Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41026 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41026 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
UP – 05/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Piano di Sorrento il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 9/1/2025 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non e stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale da decidersi direttamente ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen. e dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 9 gennaio 2025 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza in data 15 febbraio 2022 del Tribunale di Torre Annunziata, ha:
dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di truffa e di minaccia allo stesso contestati per essere estinti per intervenuta prescrizione;
confermato l’affermazione della penale responsabilità del predetto imputato in relazione all’ulteriore reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di vari assegni bancari di provenienza delittuosa, reato contestato come commesso in epoca ricompresa tra il 12 settembre 2012 e il 6 settembre 2014;
proceduto alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio e concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena;
confermato le statuizioni civili e condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile in grado di appello.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 195 e 603 cod. proc. pen. in relazione all’art. 178 cod. proc. pen., piø in generale per violazione del contraddittorio, nonchØ in relazione all’affermazione di responsabilità con riguardo all’art. 648 cod. pen.
Sulle premesse che:
in base all’imputazione, gli assegni di cui si assume la ricettazione sarebbero
provento del reato di rapina denunciata in data 12 settembre 2012 da NOME COGNOME;
il COGNOME sentito quale teste all’udienza del 15 febbraio 2022 ha dichiarato di essersi occupato del trasporto di alcuni plichi contenenti corrispondenza bancaria aventi un contenuto a lui ignoto e che solo due giorni dopo l’evento delittuoso consegnò ai Carabinieri un elenco predisposto dai funzionari dell’istituto di RAGIONE_SOCIALE che riportava i numeri dei titoli di RAGIONE_SOCIALE oggetto di sottrazione;
c) poichØ tale elenco non aveva caratteristiche tali da riportare la genuinità dei dati in esso riportati era stato richiesto ex art. 195 cod. proc. pen. l’esame dibattimentale dei funzionari che avevano stilato il predetto elenco, richiesta che però era stata respinta dal Tribunale;
rileva la difesa del ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto rinnovare l’istruttoria dibattimentale esaminando i funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE, cosa che non ha ritenuto di fare così incorrendo in una violazione di legge che ha inciso sulla certezza della provenienza delittuosa dei titoli, tra i quali quello consegnato alla persona offesa.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.in relazione agli artt. 129 e 578 cod. proc. pen. con riguardo ai reati di cui agli artt. 640 e 612 cod. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato l’art. 129 cod. proc. pen. in quanto nei confronti dell’imputato avrebbe dovuto pronunciarsi sentenza assolutoria ‘piena’ difettando gli accertamenti sulla responsabilità del ricorrente in relazione ai predetti reati, in quanto la consegna di assegni postdatati non Ł stata caratterizzata da artifizi e raggiri.
2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in reazione all’art. 157 e segg. cod. proc. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che alla data di emissione della sentenza impugnata erano già decorsi i termini di prescrizione anche con riguardo al reato di cui all’art. 648 cod. pen. in quanto, in base ad un orientamento giurisprudenziale richiamato nel ricorso, il termine di prescrizione doveva essere calcolato considerando la data di consumazione della rapina subita dal COGNOME (12 settembre 2012), con la conseguenza che dalla commissione di detto reato sino alla data di pronuncia della sentenza della Corte di appello, anche tenuto conto delle sospensioni, detto termine di prescrizione era decorso.
2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione al beneficio di cui all’art. 175 cod. pen. richiesto con i motivi di appello sul quale la Corte territoriale non ha però motivato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato oltre che caratterizzato da vizio di genericità.
Va detto subito, con riguardo all’evidenziato profilo di ‘genericità’ del motivo ricorso che la difesa del ricorrente sostiene di avere chiesto al Tribunale di procedere all’audizione dei funzionari di banca che ebbero a stilare l’elenco dei titoli di RAGIONE_SOCIALE sottratti in occasione della rapina, ma non ha in alcun modo documentato l’esistenza di tale richiesta, nØ ha indicato motivazione, data ed eventuale reperibilità nel fascicolo processuale dell’ordinanza del Tribunale che l’avrebbe respinta, in tal modo violando il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione in relazione al disposto dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. che prevede che il vizio dedotto deve risultare da atti del processo ‘specificamente’ indicati.
In ogni caso, la Corte di appello (v. pag. 6 della sentenza impugnata) ha debitamente spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni del COGNOME sono pienamente utilizzabili ed
ha evidenziato che non v’Ł motivo di dubitare dell’attendibilità dell’elenco prodotto in atti relativo agli assegni sottratti e redatto dai funzionari di banca, affermazione che rende implicitamente disattesa la dedotta necessità di procedere all’audizione dibattimentale di detti funzionari.
Sul punto Ł sufficiente ricordare che questa Corte ha chiarito che in sede di legittimità non Ł censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa Ł disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. SicchØ, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l’individuazione dell’iter logicogiuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi Ł luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (Sez. 2, n. 29434 del 19.5.2004, Candiano, Rv. 229220; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643).
Nessuna violazione di legge o vizio di motivazione sono pertanto ravvisabili sul punto nella sentenza impugnata.
Anche il secondo motivo di ricorso Ł da ritenersi manifestamente infondato.
Giova, innanzitutto, evidenziare che la Corte di appello in ossequio al disposto dell’art. 578 cod. proc. pen., ma con osservazioni che inscindibilmente implicano la ritenuta sussistenza dei reati di cui agli artt. 640 e 612 cod. pen. e la loro riconducibilità all’odierno ricorrente ha motivato in relazione a tali reati evidenziando di condividere quanto già esposto nella motivazione della sentenza del Tribunale che ha legittimamente richiamato per relationem .
Deve, infatti, ricordarsi che Ł consolidato orientamento di questa Corte che la motivazione per relationem sia legittima «quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione». (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664) e, ancora, che «Nel giudizio di appello, Ł consentita la motivazione “per relationem” alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall’appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata» (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056).
A ciò si aggiunge che la Corte di appello (v. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) ha poi motivatamente sottolineato come le dichiarazioni della persona offesa da tali reati risultano lineari e precise oltre che confortate dalla risultanze istruttorie, ha descritto gli artifizi e raggiri posti in essere dall’imputato consistiti nella consegna di titoli di RAGIONE_SOCIALE di provenienza delittuosa cui era stata apposta la firma del padre per avvalorarne la genuinità, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno.
Con riguardo, poi, al reato di minacce la stessa Corte di appello ha, poi, richiamato anche il dichiarato della teste NOME COGNOME che aveva udito direttamente le espressioni minacciose pronunciate dall’imputato.
Ci si trova, pertanto in presenza di ben motivate decisioni in cd. ‘doppia conforme’ dei
Giudici di entrambi i gradi di merito circa la sussistenza dei delitti di truffa e minacce e la loro riconducibilità all’imputato tali che portano a ritenere del tutto corretta in fatto ed in diritto la decisione della Corte di appello di pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. per essere i reati estinti per prescrizione non risultando all’evidenza la sussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza assolutoria nei confronti dell’imputato.
Il terzo motivo di ricorso Ł fondato.
Come si Ł già avuto modo sopra di rilevare, il reato di ricettazione contestato all’imputato colloca espressamente il momento consumativo in epoca ricompresa «tra il 12/09/2012 e il 06/09/2014».
Al termine massimo decennale di prescrizione di tale reato determinato ai sensi degli artt. 157, 160 e 161, comma 2, cod. pen. devono aggiungersi le sospensioni di cui all’art. 159 cod. pen., verificatesi sia in sede di primo grado che in sede di appello, che devono essere correttamente determinate in complessivi 507 giorni.
La Corte di appello (pag. 5), rispondendo all’eccezione difensiva ribadita anche in questa sede, ha evidenziato che la giurisprudenza di legittimità esclude la retrodatazione della condotta di ricettazione all’epoca di commissione del reato presupposto quando emergono elementi da cui desumere che l’acquisto o la ricezione di beni di provenienza illecita siano intervenuti in un momento successivo, poi aggiungendo testualmente «Nel caso di specie l’imputato utilizzava gli assegni oggetto di rapina nel 2014 e, dunque, a notevole distanza dalla perpetrazione del reato presupposto. Non Ł verosimile che lo stesso abbia trattenuto gli assegni per un periodo di tempo così significativo per poi farne uso soltanto due anni piø tardi».
Osserva il Collegio, che sebbene l’affermazione appena riportata utilizzata dalla Corte di appello abbia un suo potenziale fondamento logico, purtuttavia si tratta di una considerazione totalmente sfornita di un apprezzabile supporto probatorio.
Questa Corte di legittimità ha, infatti, avuto modo di stabilire che «In tema di prescrizione, l’onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull’imputato ma sull’accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato e il reato va ritenuto consumato alla data piø risalente (Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., Rv. 281535 – 01; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Rv. 259983 – 01) e, ancora, che «Ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell’ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del “favor rei”, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307 – 01; Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, Gligora, Rv. 246287 – 01).
Ne consegue che applicando tale principio – in assenza, come detto, di elementi probatori di segno contrario – il reato in contestazione allo COGNOME deve ritenersi consumato in epoca successiva ma prossima alla consumazione del reato presupposto (12 settembre 2012) con l’ulteriore conseguenza che, in base al calcolo sopra evidenziato, anche tenuto conto dei periodi di sospensione, il termine di prescrizione risulta maturato non solo alla data odierna ma anche in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza della Corte di appello.
Si impone, di conseguenza, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere anche il reato di ricettazione estinto per prescrizione.
La decisione che precede rende superfluo l’esame del quarto motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale di cui all’art. 175 cod. pen.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchØ il reato Ł estinto per prescrizione. Così Ł deciso, 05/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME