Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43719 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43719 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 27/05/1959
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
PICUTI
che ha chiesto il rigetto del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli, pronunciando su rinvio della Terza Sezione di questa Corte di legittimità, in riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli il 16 dicembre 2010 nei confronti di NOMECOGNOME ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con conseguente revoca della confisca disposta nei confronti dell’imputato.
1.1 Al COGNOME era stato contestato il reato di cui all’art. 416 cod. pen., olt ai reati – fine relativi a violazioni del d.lgs n.74/2000, descritti ai capi da 16 della rubrica, riguardanti emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti omessa dichiarazione e omesso versamento IVA, occultamento e distruzione di documenti contabili.
Con la sentenza rescindente, la Corte di Cassazione dichiarava la prescrizione dei reati contestati dai capi 16 a 41, annullando sul punto senza rinvio, e rimetteva alla Corte di merito per la valutazione dei motivi riguardanti il reato associativo. La Corte d’appello di Napoli rilevava il decorso del termine di prescrizione anche per il reato associativo, decidendo nel senso sopra esposto.
Ricorre per Cassazione il COGNOME per il tramite del difensore di fiducia. Con unico motivo deduce vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen. La Corte territoriale aveva fornito una motivazione di stile in ordine alla mancanza di elementi conducenti alla pronuncia di assoluzione nel merito, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. La sentenza impugnata aveva richiamato per relationem la motivazione della sentenza del GUP, ampiamente contestata con i motivi di appello. L’estraneità del COGNOME al reato associativo emergeva invece agevolmente dal mero esame delle condotte illecite descritte nei capi di imputazione contestati.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Devono essere richiamati i principi affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. n. 35490 del 28/5/2009, COGNOME, Rv. 244273-5), secondo cui sulla causa di estinzione del reato per prescrizione può prevalere una più ampia formula di proscioglimento solo alla condizione che le circostanze che la giustificano emergano con evidenza, cioè in modo incontestabile, così che la valutazione appartenga al concetto di constatazione, immediata, «ictu oculi», piuttosto che a quello di apprezzamento, tale da necessitare di approfondimenti.
Nell’affermare detto il principio, la Sezioni Unite hanno rilevato come la soluzione fosse imposta dalla convergente analisi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e
dell’art. 531, comma 1, cod. proc. pen., dai quali era dato desumere il limi prevalenza della causa estintiva e l’operatività del criterio in ogni stato e g processo. Inoltre si è osservato come convergessero nella medesima direzione sia ragioni di economia processuale sia la salvaguardia del diritto di difesa, alla quanto rilevato dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 275 del 1990) in ordin riconducibilità al diritto di difesa della facoltà di rinunciare alla prescrizione
Tanto premesso, con il motivo di ricorso si deduce che la Corte territorial sarebbe giunta alla ” constatazione” dell’innocenza dell’imputato relativament reato associativo in quanto i giudici di merito avrebbero omesso di valutare c dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato COGNOME erano” totalmente inattendib o incongrue” e che il COGNOME avrebbe commesso solo due reati – fine nel 20 mentre il COGNOME sarebbe stato coinvolto in trentatrè reati – fine commessi a p dal 2004.
Si tratta di elementi di per sé non univoci e certamente privi di quei requ chiarezza ed evidenza richiesti dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte a della pronuncia di assoluzione nel merito allorquando sia maturato il termin prescrizione.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento d spese processuali e di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende, n emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 ottobre 2024
Il onsiglie e estensore
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