Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 966 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 966 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 612 comma secondo, cod. pen. (capo A);
Ritenuto che il ricorso, che contesta il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità e sulla entità della pena, è del tutto inconferente rispetto all’oggetto della pronuncia di prescrizione impugnata;
Chiarito che non risultano, né sono dedotti elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/12/2022