E’ manifestamente infondata l questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione ai prin ragionevolezza e ragionevole durata del processo (artt. 3 e 111 Cost dell’ipotesi di sospensione del termine di prescrizione del reato, prevista da 175, comma 8, cod. proc. pen., con riferimento al tempo intercorso tra notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che conced restituzione nel termine, trattandosi di una clausola di salvaguardia inte assicurare lo scopo dell’istituto che verrebbe meno con la prescrizione. Sez. 32426 del 15/05/2019, Uniatytsky, Rv. 277101)
2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai s dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibil ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colp nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore del Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2023