Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18063 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 18063 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 09 maggio 2023 la Corte di appello di Catania ha condannato NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 99, comma 4, cod.pen., e 75, comma 2, cl.lgs. n. 159/2011 commesso dal 12 maggio 2015, confermando la sentenza emessa dal giudice di primo grado ed accogliendo l’appello limitatamente al riconoscimento della continuazione tra il reato ascritto e quello giudicato con la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 14 ottobre 2016.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME AVV_NOTAIO COGNOME, per mezzo dei suoi difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, con un unico motivo con il quale deduce la violazione di norma processuale e il conseguente vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di rilevare la intervenuta prescrizione del reato, pur essendo decorsi sei anni tra l’emissione della sentenza di primo grado e l’emissione del decreto di citazione in giudizio per il grado di appello.
Con una memoria successivamente depositata il ricorrente ha ribadito il motivo del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
3. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
Il reato risulta essersi prescritto nelle more tra l’emissione della sentenza di primo grado, in data 13 luglio 2016, e il successivo atto interruttivo del decorso della prescrizione, cioè l’emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso e notificato solo in data 11 ottobre 2022, e quindi oltre sei anni dopo il precedente atto interruttivo
Deve ritenersi, infatti, che il tempo necessario per la prescrizione del reato, come effettivamente valutato dai giudici di merito, deve intendersi quello di sei anni, stabilito dall’art. 157, comma 1, cod.pen., perché le due sentenze non consentono di affermare che l’aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata, benché contestata, sia stata valutata come sussistente.
La sentenza di primo grado, in particolare, non menziona tale aggravante, nella parte motiva, e non ne tiene conto nel calcolo della pena, in quanto omette di indicare uno specifico aumento di pena nonché ogni riferimento ad essa; la sentenza di appello, poi, non contiene alcuna motivazione in merito alla dosimetria della pena e al calcolo della stessa, e non menziona, quindi, la sussistenza di alcuna aggravante.
Una interpretazione ispirata al principio del favor rei impone, pertanto, di affermare che tale aggravante non è stata, in concreto, ritenuta sussistente
(vedi Sez. 6, n. 54043 del 16/11/2017, Rv. 271714; Sez. 5, n. 34137 del 11/05/2017, Rv. 270678);
Il ricorso deve perciò essere accolto, ed il reato ascritto al ricorrente deve essere dichiarato estinto a seguito di prescrizione, intervenuta prima della emissione della sentenza di secondo grado.
L’annullamento della sentenza comporta l’annullamento anche della decisione di ritenere sussistente la continuazione tra detto reato e quello giudicato con la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 14 ottobre 2016, che dovrà pertanto essere posta in esecuzione per l’intera pena originariamente irrogata.
P.Q.IM.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 04 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente