Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31438 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31438 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME NOME CANALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti di condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 2 cod. pen.;
Rilevato che il primo motivo dei ricorsi interposti nell’interesse di NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME – con cui i ricorrenti deducono l’intervenuta prescrizione del reato – è manifestamente infondato giacché, tenuto conto di 501 giorni di sospensione, la prescrizione maturerà in data 20 novembre 2024;
Considerato, infatti, che il processo ha subito i seguenti, rinvii, forieri di sospens della prescrizione per le cause ivi rispettivamente indicate:
2.3.18 – 29.6.18, impedimento imputato, 60 gg
29.6.18 – 12.10.18 impedimento difensore, 60 gg
12.4.19 – 31.5.19 impedimento difensore, 49 gg
19.7.19 – 27.9.19, richiesta difensore, 70 gg
27.9.19 – 15.11.19 richiesta difensore, 49 gg
15.11.19- 17.1.20, impedimento difensore, 60 gg
7.2.20 – 14.2.20, impedimento difensore, 7 gg
14.2.20 – 8.3.20, impedimento difensore, 22 gg
27.3.20 – 3.7.20, normativa anticovid, 64 gg
3.7.20 – 25.9.20, impedimento imputato, 60 gg
Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi – con cui i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato in quello danneggiamento – è inammissibile:
1) per carenza d’interesse perché il motivo di appello che si assume pretermesso era manifestamente infondato dal momento che la ricostruzione dei fatti induce a ritenere che l’azione fosse diretta ad asportare i beni presenti all’interno dell’esercizio; deve perta ritenersi che la mancanza di una risposta completa della Corte di merito non conduca all’annullamento della sentenza, perché, trattandosi di motivo di appello manifestamente infondato, il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 de 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, COGNOME, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, COGNOME e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263157);
2) perché comunque, dagli elementi a disposizione e da quelli addotti del ricorso, non emergono dati di fatto che possano condurre a detta riqualificazione.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024.