Prescrizione del Reato: L’Impatto di un Ricorso Inammissibile
La prescrizione del reato è un istituto giuridico fondamentale che stabilisce un limite di tempo entro cui lo Stato può perseguire un illecito. Ma cosa accade a questo termine quando un ricorso in Cassazione viene giudicato inammissibile? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiarimento cruciale, sottolineando come un’impugnazione infondata non solo non aiuti l’imputato, ma possa anzi cristallizzare la sua condanna.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un imputato condannato dalla Corte d’Appello per il reato di violazione di sigilli, previsto dall’art. 349 del codice penale. Nello stesso procedimento, i reati edilizi originariamente contestati erano stati dichiarati estinti proprio per intervenuta prescrizione. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo con un unico motivo che anche il reato di violazione di sigilli avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione, a suo dire già maturata durante il giudizio di appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si basa su una valutazione chiara e netta: la censura proposta era manifestamente infondata. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, confermando di fatto la decisione della Corte d’Appello.
Le Motivazioni: Calcolo della prescrizione del reato e conseguenze del ricorso
La Corte ha smontato l’argomentazione del ricorrente con una motivazione precisa e basata su due punti cardine.
In primo luogo, un’analisi temporale ha dimostrato che, alla data della sentenza d’appello (22 marzo 2023), il termine di prescrizione per il reato di violazione di sigilli non era ancora decorso. Il reato, commesso in data prossima al 18 novembre 2015, si sarebbe prescritto solamente il 18 maggio 2023, ovvero quasi due mesi dopo la pronuncia della sentenza impugnata. Pertanto, la Corte d’Appello aveva correttamente proceduto alla condanna.
In secondo luogo, e questo è il principio giuridico più rilevante, i giudici hanno ribadito una regola fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la computabilità del periodo successivo alla sentenza di secondo grado ai fini della prescrizione del reato. In altre parole, presentare un ricorso palesemente infondato non serve a ‘guadagnare tempo’ per far maturare la prescrizione. Il tempo che passa tra la sentenza d’appello e la decisione di inammissibilità della Cassazione non viene conteggiato nel calcolo del termine prescrizionale. Questa regola agisce come una sorta di sanzione processuale per evitare ricorsi dilatori e pretestuosi, che ingolfano inutilmente il sistema giudiziario.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: la strategia di presentare un ricorso in Cassazione con l’unica speranza di far decorrere i termini di prescrizione è destinata a fallire se il ricorso è privo di fondamento giuridico. La dichiarazione di inammissibilità ‘congela’ il calcolo della prescrizione alla data della sentenza di secondo grado. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che un’impugnazione deve basarsi su motivi seri e concreti di violazione di legge, e non può essere utilizzata come un mero espediente per ritardare la giustizia. La decisione non solo conferma la condanna, ma aggiunge anche l’onere delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo la strategia processuale fallimentare e controproducente.
 
Quando sarebbe maturata la prescrizione del reato secondo la Corte?
La prescrizione del reato di violazione di sigilli sarebbe maturata il 18 maggio 2023, data successiva alla pronuncia della sentenza d’appello del 22 marzo 2023. Pertanto, al momento della condanna in secondo grado, il reato non era ancora prescritto.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché manifestamente infondato. La tesi dell’avvenuta prescrizione era palesemente errata, come dimostrato dal semplice calcolo dei termini effettuato dalla Corte.
Qual è l’effetto di un ricorso inammissibile sul calcolo della prescrizione del reato?
L’inammissibilità del ricorso impedisce di includere nel calcolo del termine di prescrizione il periodo di tempo trascorso dopo l’emissione della sentenza di secondo grado. Di fatto, il ‘cronometro’ della prescrizione si ferma alla data della sentenza impugnata.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7258 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7258  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la qua la Corte di appello di Palermo ha dichiarato non doversi procedere per i reati edili contestazione nel capo A) in quanto estinti per intervenuta prescrizione e lo ha condannato p il reato di cui all’art 349 cod. pen. ( capo B). Il ricorrente deduce, con unico motivo di r violazione dell’art. 157 cod. pen., avendo la Corte territoriale omesso di dichiarare l’ esti del reato di violazione di sigilli per intervenuta prescrizione, maturata già nel corso del g di appello.
La censura è manifestamente infondata. Risulta modificata l’originaria imputazione e che i reato di violazione di sigilli è stato commesso in data anteriore e prossima al 18/11/201 reato, pertanto, non era prescritto alla data della sentenza d’appello, emessa il 22/03/2023
Il ricorso si sarebbe prescritto il 18 maggio 2023, successivamente alla pronuncia del sentenza impugnata.
L’inammissibilità del ricorso preclude, d’altronde, la computabilità nel termine prescrizio del periodo successivo all’emanazione della sentenza di secondo grado.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente