Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9658 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME c-lae ha- 0~0 – chiedendo
Le parti non sono presenti.
Il PG conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo dell’8 novembre 2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani dell’Il ottobre 2021, con la quale era stato condanNOME alla pena di anni uno di reclusione, in ordine al reato di danneggiamento seguito da incendio, ai sensi dell’art. 424 cod. pen., perché il 23 aprile 2015, al solo scopo di danneggiare la villetta di COGNOME NOME in Castellamare del Golfo, utilizzata anche dalla sua ex compagna, aveva dato alle fiamme il quadro elettrico dell’abitazione, cagionando il danneggiamento di una serranda della stessa, di alcune pareti, di alcuni tubi d’acqua e del quadro elettrico.
2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, perché la Corte di appello avrebbe rigettato in maniera del tutto ingiustificata la richiesta di discussione orale dell’udienza di appello, non ritenendola tempestiva, nonostante risultasse agli atti il rispetto delle norme introdotte dalla normativa emergenziale prevista per il procedimento di appello per questioni connesse alla gestione dell’epidemia da Covid-19.
Nel ricorso, infatti, si evidenzia che la richiesta di discussione orale dell’udienza era stata formulata per iscritto il 9 agosto 2022, quindi entro i termine perentorio di quindici giorni prima dell’udienza fissata al 15 settembre 2022.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, ponendo in essere un travisamento della prova, avrebbe omesso di considerare che, dall’analisi dei tabulati telefonici, era emersa la collocazione dell’imputato alle ore 19,00 nel territorio del Comune di Palermo in orario prossimo a quello nel quale aveva avuto origine l’incendio all’abitazione di COGNOME.
2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 163 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello non avrebbe concesso in maniera errata il beneficio della sospensione condizionale della pena solo in forza del fatto che l’imputato aveva un precedente penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la richiesta di discussione orale della causa era stata depositata il 9 agosto 2022, mentre la prima udienza di appello era stata fissata al 15 settembre 2022.
Il termine perentorio di 15 giorni prima dell’udienza del 15 settembre 2022, stabilito dal combiNOME disposto dell’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e con efficacia prorogata più volte fino al 31 dicembre 2022) e dell’art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, è un termine a ritroso che è scaduto in periodo di sospensione feriale e va dunque riportato a data antecedente tale periodo.
Infatti, ha stabilito la giurisprudenza di legittimità che in tema di computo d termini processuali, la proroga di diritto del termine che scade in un giorno festivo, prevista dall’art. 172, comma 3, cod. proc. pen., opera anche per i termini che si computano “a ritroso”, in cui il dies ad quem è da individuarsi nel giorno non festivo antecedente a quello di scadenza (Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, dep. 2023, Selvaggio, Rv. 283932).
Di conseguenza, correttamente la Corte di appello ha celebrato il processo di appello con la c.d. trattazione scritta in udienza camerale non partecipata, ritenendo intempestiva la richiesta di trattazione orale fatta pervenire dalla difesa, a nulla rilevando in proposito il fatto che, in relazione alla suddet udienza mancassero le conclusioni scritte del Procuratore generale (che sono state acquisite prima dell’udienza successiva nel rispetto del termine di 10 giorni prima fissato dall’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176), senza che tale rinvio abbia rimesso nei termini la difesa per chiedere di celebrare il processo nelle forme della c.d. trattazione orale.
Sussistono, invece, i presupposti per rilevare d’ufficio l’intervenuta causa estintiva del reato di cui all’art. 424 cod. pen. commesso in data 23 aprile 2015, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo.
2.1. Deve rilevarsi, infatti, che il ricorso in esame appare fondato per quanto di seguito esposto e sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata.
Il ricorrente ha contestato, in modo non manifestamente infondato, la ricostruzione fattuale effettuata dalla Corte territoriale, perché ha prospettato che, in base alle celle telefoniche agganciate dal proprio apparecchio cellulare
che alle ore 18,56 del giorno in cui è stato appiccato l’incendio il ricorrente era Partinico, lontano da Scapello e da Castellamare del Golfo, cioè a 28 chilometri circa di distanza che può essere percorsa in cica 25 minuti in auto. Tale circostanza non era stata adeguatamente vagliata dai giudici di merito in considerazione dell’orario in cui era stato appiccato l’incendio, sicché la censura sulla insufficienza della motivazione della sentenza impugnata appare fondata, con la conseguente necessità di annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito su tale profilo. Tuttavia, prevale la constatazion dell’avvenuta estinzione del reato per prescrizione.
2.2. Nel caso di specie, la sentenza di secondo grado è stata emessa in data 8 novembre 2022, mentre il termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., risulta spirato il 15 aprile 2023, atteso ch era stato un periodo di sospensione del termine di prescrizione per il rinvio da legittimo impedimento richiesto dall’imputato dal 27 maggio 2019 al 16 settembre 2019 (3 mesi e 19 giorni) e per il periodo di sospensione dei termini durante la pandemia da covid dal 9 marzo 2020 all’il maggio 2020 (64 giorni) per un totale di mesi 5 e giorni 23.
Si osserva, a questo proposito, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi rilevare con evidenza dagli atti di causa l’insussistenza del fatto accertato dai giudici di merito: a fronte del maturato effetto estintivo, non può quindi emettersi decisione più favorevole al ricorrente, posto che, dalla lettura della sentenza di condanna, emergono elementi tali da non determinare l’evidenza dell’assenza di responsabilità.
Il limite all’applicazione della disposizione di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è strettamente correlato alla natura del giudizio di legittimi per cui risulta possibile adottare la decisione più favorevole solo nel caso in cui i mero controllo sulla motivazione del provvedimento impugNOME determini la presa d’atto della totale carenza di elementi a carico dell’imputato (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253458), circostanza non sussistente nel caso di specie.
La Corte, pertanto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto pe prescrizione.
Così deciso 1’8/11/2023