Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27187 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27187 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Sora il 27/11/1974
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano in data 19/02/2025
udita relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chie dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano confermativa di quella del Tribunale Lodi con la quale è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di truffa aggravata, deducendo la mancata rilevaz del termine di prescrizione (anni sette e mesi sei), maturato il 28/01/2025 tenendo conto de periodi di sospensione pari a gg. 74 ( una prima sospensione di gg. 60 dovuta a motivi di salute dal 10/5/2023 al 25/10/2023 ed una seconda sospensione di gg. 14 dall’ 08/03/2024 al 22/03/2024).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
In sede di impugnazione il ricorrente aveva eccepito l’intervenuta prescrizione, maturata pr della sentenza di appello.
La Corte di appello ha rigettato l’eccezione sul presupposto che la L. 103/2017 avesse sospeso il decorso della prescrizione.
Tale conclusione è corretta in astratto, ma non è applicabile al caso concreto.
Le Sez. U. con sentenza del 12/12/2024, la cui motivazione è in corso di redazione, hanno affermato che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, 103 continua ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, a), della legg novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Nel caso esaminato il reato risulta consumato in data 15/05/2017 e, considerate le sospension pari gg. 74, la prescrizione risulta maturata in data 28/01/2025, prima della sentenz appello, non potendosi computare la sospensione ex lege 103/2017, come ha fatto la Corte d’appello, posto che il reato è stato commesso il 15/05/2017.
2.Corre anche l’obbligo di osservare che, essendo il reato prescritto, residua unicamente valutazione dell’accaduto sotto il profilo civilistico (così Sez. U, n. 35490 del 28/05 COGNOME, Rv. 244274), trovando applicazione quanto stabilito dall’art. 578 cod. proc. p alla luce del percorso interpretativo tracciato dalla recente sentenza n. 182 del 2021 d Corte Costituzionale la quale afferma (§ 14) che «il giudice dell’impugnazione penale, decidere sulla domanda risarcitoria, non é chiamato a verificare se si sia integrata la fatti penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica del aquiliano (art. 2043 cod. civ.).». Nella medesima sentenza, la Consulta osserva, tra l’al che, in tale percorso valutativo, il giudice penale dell’impugnazione «non accerta la causa penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all’evento in base alla regola dell’« grado di probabilità logica» (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Rv. 222138).
Per l’illecito civile vale, invece, il criterio del “più probabile che non” o della ” prevalente” che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in partic dell’ipotesi contraria» (C.Cost., sent. N. 182/2021, § 14.1).
Alla luce di tali affermazioni e considerato che nel caso concreto innanzi al giudice di legi il ricorrente non ha posto alcuna questione in ordine alla esattezza della ricostruzione fa della vicenda operata dai giudici di merito, deve ritenersi incontestata la valutazione elementi di fatto effettuata nei precedenti gradi di giudizio che ha portato all’affermaz
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responsabilità e che consente di mantenere ferme le statuizioni civili.
Per tali motivi, difettando le ragioni di evidenza nel senso del proscioglimento dell’imputato p motivi di merito, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali, perché
reato é estinto per prescrizione mentre vanno confermate le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Roma, 10 giugno 2025
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Il consigliere estensore
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NOME COGNOME
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Il presidente
NOME COGNOME