Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40229 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40229 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 02/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato a Ospedaletti il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 18/2/2025 della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si Ł celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le memorie difensive pervenute in data 13/11/2025 e 21/11/2025 a firma dell’AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18 febbraio 2025 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 31 gennaio 2024 del Tribunale di Imperia, ha:
escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen.
dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato NOME COGNOME in ordine ai reati allo stesso ascritti al capo 1 della rubrica delle imputazioni, limitatamente alle condotte commesse sino al 16 maggio 2017;
confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
In sintesi, si contesta all’imputato, nella sua qualità di amministratore condominiale, di essersi appropriato (artt. 81, 646, 61 n. 11, cod. pen.) di somme di denaro delle quali aveva il possesso in virtø della qualifica rivestita, di proprietà del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (capo 1 della rubrica delle imputazioni) e di proprietà del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (capo 2).
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.
proc. pen.in relazione agli artt. 593 cod. proc. pen. e 69 cod. pen.
Sulla premessa che la Corte di appello ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. (contestata al capo 2 della rubrica delle imputazioni), si duole la difesa del ricorrente del fatto che non Ł stato variato il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti e la residua aggravante, nonostante una richiesta fosse stata avanzata al riguardo.
In tal modo, secondo parte ricorrente sarebbe stata operata una reformatio in peius della sentenza di primo grado.
2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 593, comma 1, e 538 cod. proc. pen.
Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente che la Corte di appello, nonostante abbia dichiarato la prescrizione per le condotte tenute dall’imputato sino al 16 maggio 2017 con riferimento al capo 1 della rubrica delle imputazioni ed abbia conseguentemente ridotto la pena, non ha proceduto alla riduzione della somma liquidata in favore della parte civile ‘RAGIONE_SOCIALE L’ sia nella quota relativa al danno patrimoniale, sia nella parte relativa al danno morale (complessivamente stimato dal Giudice di primo grado in euro 10.000,00 per tutte le condotte contestate), ciò in quanto la prescrizione per tutte le condotte poste in essere sino al 14 giugno 2016 era maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado.
2.3. Con memoria difensiva pervenuta in data 13 novembre 2025 la difesa dell’imputato ha evidenziato che sarebbe maturato il termine di prescrizione relativo a tutte le condotte commesse fino al 29 maggio 2018 ed ha, nel resto, insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
2.4. Con successiva memoria datata 21 novembre 2025 la difesa dell’imputato ha replicato alle conclusioni scritte del Procuratore generale ribadendo sia le doglianze relative al bilanciamento delle circostanze sia la declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati consumati anche successivamente alla pronuncia della sentenza di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Osserva il Collegio che la Corte di appello ha adeguatamente motivato (pag. 6 della sentenza impugnata) le ragioni per le quali ha ritenuto, nonostante l’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., di confermare il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la residua circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen. (contestata in entrambe le imputazioni) evidenziando l’oggettiva gravità delle condotte tenute dall’imputato protrattesi per alcuni anni ed in danno di due condomini, per un ammontare complessivo comunque considerevole.
Deve, poi, essere ricordato che «Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la piø idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450).
Deve, altresì, osservarsi che non ricorreva alcun obbligo giuridico per la Corte di appello di procedere ad un diverso giudizio di bilanciamento delle circostanze e che, di certo, nel caso in esame non ci si trova in presenza di una violazione del divieto di reformatio in
peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Va, infatti, ricordato che «Non viola il divieto di ” reformatio in peius ” il giudice d’appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di un’aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatta esclusione comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata» (Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Ticci, Rv. 281917 – 01), e tale principio vale ancor piø nel caso in esame nel momento in cui il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato Ł stato comunque ridotto.
Per solo dovere di completezza deve solo essere evidenziato cha la sentenza delle Sezioni Unite ‘Acquistapace’ richiamata nel ricorso qui in esame tratta di un caso totalmente diverso rispetto a quello qui in esame.
Il secondo motivo di ricorso relativo all’ammontare della somma liquidata a favore della parte civile ‘RAGIONE_SOCIALE L’ Ł fondato.
Sulla doverosa premessa che non Ł oggetto di contestazione il risarcimento del danno liquidato a favore del ‘RAGIONE_SOCIALE, occorre innanzitutto evidenziare che la Corte di appello a pag. 6 della sentenza impugnata così testualmente si Ł espressa «Quanto alle condotte contestate al capo 2, queste risultano commesse tutte a partire dal 6.2.2019 e non già, come contestato nel capo di imputazione, dal 12.2.2016, e pertanto la prescrizione in relazione a queste non Ł maturata».
Al riguardo deve rilevarsi che la Corte di appello risulta essere incorsa in un errore materiale in quanto la questione delle condotte oggetto di prescrizione era inerente al capo 1 della rubrica delle imputazioni e non al capo 2 perchØ, mentre in quest’ultimo capo il tempus commissi delicti era stato regolarmente indicato a partire dal 6 febbraio 2019, nel capo 1 risultano invece essere state contestate varie condotte del 2016 tra le quali quella menzionata in sentenza del 12 febbraio 2016.
Il tutto risulta confermato anche dalla lettura della sentenza di primo grado (pag. 3) laddove si dà atto di un prelievo di denaro effettuato dall’imputato il 12 febbraio 2016, oltre che di altro prelievo effettuato il 14 giugno 2016.
Non emergendo, poi, dagli atti sospensioni del termine di prescrizione del reato di cui al capo 1 (come detto unico interessato dalla questione in esame) ne consegue che per i fatti commessi prima del 3 agosto 2017 si applicava l’originario calcolo del termine di prescrizione (anni 7 e mesi 6) di cui all’art. 157 e segg. cod. proc. pen. e non la nuova disciplina della prescrizione introdotta dalla l. n. 103/2017 (c.d. ‘legge Orlando’).
Tenuto, pertanto, conto del fatto che la sentenza di primo grado Ł stata pronunciata in data 31 gennaio 2024 ne consegue che, detratti 7 anni e 6 mesi dalla pronuncia di detta sentenza, per tutte le condotte costituenti reato anteriori al 31 luglio 2016 (quindi non solo quelle del 12 febbraio 2016, 14 giugno 2016, ma anche quelle non contestate dalla difesa del 1 luglio 2016 e 8 luglio 2016) il termine di prescrizione era maturato prima della pronuncia della sentenza di primo grado.
Ne deriva che la Corte di appello nel momento in cui ha dichiarato l’estinzione per prescrizione dei fatti-reato commessi fino al 16 maggio 2017 avrebbe comunque dovuto distinguere i fatti-reato per i quali il termine di prescrizione era maturato anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado rispetto a quelli per il quali il termine di prescrizione era maturato successivamente e, di conseguenza, procedere alla rideterminazione del risarcimento del danno a favore del ‘RAGIONE_SOCIALE L’ tenendo conto che non
potevano essere computate in esso le conseguenze dannose derivanti dai fatti-reato per i quali il termine di prescrizione era maturato anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado.
La Corte territoriale non risulta avere applicato i principi di diritto secondo i quali:
«In tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato, pervenga alla conclusione – sia sulla base della semplice “constatazione” di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di “valutazioni” difformi – che la causa estintiva Ł maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute» (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283670 – 01);
«La sentenza di appello, che riformi in parte la sentenza di primo grado escludendo uno dei reati contestati all’imputato, dispiega efficacia diretta sulla quantificazione del risarcimento del danno, pur in assenza di specifico gravame sul punto, pertanto il giudice, in forza dell’effetto devolutivo dell’appello di cui all’art 574 cod. proc. pen., ha l’obbligo di procedere alla rideterminazione della somma che era stata liquidata a titolo risarcitorio in primo grado, con riferimento alle imputazioni per le quali vi era stata condanna» (Sez. 6, n. 1611 del 26/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280583 – 01);
con la conseguenza che si impone l’annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del risarcimento del danno a favore della parte civile ‘RAGIONE_SOCIALE SUD VIP L’ con rinvio avanti al giudice civile competente per valore in grado di appello per una decisione sul punto.
Occorre a questo punto evidenziare l’inammissibilità dei rilievi difensivi contenuti solo nelle memorie sopra indicate la difesa dell’imputato con i quali si Ł evidenziato che sarebbe maturato il termine di prescrizione relativo a tutte le condotte commesse fino al 29 maggio 2018 o comunque relativo alle condotte per le quali il termine di prescrizione Ł maturato fino alla data della pronuncia della presente sentenza.
Si Ł già detto che la Corte di appello ha dichiarato la prescrizione per tutti i fatti-reato commessi fino al 16 maggio 2017 (in essa quindi assorbita l’estinzione per prescrizione delle condotte del 2016 delle quali sopra si Ł detto).
Detta decisione Ł corretta.
Nel ricorso qui in esame la difesa dell’imputato non ha eccepito la prescrizione sotto il profilo penale maturata fino alla decisione intervenuta in sede di appello e non avrebbe potuto farlo essendo tale decisione, come detto, assolutamente corretta ma nel secondo motivo di ricorso si Ł limitato a lamentare problemi relativi alla determinazione del risarcimento al ‘RAGIONE_SOCIALE SUD VIP L’.
Ne consegue che il profilo penale delle condotte Ł stato attinto dal ricorso solo sotto il profilo – come detto manifestamente infondato e quindi inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. – del bilanciamento delle circostanze di reato.
La proposizione dell’imputato di ricorso ammissibile sulle sole questioni civili ed inammissibile sulle questioni penali non risulta pertanto idonea ad instaurare un valido rapporto processuale anche per gli aspetti penali della vicenda con l’ulteriore necessaria applicazione del principio di diritto secondo il quale «L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.» (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463).
P.Q.M.
Annulla ai soli effetti civili la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del risarcimento del danno a favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE e rinvia avanti al giudice civile competente per valore in grado di appello. dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 02/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME