Prescrizione del reato: quando il ricorso in Cassazione diventa inutile
La gestione dei tempi processuali e l’istituto della prescrizione del reato rappresentano pilastri fondamentali del sistema penale italiano. Spesso, però, si tende a sottovalutare il concetto di interesse ad agire, portando avanti impugnazioni che la Suprema Corte considera inammissibili.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato l’inammissibilità del suo gravame. Il ricorrente lamentava, in particolare, l’inosservanza di norme processuali relative alla nullità del decreto di citazione e all’inutilizzabilità di alcuni atti di indagine. Il punto centrale della vicenda risiede nel fatto che i reati contestati erano già stati dichiarati estinti per prescrizione del reato sin dal giudizio di primo grado.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato una netta carenza di interesse da parte del ricorrente. Poiché il reato era già estinto, qualsiasi contestazione relativa a vizi procedurali o nullità degli atti non avrebbe potuto condurre a un esito più favorevole per l’imputato. In ambito penale, l’impugnazione deve mirare a un risultato pratico e concreto; denunciare errori formali quando il reato è già prescritto non apporta alcun beneficio giuridico aggiuntivo.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio della rilevanza dell’interesse a impugnare. La giurisprudenza consolidata stabilisce che, in presenza di una causa estintiva del reato già accertata, l’imputato può ricorrere solo se mira a ottenere un’assoluzione nel merito (perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto) che prevalga sulla prescrizione. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a sollevare eccezioni di rito e nullità procedurali. Tali doglianze, anche se fondate, non avrebbero mutato la sostanza della decisione finale, rendendo il ricorso un mero esercizio formale privo di utilità pratica. Inoltre, non essendo stata ravvisata l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è scattata la condanna pecuniaria.
Le conclusioni
Le conclusioni della sentenza evidenziano il rigore della Corte nel sanzionare ricorsi privi di fondamento concreto. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma equa in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione funge da monito: l’accesso alla giurisdizione di legittimità non può essere utilizzato per questioni puramente teoriche o procedurali che non incidono sul dispositivo favorevole già ottenuto. La prescrizione del reato chiude la vicenda punitiva e, salvo evidenze macroscopiche per un’assoluzione piena, rende vani ulteriori tentativi di contestazione basati su vizi di forma.
Si può ricorrere in Cassazione se il reato è già prescritto?
Il ricorso è ammissibile solo se si punta a un’assoluzione nel merito più favorevole della prescrizione. Contestare solo vizi procedurali è considerato inutile per carenza di interesse.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che può arrivare a diverse migliaia di euro.
Perché la nullità degli atti non conta se c’è la prescrizione?
Perché l’estinzione del reato per prescrizione è già un esito favorevole che impedisce la condanna. Le nullità procedurali non porterebbero a un risultato migliore per l’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39808 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39808 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di NOME ,sco NOME – che ,….. £4lamenta, con un primo motivo, l’inosservanza di legge ve la illogicità della motivazione in ordine alla pronuncia di inammissibilità del ricorso in appello e, con un secondo motivo, la violazione della legge processuale in ordine alla omessa dichiarazione di inutilizzabilità degli atti di indagine e di nullità d decreto di citazione in giudizio ) perché l’estinzione per intervenuta prescrizione 4..,v4…..4, era cr – .. . COGNOME prima della pronuncia della sentenza di primo grado – è inammissibile per carenza di interesse, in quanto i reati ascritti all’imputato, si dal giudizio di primo grado, sono stati dichiarati estinti per intervenut prescrizione, sicché anche la doglianza inerente alla nullità degli atti di indagine tende, in ogni caso, a ottenere un risultato pratico privo di effetti favorevoli per ricorrente;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.