Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27838 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 27838 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2014 del TRIB.SELDIST. di POZZUOLI
dato avviso alleparti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 14/06/2014, con la quale il Tribunale di Napoli lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 124, 155 e 137 152/2006, deducendo con il primo motivo di ricorso violazione di legge in ordine l’affermazio della responsabilità, con il secondo motivo di ricorso mancato proscioglimento ai sensi dell’ 129 cod. proc. pen. Con il terzo motivo, lamenta manc:ata applicazione dell’art. 131 bis cod. pe
In ultimo, il ricorrente eccepisce intervenuta prescrizione dei reati contestati, accert data 14/11/2010.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Considerato che il ricorso non è tardivo, in quanto l’estratto della sentenza di condan emessa dal Tribunale di Napoli in data 09/06/2014, è stato notificato al ricorrente in 25/02/2023 ed il ricorso è stato depositato il 30/03/2023.
2.Risalendo il fatto al 14/11/2010, è ormai maturato il termine prescrizionale, ond reato è estinto per prescrizione.
Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione rela alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Quand’anche infatti dovesse addivenirsi, riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio. Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l’obbligo di immediata declarator della causa estintiva del reato. Né, d’altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazion disposto dell’art. 129 cp . v. cod. proc. pen., noh risultando evidente il ricorrere di una delle ‘ca di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse n motivazione della decisione impugnata.
3.La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente