Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1362 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1362 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Trieste il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/12/2021 del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Trieste ha confermato la sentenza del 3 febbraio 2017 del Giudice di pace di Trieste che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di lesione personale lieve e lo aveva condannato alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della parte civile NOME COGNOME.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 582 c.d. pen., sostenendo che non sussisterebbe l’elemento oggettivo del reato in quanto questo sarebbe rimasto indimostrato a causa dell’inattendibilità della persona offesa e non risultando provato, dalla documentazione medica prodotta, che il COGNOME abbia riportato una lesione personale, risultando attestata solo una lieve dolorabilità sulla base di quanto riferito ai sanitari dalla stessa vittima del reato.
Il Tribunale aveva affermato che il teste era attendibile senza spiegarne le ragioni.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 582 cod. pen. per carenza dell’elemento soggettivo, anch’esso sfornito di prova; era ben possibile che le lesioni fossero state cagionate per colpa ed il Tribunale non aveva motivato in proposito.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell’omesso rilievo, da parte del Tribunale, dell’estinzione del reato per prescrizione, essendo trascorsi ben otto anni, otto mesi e tre giorni dalla consumazione del reato avvenuta in data 17 marzo 2013, mentre il termine massimo risulta pari ad anni sette e mesi sei.
Neppure era vero che, come affermato nella precedente sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza del Tribunale di Trieste del 18 febbraio 2019, il termine di prescrizione avesse subito più sospensioni per complessivi giorni 473, e comunque, anche calcolando il periodo appena indicato, il reato si era prescritto il 3 gennaio 2022.
3. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili.
La motivazione consente di comprendere l’iter logico-giuridico della decisione, cosicché non ricorre una ipotesi di motivazione assente o meramente apparente, sia in relazione all’elemento oggettivo del reato, sia in ordine a quello soggettivo.
Laddove, poi, il ricorrente sostiene che sarebbe stato violato l’art. 582 cod. pen. per la carenza di tali elementi, egli arriva a tale conclusione sulla base di una diversa valutazione del materiale probatorio che è inammissibile in questa sede di legittimità.
A conclusione, deve osservarsi che, essendo la sentenza qui impugnata stata emessa a seguito di appello avverso una sentenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000.
4. È, invece, fondato il terzo motivo.
Il reato di lesione lieve, di competenza del giudice di pace, si prescrive in anni sei, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., mentre la prescrizione massima, ai sensi
dell’art. 161, ultimo comma, cod. pen., è pari ad anni sette e mesi sei.
Il reato è stato commesso il 17 marzo 2013 e si sarebbe prescritto il 17 settembre 2020, se medio tempore non fossero intervenute più cause che hanno determinato la sospensione del termine e precisamente:
dal 8 maggio 2014 al 23 ottobre 2014 (giorni 168) per un rinvio del processo su richiesta della difesa;
dal 11 ottobre al 11 novembre 2016 (giorni 31) per un rinvio del processo su richiesta della difesa;
dal 11 novembre al 13 dicembre 2016 (giorni 32) per un rinvio del processo su richiesta della difesa;
dal 13 dicembre 2016 al 3 febbraio 2017 (giorni 52) per un rinvio del processo su richiesta della difesa;
dal 14 aprile 2020 al 11 maggio 2020 (27 giorni) per la sospensione dovuta alla pandemia.
Non determina sospensione del termine di prescrizione il rinvio del processo dovuto alla adesione da parte del viceprocuratore onorario all’astensione dalle attività di udienza in coincidenza dell’udienza del 23 ottobre 2014.
Difatti, questa Corte di cassazione ha affermato che non sospende il decorso dei termini della prescrizione l’adesione del vice procuratore onorario all’astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria, poiché il procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, che attiene all’esercizio di funzioni giudiziarie, è comunque tenuto ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento (Sez. 5, n. 18101 del 22/02/2018, Civita, Rv. 272867).
I suddetti periodi di sospensione, per complessivi giorni trecentodieci, hanno posticipato l’estinzione del reato per prescrizione al 24 luglio 2021, ossia ad una data anteriore alla sentenza di secondo grado.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è
estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso il 27/10/2022.