Prescrizione del Reato: L’Annullamento della Condanna in Cassazione
La prescrizione del reato è un istituto fondamentale del nostro ordinamento che sancisce l’estinzione di un illecito penale a causa del decorso del tempo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione offre un’analisi chiara di come la prescrizione interagisca con il giudizio di legittimità, stabilendo quando essa prevale sulla valutazione dei motivi di ricorso. Il caso in esame riguarda una condanna per violazione di domicilio, annullata proprio per il maturare dei termini.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata sia in primo grado sia in Corte d’Appello per il reato di violazione di domicilio, previsto dall’articolo 614 del codice penale. Contro la sentenza di appello, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni, tra cui una relativa alla configurabilità stessa del reato in un domicilio non occupato in via continuativa.
La Suprema Corte, investita del caso, si è trovata di fronte a una questione preliminare e assorbente: il decorso del termine massimo di prescrizione. Infatti, tenuto conto della data di commissione del reato e delle sospensioni accumulate durante il processo, i giudici hanno constatato che il reato si era estinto.
La Decisione della Corte e la prescrizione del reato
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio, dichiarando l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La decisione evidenzia un principio cardine della procedura penale: la declaratoria di una causa di non punibilità, come la prescrizione, ha la precedenza sulla disamina del merito del ricorso, a meno che non emerga in modo palese un’ipotesi di assoluzione più favorevole per l’imputato.
I giudici hanno chiarito che, sebbene uno dei motivi di ricorso non fosse manifestamente infondato, non era comunque idoneo a condurre a un proscioglimento immediato nel merito. Di conseguenza, l’unica via percorribile era quella di prendere atto della causa estintiva.
Le Motivazioni
Il fulcro della motivazione risiede nel bilanciamento tra la prescrizione del reato e il diritto dell’imputato a ottenere un’assoluzione piena. L’articolo 129 del codice di procedura penale stabilisce che il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione anche quando il reato è prescritto, ma solo se le circostanze per farlo emergono ictu oculi, cioè in modo evidente e senza necessità di ulteriori accertamenti.
Nel caso specifico, i motivi di ricorso sollevati dalla difesa denunciavano vizi di motivazione della sentenza d’appello. Tali vizi, anche se fondati, avrebbero potuto portare al massimo a un annullamento con rinvio, cioè a un nuovo processo d’appello. Tuttavia, un rinvio sarebbe stato inutile: il giudice del rinvio, infatti, avrebbe avuto l’obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, senza poter riesaminare il merito.
La Cassazione, richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, ha ribadito che in presenza di una causa estintiva, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione, poiché il giudizio di rinvio sarebbe comunque precluso. L’assoluzione nel merito prevale sulla prescrizione solo quando l’innocenza dell’imputato è una ‘constatazione’ e non il frutto di un ‘apprezzamento’ che richiederebbe approfondimenti.
Le Conclusioni
Questa sentenza conferma che il decorso del tempo rappresenta un limite invalicabile per l’esercizio della potestà punitiva dello Stato. Quando interviene la prescrizione del reato, il giudizio di Cassazione si arresta, e la Corte non può entrare nel merito delle censure mosse alla sentenza impugnata, a meno che non si trovi di fronte a un’innocenza palese e indiscutibile. La decisione, pertanto, non è un’affermazione di innocenza, ma una presa d’atto che lo Stato ha perso il diritto di perseguire quel fatto, garantendo così la certezza dei tempi processuali.
Cosa succede se il reato si prescrive durante il processo in Cassazione?
La Corte di Cassazione è tenuta a dichiarare l’estinzione del reato e ad annullare la sentenza di condanna senza rinvio. La valutazione dei motivi di ricorso viene interrotta, poiché la prescrizione ha la precedenza.
È possibile ottenere un’assoluzione nel merito anche se il reato è prescritto?
Sì, ma solo a condizione che le prove dell’innocenza siano talmente evidenti e inconfutabili da emergere ‘ictu oculi’ (a colpo d’occhio) dagli atti processuali, senza bisogno di alcuna ulteriore valutazione o approfondimento.
Perché la Corte ha annullato la sentenza ‘senza rinvio’ ad un altro giudice?
L’annullamento è avvenuto senza rinvio perché, essendo il reato già estinto per prescrizione, un nuovo processo sarebbe stato superfluo. Il giudice del rinvio, infatti, non avrebbe potuto fare altro che dichiarare a sua volta l’estinzione del reato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39018 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 39018 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SPOLETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 5/11/2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all’art.614, commi 1 e 2 cod. pen.
Letta la memoria tempestivamente depositata dal difensore dell’imputata.
Considerato che il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, in quanto pone il tema della configurabilità del reato in caso di domicilio non occupato in via continuati il che impone di prendere atto che il 12 aprile 2025 è maturato il termine massimo di prescrizione, decorsi sette anni e sei mesi dalla data del commesso reato, cui vanno aggiunti complessivi 227 giorni per le sospensione legate ai rinvii su istanza della difesa del 9.12.22 e d 22.6.23;
Rilevato, quanto ad un possibile pros ex art. 129 cod. proc. pen., che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274). Nel caso di specie, escluso che gli altri motivi di ricorso contengano censure dotate della suindicata porta demolitoria, le doglianze in tema di mancata rinnovazione di cui sopra, lungi dall’evidenziar elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitat deducono in sostanza un vizio di motivazione in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione d reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275).
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 5 novembre 2025.