Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48666 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48666 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso proposto NOME COGNOME sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e v motivazionali, è comunque manifestamente infondato;
Ritenuto, infatti, che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274 – 01, COGNOME) hanno esaminato il problema dell’ambito del sindacato, in sede di legittimità, sui vizi della motivazione (tra cui comprendersi anche la omessa motivazione), in presenza di cause di estinzione del reato, del quale avevano già avuto modo di occuparsi in passato (avevano, infatti, già affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto l’inevitabile ri della causa al giudice di merito dopo la pronunzia di annullamento risulterebbe comunque incompatibile con l’obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato: Sez. un., sentenza n. 1653 del 21 ottobre 1992, dep. 1993, COGNOME ed altri, CED Cass. n. 192471). In linea con l’orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza intervenuta successivamente sulla questione (Sez. V, sentenza n. 7718 del 24 giugno 1996, CED Cass. n. 205548; Sez. II, sentenza n. 15470 del 6 marzo 2003, CED Cass. n. 224290; Sez. I, sentenza n. 4177 del 27 ottobre 2003, dep. 4 febbraio 2004, CED Cass. n. 227098; Sez. III, sentenza n. 24327 del 4 maggio 2004, CED Cass. n. 228973; Sez. VI, sentenza n. 40570 del 29 maggio 2008, CED Cass. n. 241317; Sez. IV, sentenza n. 14450 del 19 marzo 2009, CED Cass. n. 244001), il principio è stato ribadito (sostanzialmente nei medesimi termini, come è confermato dalle quasi speculari massime estratte dalle due citate decisioni delle Sezioni Unite) anche dalla citata sentenza COGNOME a parere della quale la Corte di cassazione, ove rilevi l sussistenza di una causa di estinzione del reato, non può rilevare eventuali vizi d legittimità della motivazione della decisione impugnata, poiché nel corso del successivo giudizio di rinvio il giudice sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente la sussistenza della predetta cause di estinzione del reato, ed alla conseguente declaratoria. Il principio è stato successivamente ribadito, più o meno nei medesimi termini, da Sez. VI, sentenza n. 23594 del 19 marzo 2013, CED Cass. n. 256625, secondo la quale «Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisio impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il Corte di Cassazione – copia non ufficiale
I
ricorso non contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili», e meri senz’altro di essere condiviso;
Considerato, pertanto, che deve ribadirsi che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di «constatazione», ossia di percezione ‘ictu °culli, che a quello di «apprezzamento», e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento».
Ritenuto, poi, che in tema di impugnazioni, l’imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specific motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all’errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4 – , Sentenza n. 8135 del 31/01/2019, Rv. 275219 – 01);
Considerato, quindi, che la Corte di appello di Napoli – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha confermato quella emessa dal Tribunale di Benevento in data 8 luglio 2021 con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME (nonché del coimputato NOME COGNOME) in ordine ai reati sub 1) e 3) , nonché in relazione al reato di cui all’art.434 cod. pen. contestato al capo 2), perch estinti per prescrizione e lo aveva assolto dal reato di cui all’art.426 cod. pen. contesta al capo 2) perché il fatto non sussiste;
Ritenuto, in particolare, che quanto ai reati dichiarati prescritti la Corte territorial osservato che la pronuncia di improcedibilità risultava corretta e condivisibile a fron della innegabile (e compiutamente esposta dal primo giudice) ambiguità degli elementi di prova, dai quali emergevano elementi a favore della prospettazione accusatoria, ma pure elementi di segno contrario, tali da generare dubbi sulla piena ascrivibiltà agli imputat dei fatti in contestazione;
Considerato che, rispetto a tale coerente ragionamento, il ricorrente non si confronta in modo specifico e sostanzialmente propone una lettura alternativa del medesimo materiale processuale che, come noto, è operazione non consentita in sede di legittimità;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al
pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.