Prescrizione del reato: la prevalenza delle ragioni del giudice nel rinvio dell’udienza
La gestione dei tempi processuali e la corretta individuazione dei periodi di sospensione sono elementi cruciali per determinare la prescrizione del reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale: cosa accade quando un’udienza viene rinviata per più motivi contemporaneamente.
Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato da una parte civile che contestava la dichiarazione di prescrizione emessa dalla Corte d’Appello. Secondo la tesi del ricorrente, il termine per la prescrizione del reato avrebbe dovuto subire una sospensione a causa dell’adesione dei difensori a un’astensione collettiva dalle udienze. Se tale sospensione fosse stata applicata, il reato non sarebbe risultato estinto prima della sentenza di primo grado.
Il conflitto tra cause di rinvio
La questione centrale ruota attorno alla natura del rinvio dell’udienza. Nel caso di specie, l’udienza era stata effettivamente rinviata, ma il provvedimento del giudice non faceva riferimento allo sciopero degli avvocati. Al contrario, il rinvio era stato motivato dalla sospensione a tempo indeterminato di tutte le attività giudiziarie della sezione distaccata per ragioni amministrative e organizzative.
Questa distinzione non è puramente formale, ma produce effetti sostanziali sul calcolo dei termini. La prescrizione del reato, infatti, si sospende solo in presenza di specifiche ipotesi previste dal codice penale, tra cui l’impedimento o la richiesta del difensore. Le ragioni organizzative dell’ufficio giudiziario, invece, non rientrano generalmente tra le cause di sospensione.
Il principio di prevalenza
La Suprema Corte ha ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato. Quando concorrono due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento — uno riferibile all’imputato o al suo difensore (come l’astensione) e l’altro riferibile al giudice o all’organizzazione del tribunale — deve essere accordata la prevalenza a quest’ultimo.
Di conseguenza, se il rinvio è determinato da una scelta o da una necessità del giudice, esso non determina la sospensione del corso della prescrizione, anche se contemporaneamente era presente una causa che l’avrebbe giustificata. Questo principio tutela la certezza del diritto e impedisce interpretazioni estensive delle cause di sospensione che potrebbero danneggiare l’imputato.
Le motivazioni
I giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso manifestamente infondato. La documentazione processuale ha confermato che il rinvio dell’udienza era stato disposto per la chiusura delle attività della sezione distaccata, motivo del tutto estraneo alle ipotesi di sospensione previste dall’articolo 159 del codice penale. La prevalenza della causa riferibile all’ufficio giudiziario esclude automaticamente il computo di periodi di sospensione legati all’astensione dei difensori, rendendo corretta la dichiarazione di prescrizione del reato.
Le conclusioni
La decisione sottolinea l’importanza di analizzare con estrema precisione i verbali di udienza e i provvedimenti di rinvio. Per le parti civili, questo significa che la speranza di vedere riconosciute le proprie pretese risarcitorie in sede penale può svanire se i tempi della giustizia superano i limiti edittali a causa di inefficienze organizzative. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria evidenzia inoltre il rischio di presentare ricorsi basati su interpretazioni dei fatti smentite dai documenti di causa.
Cosa succede se un’udienza viene rinviata sia per sciopero degli avvocati che per problemi del tribunale?
In caso di concorso di cause, prevale la ragione riferibile al giudice o all’organizzazione del tribunale. In questa situazione, il termine di prescrizione non viene sospeso.
Quali sono le conseguenze se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Il rinvio per ragioni amministrative del tribunale sospende la prescrizione?
No, il rinvio dovuto a problemi organizzativi o amministrativi dell’ufficio giudiziario non rientra tra le cause di sospensione previste dall’articolo 159 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 969 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 969 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre, quale parte civile, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti degli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME per il decorso del termine di prescrizione in data anteriore alla sentenza di primo grado, revocando le statuizioni civili; preso atto che la parte civile ha depositato una memoria a sostegno del ricorso;
Considerato che i due motivi di ricorso – che deducono l’erronea dichiarazione della prescrizione per il mancato computo del rinvio dell’udienza del 16 settembre 2013 al 24 marzo 2014 in conseguenza della adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze – sono manifestamente infondati, in quanto l’udienza indicata (fissata dinanzi alla sezione distaccata di Marano) è stata rinviata dal giudice con provvedimento datato 16 settembre 2014 a causa della «sospensione a tempo indeterminato di tutte le attività giudiziarie ed amministrative della sezione distaccata», e dunque per un motivo del tutto diverso da quello dedotto dalla parte, che non rientra in alcuno dei casi di sospensione previsti dall’art. 159 cod. pen.; al riguardo va ricordato che: «In tema di prescrizione del reato, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore e l’altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione» (Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019, COGNOME, Rv. 277533 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/12/2022