Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1532 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1532 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BENIN CITY( NIGERIA) il 09/01/1983
avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137/2020 e succ. modd., ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al reato di cui al capo B), estinto per prescrizione, con l’eliminazione della relativa pena;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, emessa il 15 settembre 2022, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione resa dal Tribunale ditorA il 19 gennaio 2021, di condanna di NOME COGNOME alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen. (capo A) e di rifiuto di fornire le proprie generali ex art. 651 cod. pen. (capo B), commessi il 9.12.2014, in Modena.
Per quanto ancora qui rileva, la Corte di appello ha considerato che, in riferimento al secondo reato, di cui all’art. 651 cod. peri., la questione d avvenuta prescrizione già al momento della pronuncia della decisione di primo grado posta dall’imputato non era fondata: sulla premessa che la sentenza del Tribunale non era stata, per quel capo, appellata nel merito, il computo del termine prescrizionale, posta la scadenza ordinaria al 9.12.2019 e considerato il complessivo lasso di 406 giorni ascrivibile a sospensioni del termine stesso, faceva emergere che la scadenza del termine si era prorogata al 19.01.2021, data in cui era stata pronunciata la sentenza; sicché, non essendo stata poi impugnata quella decisione nel merito, l’appello per quel capo era da ritenersi inammissibile, con conseguente irrilevanza della maturazione della prescrizione successiva alla sentenza emessa dal Tribunale.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso la difesa dell’imputato chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con precipuo riferimento al reato di cui all’art. 651 cod. pen. e articolando un unico motivo con cui lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen.
Si evidenzia che, ponendo alla base del computo del termine prescrizionale i medesimi fattori indicati dalla Corte territoriale, il corretto sviluppo del calcol non obliterando la natura bisestile dell’anno 2020, avrebbe dovuto condurre alla conclusione che tale termine si era consunto, non il 1901.2021, bensì il 18.01.2021; dunque, prima della pronuncia della sentenza di primo grado..
In secondo luogo, per la difesa, va censurata l’affermazione dei giudici di appello secondo la quale la decisione di primo grado, quanto al reato di cui all’art. 651 cod. pen., non era stata impugnata per altre ragioni, con conseguente inammissibilità del relativo appello: ciò, perché uno dei motivi di appello ineriva all’entità della pena inerente a tutti i reati oggetto accertamento, compreso quello di cui all’art. 651 cod. pen.
…. 3. Con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell’art. 23 d.l. , 8 ottobre
2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall’art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché, ulteriormente, dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla condanna per il reato di cui all’art. 651 cod. pen., con eliminazione della relativa pena, essendo fondato il motivo posto a base del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte ritiene che il ricorso – connotato dall’unica doglianza relativa al mancato rilievo della prescrizione del reato di cui all’art. 651 cod. pen., senza alcuna deduzione contestativa inerente alla responsabilità dell’imputato circa al reato di cui all’art. 337 cod. pen. – sia fondato e debba essere, pertanto, accolto.
Il secondo argomento introdotto dal ricorrente con l’atto di impugnazione, da affrontarsi per primo in ragione della sua preminenza logica, risulta corroborato dalla verifica degli atti del processo, consentita in ragione della natura della censura.
2.1. Da essa si trae che COGNOME condannato dal Tribunale perché ritenuto responsabile di entrambi i reati ascrittigli, aveva interposto appello avverso la sentenza di primo grado e – dopo avere prospettato con i primi due motivi, rispettivamente, l’assoluzione dal reato di resistenza a pubblico ufficiale e l’estinzione per prescrizione del reato di rifiuto delle indicazioni relative alla s identità personale – aveva, con il terzo motivo, censurato la decisione del Tribunale per avergli irrogato una pena eccessiva, non avergli riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e non avergli concesso la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena.
Come è evidente, l’appello aveva riguardato la configurazione circostanziale di entrambi i reati e, quindi, anche di quello ex art. 651 cod. pen., nonché il trattamento sanzionatorio e il beneficio della sospensione condizionale: punti afferenti a entrambi i reati sub iudice.
2.2. Si muove dal principio secondo cui, in ragione della distinzione che deve operarsi fra l’istituto del giudicato e quello della preclusione processuale legata al principio di devoluzione, nel mentre deve riconoscersi il fenomeno della formazione progressiva del giudicato, nel caso in cui si dia luogo ad annullamento parziale con rinvio della sentenza di condanna su punti diversi da quelli concernenti la responsabilità dell’imputato, deve invece escludersi che il suddetto fenomeno possa farsi derivare dal solo fatto che, pro osta
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un’impugnazione, questa sia stata limitata unicamente a quei punti e non abbia quindi investito il giudizio di responsabilità, con l’effetto che, verificandosi t ipotesi, non possono non operare le eventuali cause di estinzione del reato riconosciute dal giudice dell’impugnazione, salvo che quest’ultima sia affetta da una causa originaria di inammissibilità. Corollario di tale impostazione è l’approdo secondo cui, nel giudizio di appello – salvo il caso di inammissibilità dell’impugnazione – sussiste l’obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato ove, nel frattempo, sia maturato il termine di prescrizione, anche se con l’atto di appello siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento sanzionatorio o alla configurazione circostanziale del reato (Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370 – 01, inerente a fattispecie in cui l’impugnazione aveva riguardo la sussistenza di una circostanza aggravante; Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014, Fonti, Rv. 260976 – 01).
Si tratta di una conclusione coerente con il principio di diritto secondo cui formandosi la cosa giudicata sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell’irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell’imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, c possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all’effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni – in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell’imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l’autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l’impugnante abbia devoluto al giudice l’indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la res iudicata si forma soltanto quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame: pertanto, l’eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata fin quando il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo concernente la definizione del reato a cui la causa stessa attiene (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, COGNOME, Rv. 216239 – 01, in fattispecie relativa a prescrizione del reato).
2.3. La Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi suindicati.
Essa ha erroneamente supposto che, in merito al reato di cui all’art. 651 cod. pen., l’appello avesse investito la sola questione della prescrizione della contravvenzione, di guisa che, esclusa la maturazione della causa estintiva nel corso del giudizio di primo grado, ha ritenuto inammissibile l’impugnazione.
Per contro, la consultazione degli atti e la stessa articolazione della sentenza impugnata (come si rileva alla pag. 2 di essa) rendono conto del fatto che erano
stati dedotti nell’ambito dell’oggetto dell’impugnazione i suindicati profili, ineren a punti (configurazione circostanziale, trattamento sanzionatorio, sospensione condizionale) riguardanti anche il reato di cui all’art. 651 cod. pen.
Di conseguenza, ove pure la prescrizione non fosse maturata in data antecedente alla sentenza di primo grado, la sua certa maturazione in tempo successivo e, comunque, antecedente alla sentenza di secondo grado avrebbe imposto alla Corte di appello di rilevare l’intervenuta estinzione del reato contravvenzionale suindicato e di emettere le statuizioni consequenziali.
Appurato quanto precede, per ragioni di completezza si prende in considerazione anche il primo dei temi dedotti dal ricorrente, relativo all’inesatto computo del termine prescrizionale.
Invero, assodato il numero di giorni ascrivibile a cause di sospensione del termine di prescrizione nel corso del giudizio innanzi al Tribunale in 406, si deve osservare che effettivamente, muovendo dalla scadenza del termine massimo (ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.) del termine prescrizionale, da fissarsi allo spirare del quinquennio a far data da quella (9.12.2014) della contestata commissione del reato, ossia al 9.12.2019, cumulando il complessivo lasso inerente alle sospensione del termine, pari a giorni 406, si ottiene che – tenendo ‘conto che l’anno 2020 è bisestile – il termine di prescrizione è maturato conclusivamente alla data del 18.01.2021, ossia in data antecedente a quella di decisione del Tribunale (emessa il successivo 19.01.2021).
Stante l’avvenuta prescrizione del reato di cui all’art. 651 cod. pen., occorre procedere alla corrispondente declaratoria.
4.1. Per essa l’annullamento deve pronunciarsi senza rinvio ex art. 620, lett. I), cod. proc. pen., norma che, nell’attuale assetto, fa si che la Corte di cassazione pronunzi sentenza di annullamento senza rinvio “se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizion adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto”
Come emerge dal ragionamento commisurativo compiuto dal Tribunale, non intaccato dall’opzione confermativa della Corte di appello, i giudici del merito, valutata ogni circostanza a tal fine rilevante, hanno posto in continuazione il reato di cui all’art. 337 cod. pen. (identificato come più grave) e il reato di cu all’art. 651 cod. pen., sanzionando con l’aumento di mesi uno di reclusione il reato di cui all’art. 651 cod. pen., che si è prescritto. Di conseguenza, tenendo conto di questo rilievo, deve seguire, con l’elisione del corrispondente aumento,
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la nuova determinazione della pena inerente al reato residuo: rispetto alla precedente quantificazione di mesi otto di reclusione la pena – depurata dal suddetto aumento – viene quantificata in mesi sette di reclusione.
4.2. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, in dipendenza della rilevata prescrizione del reato di cui all’art. 351 cod. pen., con la conseguente rideterminazione della pena nei sensi ora indicati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all’art. 651 cod. pen. perché estinto per prescrizione, elimina la relativa pena e ridetermina la pena per il residuo reato in mesi sette di reclusione.
Così deciso il 12 ottobre 2023
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