Prescrizione del Reato: L’Importanza dell’Ultimo Giorno
La prescrizione del reato è un istituto giuridico fondamentale che sancisce l’estinzione di un illecito penale a causa del decorso del tempo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. N. 3325/2025) offre un’analisi cruciale su un aspetto tecnico ma decisivo: il momento esatto in cui la prescrizione si compie. Questo caso dimostra come il calcolo preciso dei termini possa determinare l’esito di un intero processo penale.
I Fatti del Caso: dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di minaccia aggravata, confermata sia in primo grado sia dalla Corte di Appello. L’imputato, ritenendo che il reato fosse ormai estinto, ha presentato ricorso per Cassazione. La difesa ha lamentato la violazione di legge da parte dei giudici di merito per non aver dichiarato la prescrizione del reato ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Questione Giuridica: Il Calcolo della Prescrizione del Reato
Il fulcro della questione non era se il reato fosse prescrivibile, ma quando esattamente si fosse compiuta la prescrizione. La difesa sosteneva che il termine fosse già scaduto al momento della sentenza d’appello. La Suprema Corte, tuttavia, ha dovuto effettuare un calcolo meticoloso, considerando il termine massimo di prescrizione (sette anni e sei mesi, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.) e un periodo di sospensione di sessantaquattro giorni dovuto a un rinvio d’udienza.
Il punto dirimente è stato stabilire l’ora esatta della maturazione del termine. La Corte ha chiarito che, sebbene la sentenza d’appello fosse stata pronunciata il 21 maggio 2024, il reato si è prescritto solo alle ore 24:00 di quello stesso giorno. Di conseguenza, al momento della lettura del dispositivo in aula, il reato non era ancora formalmente estinto.
La non manifesta infondatezza del ricorso
Nonostante l’errore di calcolo da parte del ricorrente, la Cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato. Questa valutazione è di fondamentale importanza, perché un ricorso palesemente privo di fondamento avrebbe portato a una dichiarazione di inammissibilità, impedendo alla Corte di rilevare la prescrizione maturata nel frattempo. La ragione di questa scelta risiede nel fatto che l’individuazione del termine alle ore 24:00 dell’ultimo giorno non è una norma esplicita, ma il frutto di un orientamento giurisprudenziale consolidato (in particolare, la sentenza Richichi del 2015). La questione, dunque, presentava una sottigliezza giuridica che meritava un esame nel merito.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un ragionamento logico e giuridico impeccabile. In primo luogo, ha preso atto che, al momento della sua decisione, il reato era indiscutibilmente prescritto. In secondo luogo, ha stabilito che, poiché il ricorso non era manifestamente infondato, era suo dovere rilevare la causa di estinzione del reato sopravvenuta.
La motivazione sottolinea che l’obbligo di dichiarare immediatamente le cause di non punibilità, come la prescrizione del reato, prevale su altre valutazioni, a condizione che l’impugnazione superi il vaglio preliminare di ammissibilità. La sottigliezza interpretativa sul momento esatto della prescrizione ha permesso di considerare il ricorso meritevole di trattazione, aprendo la strada alla declaratoria di estinzione.
Le Conclusioni
La sentenza si conclude con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Questo significa che la condanna viene cancellata definitivamente e il processo si chiude. La decisione ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento: lo Stato rinuncia a perseguire un reato quando è trascorso un tempo eccessivo, ritenendo venuta meno la necessità della pena.
Dal punto di vista pratico, questa pronuncia serve da monito sull’importanza della precisione nel calcolo dei termini di prescrizione. Dimostra come una questione apparentemente marginale, come l’ora esatta di scadenza di un termine, possa avere conseguenze radicali, trasformando una condanna in un proscioglimento per estinzione del reato.
Quando si è estinto il reato nel caso specifico?
Il reato si è estinto per prescrizione alle ore 24:00 del giorno stesso in cui la Corte di Appello ha pronunciato la sentenza di condanna.
Perché il ricorso dell’imputato non è stato considerato manifestamente infondato?
Il ricorso non è stato ritenuto manifestamente infondato perché la regola secondo cui la prescrizione matura alle ore 24:00 dell’ultimo giorno non deriva direttamente dalla legge, ma da un orientamento giurisprudenziale, rendendo la questione giuridicamente complessa e meritevole di approfondimento.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3325 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 3325 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 15/08/1989
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
3z1 914 – zou t
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, che ha confermato la condanna da questi riportata in primo grado in ordine al reato di minaccia aggravata;
Il difensore dell’imputato ha presentato una memoria senza il rispetto del termine d legge, della quale il Collegio non ha tenuto conto.
Il ricorso è articolato in un unico motivo, con cui si denunzia la violazione della legge omessa pronuncia di prescrizione del reato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il motivo non è manifestamente infondato, per cui occorre prendere atto che ad oggi il reato è prescritto.
Va precisato, a questo riguardo, che il reato non era prescritto alla data della sentenza appello (come sostenuto dal ricorrente), in quanto la prescrizione è maturata alle ore 24.00 de giorno in cui è stata pronunziata la sentenza impugnata, tenuto conto del decorso del termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. e del sospensione di sessantaquattro giorni per l’udienza che avrebbe dovuto celebrarsi il 21 aprile 2020.
Tuttavia non può dirsi che il ricorso sia manifestamente infondato, in quant l’individuazione del termine di prescrizione alle ore 24.00 dell’ultimo giorno è frutto orientamento giurisprudenziale (Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Richichi, Rv. 263650 – 01) e non discende direttamente dalla disciplina sulla prescrizione
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 18 dicembre 2024.