Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8717 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 8717 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 29/10/1992 NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 10/06/1973
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma dell sentenza di primo grado, ha condannato COGNOME NOME e NOME COGNOME per i reati concorso in falso di cui agli artt. 494 e 495 cod. pen.
Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i difensori, proponendo due dist atti di ricorso, entrambi contenenti motivi non tutti inammissibili, sicchè deve essere dic la prescrizione dei reati, maturata in data 20 luglio 2024.
In particolare, il secondo motivo ricorso proposto nell’interesse della COGNOME (c articola in tre motivi) – con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base dichiarazione di responsabilità – ed il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse COGNOMEil quale ha articolato la sua impugnazione in quattro censure distinte), relativ sussistenza della prova di una reale partecipazione del ricorrente al reato, non s inammissibili.
Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, in quanto i reati sono stati commessi in d 02/09/2016, tenendo conto dei 140 giorni di sospensione (intervenuti nel periodo intercorren dal giorno 23 maggio 2017 al giorno 10 ottobre 2017 in ragione dell’adesione del difenso all’astensione), in data 20 luglio 2024 è decorso il termine di prescrizione.
Infatti, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice (cfr. per tutte U, n. 32 del 22/11/2000. D.L., Rv. 217266 e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME Rv. 266818), solo l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatez dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertan la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 co pen. quale è la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso.
Qualora invece il rapporto processuale debba considerarsi regolarmente aperto, il giudic dovrà dare applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in qualsiasi stato e grado del processo;
3.1. Deve aggiungersi, per precisione, che il primo motivo del ricorso di COGNOME deduce l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della senten impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito – è manifestamente infondato. La ricorrente non tiene in considerazione che il termine di prescrizione è rimasto sospeso 23/05/2017 al 10/10/2017 in ragione dell’adesione del difensore all’astensione. Ne consegue che, tenuto conto dei 140 giorni di sospensione, il termine di prescrizione è decorso il 20 2024 (02/03/2024 + 140 gg) dopo la pronuncia della sentenza impugnata, emessa il 12 marzo 2024;
Discende da quanto evidenziato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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