Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42120 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42120 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRINITAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
TASSONE,
che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata per la prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 aprile 2022, la Corte di appello di Venezia rideterminava, nella misura indicata in dispositivo, la pena inflitta ad NOME COGNOME per il delitto contestatole ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen., per essersi impossessata, il 26 marzo 2011, di due sedie esposte sul plateatico stradale, sedie di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, riducendo anche ad euro 500,00 la somma liquidata alla parte civile a titolo di risarcimento del danno.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte di merito, dando atto che “deve concludersi che l’imputata ha rinunciato alla prescrizione intervenuta in data 26-9-2018”, osservava quanto segue.
Pacifica la materialità dell’addebito (non contestata nel gravame), quanto all’elemento soggettivo del reato contestato, la Corte ricordava come il furto si concreti non solo quando l’imputato agisca per un fine di profitto patrimoniale ma anche quando il suo intento sia di diversa natura.
Propone distinti ricorsi l’imputata, a mezzo del medesimo difensore, il primo avverso la sentenza della Corte d’appello sopra citata, il secondo avverso la successiva ordinanza della medesima Corte d’appello, del 13 settembre 2022, di rigetto dell’istanza, dalla stessa difesa avanzata, di correzione dell’errore materiale.
2.1. Con il primo ricorso articola tre motivi.
2.1.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed in particolare dell’art. 157 cod. pen..
Il reato contestato alla prevenuta si era prescritto il 26 settembre 2018 e, quindi, ben prima della pronuncia della sentenza d’appello.
Nei motivi aggiunti si era precisato che l’imputata non rinunciava ad avvalersi della prescrizione, tanto che si invocava il proscioglimento della stessa per tale ragione.
Così che era senza fondamento alcuno l’affermazione della Corte d’appello secondo la quale la prevenuta vi aveva rinunciato.
Si era poi sollecitata la correzione della sentenza da parte della medesima Corte di appello ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. nello stesso senso, dichiarando così l’estinzione del reato.
2.1.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell’art. 578 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in riferimento al valore delle sedie sottratte ed al quantum del danno risarcito dovendo solo rifondersi il costo storico delle stesse.
Altre voci di danno non spettavano alla parte civile avendo ella affittato l’attività a diverso soggetto.
2.1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al ritenuto elemento soggettivo del reato difettando il fine di profitto posto che l’intento della prevenuta era solo quello di fare un dispetto al proprietario della RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con il secondo ricorso articola due motivi.
2.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere la Corte d’appello affermato, contrariamente al vero (come emergeva anche dai motivi aggiunti d’appello), che l’imputata avesse rinunciato ad avvalersi della prescrizione del delitto contestatole.
Nonostante il sollecito alla Corte di merito di provvedere di conseguenza, la stessa aveva ricusato di decidere ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen..
2.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge per avere la Corte d’appello deciso sull’istanza di correzione dell’errore materiale senza procedere alla fissazione dell’udienza in camera di consiglio non consentendo così all’istante di interloquire.
Ne derivava pertanto una nullità di carattere generale del provvedimento stesso.
Il Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata per essersi il reato estinto il 26 settembre 2018.
Il difensore dell’imputata ha inviato memoria con la quale chiedeva la riunione del ricorso al presente del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza avanzata ex art. 130 cod. proc. pen. e, comunque, l’accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Quanto alle statuizioni penali, il primo motivo del ricorso avverso la sentenza di condanna della prevenuta è fondato. Il suo accoglimento determina l’assorbimento dei motivi argomentati nel ricorso avverso il provvedimento emesso dalla medesima Corte ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen..
Quanto alle statuizioni civili, il ricorso avverso alla sentenza di condanna al risarcimento dei danni non merita accoglimento.
Nel fascicolo trasmesso, questa Corte di legittimità – il cui sindacato, allorchè sia dedotto un “error in procedendo” (ipoteticamente commesso dalla Corte di merito nel ritenere l’esistenza di un atto processuale, la rinuncia da parte dell’imputata alla prescrizione, che si assume, invece, essere inesistente), è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche al fatto con l’esame diretto degli atti processuali (ex plurimis Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525) – non ha rinvenuto la pretesa rinuncia della prevenuta alla prescrizione del delitto contestatole.
Anzi, nei motivi aggiunti al gravame di appello, si legge espressamente che l’imputata non intendeva rinunciare alla prescrizione.
Si ricorda poi che la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti (Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, COGNOME Serra, Rv. 248379) e che la stessa risulta inefficace (pur se non invalida) se resa prima della maturazione della stessa (Sez. 3, n. 3758 del 20/10/2021, dep. 2022, Mulieri, Rv. 282828).
Così che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per la decorrenza del termine di prescrizione, avvenuta, come la stessa Corte territoriale precisa, il 26 settembre 2018.
Come si è detto, tale pronuncia assorbe i due motivi di ricorso presentati avverso il provvedimento della medesima Corte di merito in ordine al lamentato errore materiale relativo alla ritenuta rinuncia alla prescrizione da parte dell’imputata (peraltro, si trattava di motivi privi di fondamento posto che si era denunciato, ex art. 130 cod. proc. pen., non un mero errore materiale ma un errore di giudizio, dal momento che si chiedeva che il dispositivo di conferma della condanna fosse sostituito con quello di proscioglimento per l’estinzione del reato).
Agli effetti civili, il secondo ed il terzo motivo di ricorso avverso la sentenza di condanna non meritano accoglimento.
Il secondo, speso sulla lamentata eccessività del risarcimento, è privo di specificità, posto che, a fronte di una cospicua riduzione dello stesso operata dalla
Corte d’appello (passando da 3.000 euro a 500), non si individuano le concrete ragioni per le quali anche tale misura sarebbe eccessiva, peraltro ancorando la censura ad un non meglio precisato costo storico dei beni sottratti, del tutto omettendo le ulteriori voci ed in particolare il danno non patrimoniale che comunque spetta alla persona offesa dal reato (e, quindi, all’odierna parte civile, proprietaria dei beni sottratti, a cui al più avrebbe potuto aggiungersi, e non sostituirsi, la pretesa della conduttrice del locale che tali beni utilizzava).
Il terzo motivo, sul fine di profitto del delitto di furto, non può trovare accoglimento anche a seguito della recente pronuncia delle Sezioni unite che, all’udienza del 25 maggio 2023, ha confermato l’orientamento maggioritario secondo il quale “il fine di profitto de/reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale”.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso, in Roma il 15 settembre 2023.