Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7488 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7488 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il 10/02/1967
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15.1.2024,1a Corte d’appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, in riforma della sentenza in data 30.10.2019 del Gup presso il Tribunale di Castrovillari in data 30.10.2019, ha rideterminato la pena inflitta a NOME Giovanni per il reato di cui al capo 5), in continuazione sulla pena per come rideterminata da questa Corte d’appello con sentenza n. 758/2020 in data 9.6.2020, in giorni sette di reclusione ed Euro 25,00 di multa.
2. Riepilogando in sintesi la vicenda processuale:
– con sentenza del 09/06/2020 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del 30/10/2019 del GUP del Tribunale di Castrovillari, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, ha rideterminato in quattro anni, cinque mesi e ventisette giorni di reclusione e 19.992,00 euro di multa la pena inflitta a NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato al capo 1), del reato di cui agli artt 337, 61, n. 2), cod. pen., rubricato al capo 2), (per aver usato violenza a due appuntati dei Carabinieri che, in servizio di pattuglia, gli avevano intimato l’alt (violenza consistita nell’aver accelerato la corsa dell’autovettura puntandola in direzione di uno dei due militari, nell’aver proseguito la marcia a velocità sostenuta lungo le vie del centro abitato, nell’ingaggiare una colluttazione con entrambi i militari, che lo avevano raggiunto, al fine di darsi alla fuga) nonché dei reati di cui agli artt. 23, legge n. 110 del 1975, 648 cod. pen., 4, secondo e terzo comma, I. n. 110 del 1975, rubricati, rispettivamente, ai capi 3, 4 e 5, per aver ricevuto, detenuto e portato in luogo pubblico una pistola con matricola abrasa (capi 3 e 4), nonché una forbice in acciaio, lunga 16 cm.
proposto ricorso per cassazione, questa Corte, Sez. 3, con sentenza n. 33409 del 2021, ha annullato la sentenza impugnata in relazione all’imputato NOME Giovanni limitatamente alla condanna per la contravvenzione di cui al capo 5 (art. 4, L. n. 110/1975) con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro dichiarando inammissibile il ricorso nel resto. In particolare ha rilevato che la Corte d’appello, investita della specifica questione relativa alla consapevolezza del ricorrente dell’esistenza nell’autovettura da lui condotta, ma di proprietà della figlia, delle forbici indicate nel capo 5), asseritamente dimenticate in macchina dalla proprietaria, non ha fornito alcuna risposta, integrando il dedotto vizio di mancanza assoluta di motivazione.
con la sentenza oggi impugnata, la Corte d’appello di Ancona ha ritenuto priva di fondamento la tesi difensiva secondo cui il NOME era inconsapevole del motivo per cui le forbici in acciaio si trovassero nell’autovettura da lui utilizzata e
ciò, in particolare, alla luce del colloquio in carcere del 14.5.2018 da lui intrattenuto con i suoi familiari. E ciò in quanto nel contesto in cui i conversanti avevano utilizzato un linguaggio criptico, sovente parlandosi anche all’orecchio, risultava del tutto sospetto che proprio per la parte del rinvenimento delle forbici il discorso fosse diventato nitido e chiaro / facendo riferimento al fatto che le forbici erano state utilizzate dalla figlia NOME per tagliare alcune rose.
Ha evidenziato altresì che con la scelta del rito abbreviato secco l’imputato ha rinunciato a far entrare nel giudizio le dichiarazioni della figlia in merito a tal fatto.
Pertantolin conclusione l’imputato circolava a bordo di un’autovettura detenendo senza giustificato motivo un paio di forbici nella portiera lato guida in un posto .41 A non soltanto del tutto visibile al gu,idalore GLYPH che gli consentiva dh Lu- 1z4 Rft t GLYPH r .,LbLAI detener aa ,Mapc,, — p- ortatà – d i rnanDT ——
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo.
Con detto motivo deduce ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen.
l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 157, 158, 159, 160 e 161 cod.pen. in relazione agli artt. 121, 531 e 598 cod.proc.pen.
Con detta censura deduce l’intervenuta prescrizione del reato maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice del merito / integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. / essendo il termine massimo di prescrizione pari ad anni cinque e non essendosi verificate cause di sospensione della prescrizione nel corso del giudizio ed essendo quindi maturato detto termine alla data dell’1.5.2023.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Correttamente la Corte territoriale non ha pronunciato la sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Ed invero, il reato per cui si procede é stato commesso in data 1.5.2018, quindi nell’arco temporale in cui risulta applicabile la disciplina di cui all’art. 159, commi essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1,
2, 3, e 4 inel testo introdotto dalla I. 23 giugno 2017 n. 103 che continua ad lett. a) della I. 27 novembre 2021 n. 134 alla luce della recente sentenza Sez. U. del 12.12.2024.
Ne consegue, pertanto, che il reato de quo si é prescritto in data 1 novembre 2024 quindi in data successiva alla pronuncia della sentenza d’appello. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 22 gennaio 2025.