Prescrizione del reato e proscioglimento: i limiti del ricorso
La prescrizione del reato rappresenta un momento critico nel processo penale, segnando il confine tra l’accertamento della verità e l’estinzione della pretesa punitiva dello Stato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce cosa accade quando un imputato tenta di ottenere un’assoluzione nel merito nonostante sia già intervenuta la prescrizione.
I fatti e il contesto giuridico
Il caso trae origine da una condanna in primo grado per violazioni della normativa sulla caccia e la protezione della fauna selvatica. In grado di appello, i giudici avevano riformato la sentenza, dichiarando di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Contestualmente, era stata disposta la confisca e la distruzione di quanto sequestrato. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione circa l’effettiva sussistenza dei reati contestati, puntando a una formula di proscioglimento più favorevole.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il punto centrale della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 129, comma 2, del Codice di Procedura Penale. Secondo questa norma, se esiste una causa di estinzione del reato (come la prescrizione), il giudice può pronunciare l’assoluzione nel merito solo se l’innocenza dell’imputato risulta evidente in modo immediato e cristallino dagli atti di causa.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva escluso tale evidenza con una motivazione logica e coerente. Il ricorrente, invece di evidenziare prove schiaccianti della propria innocenza, si era limitato a sollevare doglianze di fatto, chiedendo una nuova valutazione delle prove che è preclusa nel giudizio di Cassazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito e non può riaprire l’istruttoria dibattimentale. Quando interviene la prescrizione del reato, l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità prevale, a meno che non emerga ictu oculi (a colpo d’occhio) la prova dell’innocenza. Poiché il ricorrente non ha saputo dimostrare tale evidenza, limitandosi a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici precedenti, il suo ricorso è stato ritenuto non consentito dalla legge.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la prescrizione del reato chiude il processo a meno di una prova di innocenza lampante. Chi sceglie di ricorrere in Cassazione contro una sentenza di prescrizione deve essere consapevole che non potrà ridiscutere i fatti, ma solo dimostrare che l’innocenza era già palese e ignorata dai giudici di merito. La presentazione di un ricorso basato su motivi non consentiti comporta, oltre all’inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa succede se il reato cade in prescrizione durante il processo?
Il giudice deve dichiarare immediatamente l’estinzione del reato, a meno che non risulti evidente dagli atti che l’imputato deve essere assolto nel merito perché il fatto non sussiste o non costituisce reato.
Si può contestare il merito dei fatti davanti alla Cassazione?
No, la Cassazione si occupa solo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione. Non è possibile richiedere un nuovo esame delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità comporta il rigetto del ricorso senza esame del merito e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42731 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42731 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PAZIENZA PASQUALE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza in data 19.12.20222 la Corte di appello di Bari, riforma della sentenza in data 29.10.2019 dal Tribunale di Foggia (con la qu l’attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli cp, 18, comma-4 lett c), 30 comma 1 lett. b) I.n.157/1992- 110 cp, 21 comma lett. b), 30 comma 1 lett d)e condannato alla pena ritenuta di giustizia) di non doversi procedere nei confronti dell’imputato perché estinti i reati cont e disponeva la confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione i relazione alla ritenuta sussistenza dei reati;
Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede d legittimità. Il ricorrente propone censure che non sembrano tenere conto che sentenza ha dichiarato l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, conseguenza che il proscioglimento nel merito può derivare solo dall’evidenz dell’innocenza dell’imputato, così come richiesto dall’art. 129 comma 2 c.p evidenza che i giudici d’appello hanno escluso, con motivazione adeguata e no manifestamente illogica; il ricorrente, senza neppure confrontarsi co argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, solleva mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istru preclusa in sede di legittimità;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma d euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profi di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso,8.9.2023