Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11775 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11775 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Fioravanti NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nata a Licata il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 16/06/2023 della Corte appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili; sentiti i difensori:
AVV_NOTAIO, per le parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso depositando comparsa conclusionale e nota spese; AVV_NOTAIO, per i ricorrenti, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, emessa il 15 settembre 2022, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti e la loro condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili in relazio al reato di truffa.
Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo:
violazione di legge per non avere la Corte rilevato l’intervenuta prescrizione del reato in data 12 maggio 2023, prima della sentenza impugnata.
Il reato, infatti, si sarebbe consumato, secondo il ricorrente, 1’8 settembre 2015, data della stipula del contratto di compravendita che aveva consentito agli imputati, con artifici e raggiri, di entrare in possesso del terreno delle persone offese.
Al termine ordinario andrebbero sommati giorni 65 di sospensione, intervenuta all’udienza del 15 luglio 2021;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità, non avendo la Corte rilevato l’assenza di artifici e raggiri nel comportamento dei ricorrenti;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo;
violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle statuizioni civili ed alla concessione di una provvisionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto segue.
E’ fondato il primo motivo inerente alla prescrizione.
Alla stregua del capo di imputazione, il reato di truffa risulta contestato siccome commesso l’8 settembre 2015, data dell’atto pubblico di compravendita, citato nel corpo della imputazione, che aveva permesso agli imputati di acquisire la proprietà del terreno delle parti civili con artifici e raggiri.
Al termine ordinario prorogato di sette anni e sei mesi, maturato 1’8 marzo 2023, devono sommarsi 83 giorni di sospensione intervenuta all’udienza del 15 luglio 2021 fino all’udienza del 7 ottobre 2021, sicché la prescrizione è maturata in data 31 maggio 2023, prima della sentenza impugnata, emessa il 16 giugno 2023. Nel calcolo del termine prescrizione non possono essere calcolati i giorni intercorrenti tra l’udienza del 28 marzo 2022 e l’udienza del 30 maggio 2022 in quanto il rinvio è stato dettato da esigenze di acquisizione della prova testimoniale. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, cosi come, del resto, aveva richiesto il Procuratore generale nel processo d’appello.
Non sono fondati il secondo ed il terzo motivo, con i quali i ricorrenti censurano il giudizio di responsabilità.
Le emergenze processuali consentono di limitare l’effetto della prescrizione all’ambito penale, dovendosi rigettare il ricorso agli effetti civili, dal momento che, per le ragioni qui di seguito evidenziate, la sentenza impugnata ha messo in luce elementi rilevanti ai fini della prova della responsabilità aquiliana degli imputati.
In particolare, la Corte di appello ha sottolineato che le dichiarazioni della vittima NOME COGNOME, già ritenuta intrinsecamente attendibile, erano state riscontrate da quelle di tre testimoni indifferenti (NOME, COGNOME e COGNOME), oltre che da cospicua documentazione, attestante il fatto che gli imputati avevano acquisito la proprietà del terreno delle persone offese con comportamenti consapevolmente decettivi.
Tanto assorbe e supera ogni diversa argomentazione difensiva.
Il quarto motivo, inerente al diniego delle circostanze attenuanti generiche rimane assorbito dalla declaratoria di prescrizione del reato.
Il quinto motivo è infondato.
5.1. Alla luce di quanto prima precisato sulla tempistica di maturazione del termine prescrizionale, le statuizioni civili, che traggono la loro ragione da quanto sopra precisato in ordine alla condotta dei ricorrenti, non vanno revocate poiché la causa estintiva è intervenuta nelle more della sentenza di primo grado (art. 578 cod. proc. pen.).
5.2. E’, invece, manifestamente infondata la censura che investe la provvisionale che la Corte di appello ha disposto in favore delle parti civili. Infatti, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773).
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il rea estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna i ricorrenti alla rifusione de sostenute dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME NOMElosefa, che liqu in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.02.2024.