Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40352 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40352 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le richieste del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo anlullarsi il provvedimento impugnato, limitatamente al capo A) della rubrica per E itrambi i ricorrenti per intervenuta prescrizione, con rideterminazione della pena i sede di legittimità, e dichiararsi i ricorsi inammissibili nel resto;
sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME, che si è riportata ai motivi di impugnazione e ne ha chiesto l’accoglimento;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha intei: ralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 11 giugno 2021. dal Tribunale di Catania nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, per i reati i cu agli artt. 81-110-635, 56-81-110-629 cod. pen. (entrambi) e 635 cod. pen. ( I sol( COGNOME).
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazibne suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esmsti, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ricorso di NOME COGNOME
3.1. Mancanza della motivazione in relazione alla richiesta qi rinnovazione istruttoria avente ad oggetto l’escussione del teste NOME COGNOMECOGNOME rige::ata sulla base di un’apodittica ininfluenza della deposizione.
3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 27 e 111 Cost, agli ìrtt. 125 comma 3, e 507 cod. proc. pen. e all’art. 468 cod. pen., nonché manci nza della motivazione, riguardo al superamento, mediante l’irrituale eserciz o dE la facoltà concessa al giudice di disporre d’ufficio l’assunzione di nuove prove, delh)missione del deposito da parte del Pubblico Ministero delle intercettazioni affibier tali Rit n 353 e 354 del 2015.
3.3. Mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta s. ssistenza dell’elemento soggettivo, avendo la Corte di appello valorizzato soltanto la conoscenza delle intenzioni criminose del coimputato e un interesse inalogo al danneggiamento dei beni della persona offesa.
3.4. Mancanza della motivazione in merito alla richiesta di dichial azione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, formalizzata all’u lienza di discussione.
Ricorso di NOME COGNOME
4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 191, 268, corni -mi 1 E 3, e 271 cod. proc. pen. riguardo alla ribadita utilizzabilità delle intercetta i ioni, non risultando agli atti i verbali delle operazioni captative. Sarebbe statb cos impedito ogni controllo difensivo sulla tempistica e sulla ritualità della súcldet a attiv investigativa. Il successivo deposito, su richiesta del Tribunale, un,: sintetica annotazione di servizio degli operanti non valeva a sanare l’Hegol,: rità, anzi attestando di fatto l’inesistenza dei verbali (a cui non poteva certo considerarsi equipollente quanto depositato dalla Parte pubblica). D’altronde, talé atto di polizia giudiziaria sarebbe, secondo la difesa, totalmente generico, facendo riferimento a undici conversazioni, laddove la perizia disposta in dibattimento dava conto di sei conversazioni soltanto.
4.2. Mancanza della motivazione e travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal teste NOME COGNOME, all’esame
dell’imputato e alle deduzioni difensive sull’incertezza del reale conter Jto delle intercettazioni (aventi ad oggetto mere voci correnti) e sulla su:;sistenza dell’elemento oggettivo (posto anche che gli insulti ritenuti collegati ai danneggiamenti sarebbero stati rivolti a quest’ultima solo molti mesi dop) i fatti e che, in genere, tutte le fonti dichiarative sarebbero state male interp . etate) e soggettivo (in particolare, per quel che attiene al dolo di concorso neg i episodi estorsivi).
4.3. Mancanza della motivazione in relazione alle deduzioni lifensive concernenti l’individuazione di NOME come autore dei dannegOiarn: nti (che contestava la scarsa qualità delle immagini della videosorve9lian:a) e la ricostruzione offerta da quest’ultimo in sede di esame (giustificando il p: ssesso e la collocazione del giubbotto “simile” a quello usato dal danneggiatare).
4.4. Illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di respc nsabilità per il capo B), non essendo mai emerso che la persona offesa NOME COGNOME fosse il tale NOME di cui parlano i dialoganti intercettati.
4.5. Illogicità della motivazione in relazione alla ribadita sussistenza delle aggravanti di cui all’art. 61, n. 5 e n. 7, cod. pen., così duplicando la v utazione delle suddette circostanze, già contestata anche per il danneggiamehto (Hemento costitutivo dell’estorsione).
4.6. Mancanza della motivazione in ordine all’invocato riconoscimento delle attenuanti generiche e illogicità della motivazione, per quanto attiene all’aumento irrogato a titolo di continuazione.
All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso :ome da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato, limitatamente all’eco: zione di prescrizione del delitto di cui al capo A), ed è inammissibile nel resto.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Quanto al primo motivo del ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, è sufficiente osservare come, nell’ipotesi di cui all’art. 603, comma 1, cd. proc. pen., la riassunzione di prove già acquisite (come nel caso di sr ?cie) sia subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisi fità. Per consolidata giurisprudenza, stante l’eccezionalità dell’istruttoria nel gi Adizio di secondo grado, mentre il giudice di appello ha l’obbligo di motivare elspre:Esamente in caso di accoglimento della richiesta di rinnovazione, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell’apparato motivazionale della decisibne dottata, laddove si evidenzi la sussistenza di emergenze istruttorie sufficient ad ?fermare
la responsabilità dell’imputato (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, de. 20 .9, Motta, Rv. 275114-01; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657i-01; gez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259893-01; Sez. ¢, n. 30774 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257741-01).
La Corte ionica, coerentemente con l’insegnamento di egitl: mità, ha espressamente affermato la completezza dell’istruttoria di primo grado e l’irrilevanza ai fii della decisione della nuova deposizione di COGNOME (p.
Il motivo è, dunque, manifestamente infondato.
Il secondo motivo del ricorso di COGNOME COGNOME il primo motivo cL quello di COGNOME, inerenti entrambi alla utilizzabilità degli esiti dell’attività di intere attaz possono essere esaminati congiuntamente.
Occorre, preliminarmente, rilevare sul punto, come, secondo il costante orientamento di legittimità, che il Collegio condivide appieno e ribadisc, quando un ricorso lamenti l’inutilizzabilità di uno specifico elemento a carico, il relat motivo deve illustrare, a pena di inammissibilità per difetto di pecificità l’incidenza dell’eventuale espunzione di questo elemento, alla luce del cri:erio della cosiddetta “prova di resistenza” delle residue emergenze; queste ultime di per sé sole, ben potrebbero, infatti, risultare sufficienti a giustificare il medesi convincimento, di modo che la questione diverrebbe del tutto irrilevanl: (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829-01, proprio in ,tem di prova assunta ai COGNOME dell’art. 507 cod. proc. peri.; Sez. 2, n. 30271 dl 1105/2017, COGNOME Matteis, Rv. 270303-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218-01)
Nel caso di specie, a fronte della eterogenea composizione della piattaforma indiziaria – costituita da plurime emergenze a carico dei ricorrenti (dichiarazioni dei testimoni e in particolare della persona offesa, a cui la sentenza del Tribunale, pp. 2-7, e quella di appello, pp. 6-11, dedicano una serrata anaCOGNOME, peraltro ampiamente contrastata dai ricorrenti negli ulteriori motivi; pequisizioni, sequestri e altri accertamenti della polizia giudiziaria) e non limitata alle so conversazioni captate – e della mancata rappresentazione delllkidoneità dell’eliminazione delle prove asseritamente inutilizzabili a disarticolare la tenuta logica della motivazione, le censure di cui trattasi risultano quindi insuperabilmente generiche.
Salvo quanto precisato nel successivo paragrafo 7 in relazione al 5; Di0 delitto sub A), il terzo motivo del ricorso di COGNOME e il secondo, il terzo GLYPH il quarto motivo del ricorso di COGNOME non sono consentiti in questa sede, essencl D diretti sotto l’abito del vizio di motivazione – a sollecitare surrettiziamehte i. na nuov ricostruzione in fatto delle vicende, anche per quanto riguarda le dina miche del foro interno, previa rivalutazione pro reis della portata dimostrOva dei singoli
elementi istruttori valorizzati dai giudici di merito a carico degli imputati ( dichiarazioni della persona offesa, dei testi e dell’imputato, l’effetti a cc Isistenz dei colloqui intercettati e l’identificazione dei dialoganti e dei sog etti la que citati, il contenuto delle registrazioni video).
D’altro canto, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravai ne non è tenuto a compiere un’anaCOGNOME approfondita di tutte le deduzioni delle )arti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, esseri lo invece i sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, n modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimosti -and: di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; debbono pertanto considerarsi iMplicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente ccinfut: te, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., da ultiito, az. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv 281935-01).
Il quinto motivo del ricorso di COGNOME (rubricato come “IV”, analcgamente al precedente) è manifestamente infondato, oltre che del tutto gem rico, dal momento che, non essendo revocabile in dubbio che il danneggiam mto può concorrere con l’estorsione di cui costituisce l’estrinsecazione delle modalità intimidatorie, la concreta offensività di ciascuno dei due delitti rit Jalmente contestati ben può essere aggravata dalla sussistenza, per entrambi, di analoghi profili circostanziali.
La Corte di appello motiva congruamente – esprimendo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, in assenza di vizi logicogiuridici – l’impossibilità di riconoscere all’imputato COGNOME COGNOME costanz attenuanti generiche, richiamando, dopo una serrata stigmatizzazii: ne della particolare gravità dei fatti e della reiterazione delle condotte delittLiose, l’assenza di ulteriori circostanze utilmente valorizzabili (p. 18). D’altronde, no r) è n acessario che il giudice di merito, nel motivare sul punto, prenda in consideraziome tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli Ecti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (dr. ez. 2, 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME e altri, Rv. 249163-01).
Non è in dubbio, poi, l’obbligo per il giudice di argomentar, quanto alle modalità di determinazione della pena complessiva, anche in merito all aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269-01, che sottolinea, d’altronde, cOme i grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena sia correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato risDettato
rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti 3ccertat che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si si ope surrettiziamente un cumulo materiale di pene; cfr. anche Sez. 6, n. zi4428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005-01, secondo cui il giudice di rr , ?.rito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliatd qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice oiini abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.).
Nel caso di specie, non è riscontrabile alcuna carenza motiazicoale, dal momento che la dosimetria, anche per quanto attiene ai singoli delitti, era stata sufficientemente illustrata, ribadendo, nei termini suaccennati, ila pirticolare gravità della condotta e la pervicacia degli imputati (cfr. Sez. 3, n. 2)968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Wy. 2E 5283-01, secondo cui nel caso in cui venga irrogata una pena molto al di sotto de la media edittale, l’obbligo motivazionale si attenua ed è sufficiente che si richiami il criter di adeguatezza della pena).
Anche le censure articolate nel sesto motivo del ricorso di COGNOME ( -ubricato come “V”) sono, dunque, manifestamente infondate.
Per quanto attiene ai delitti di danneggiamento contestati ad en: -ambi gli imputati ai capi A) ed E), si osserva, innanzitutto, come essi risultino c: mmessi, secondo la rubrica imputativa e in assenza di indicazioni di segno Contrdrio nella ricostruzione dei giudici di merito, in data, rispettivamente, 26 febbraio 2015 e 16 febbraio 2016.
7.1. È, dunque, fondato il quarto motivo del ricorso di COGNOME, limitatamente al solo capo A), in relazione al quale era integralmente i: ecorso il 26 agosto 2022 – prima della decisione di appello – il termine prescrizion aie di cui agli artt. 157 e 160 cod. proc. pen. (anche considerando i complessivi 120 giorni di sospensione della prescrizione ricavabili ex actis).
7.2. Viceversa, per quanto attiene al capo E), la prescrizione sarebbe maturata soltanto successivamente alla pronuncia impugnata, in data agosto 2023.
Posto che tutti gli altri motivi non hanno superato la soglia dell’amnnissibilità, il ricorso non risulta idoneo a introdurre, in relazione a tale capo; il g udizio di impugnazione, instaurando un valido rapporto processuale, con cor ;eguente formazione del cosiddetto “giudicato sostanziale”, che preclude la pos:;ibilità di rilevare e dichiarare, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., le caus di non punibilità, quali la prescrizione del reato maturata successivamente ella ata della sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2D00, Rv.
217266-01; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, COGNOME, R, 21953101; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164-01; SO. U, n. 19601 del 28/02/2008, COGNOME, Rv. 239400-01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818-01; Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv. 273551-01).
Nulla quaestio, con ogni evidenza, quanto agli ulteriori delitti ex art 629 cod. pen. ascritti a COGNOME.
7.3. La corrispondente riduzione della pena, relativamente al solc capo A), può essere determinata direttamente da questa Corte, alla luce dell’esplicita formulazione dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
Il trattamento sanzionatorio relativo a tale delitto, difatti, è st puntualmente indicato dal Tribunale nel corrispondente aumento di pena a titolo di continuazione per tre mesi di reclusione ed euro 250 di multa (con cc nferma in secondo grado). Tale segmento sanzionatorio deve essere, dunque, esp dalla pena complessivamente irrogata. Il Collegio, pertanto, mediante una semplice operazione aritmetica e senza che sia necessaria un’ulteriore valutazione di merito, ridetermina conseguentemente in due anni e nove mesi di recLisione ed euro 1.750 di multa la pena finale (originariamente pari a tre anni di rec usione ed euro 2.000 di multa).
7.3. Non v’è luogo per dispiegare in favore dell’altro coimpi.. .ato, non ricorrente sul punto, gli effetti favorevoli derivanti dall’accogliMenU parzial dell’impugnazione di COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME dell’art. 587 cod. proc. pen., in quanto, nei confronti di NOME COGNOME, è stata contestata e ritenuta la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente aumento dei du a terzi (e, pertanto, con un termine massimo di dieci anni, per ciascuno dei dannE )giamenti ascrittigli sub A), C) ed E), in concorso o singolarmente), secondo quanto disposto dall’art. 161, secondo comma, cod. pen.
Salvo quanto statuito al precedente paragrafo 7, entrambi i ricon i devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili.
Ai COGNOME dell’art. 616 cod. proc. pen., il solo NOME COGNOME , ‘e essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione p 3cuniaria, di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, da liquidarsi equitat vamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giul flo 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente al reato di cui al capo A) (danneggiamento del 26.2.201 5) perché
estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione ed euro 250,00 di multa.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna fl riccrrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Dre della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente