Prescrizione del Reato: Come il Tempo Può Cancellare una Condanna
Il concetto di prescrizione del reato è uno dei pilastri del nostro ordinamento penale. Esso stabilisce che, trascorso un certo periodo di tempo, lo Stato perde il potere di punire il colpevole. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 9071/2024) offre un esempio pratico di come questo istituto funzioni, portando all’annullamento parziale di una condanna. Analizziamo insieme il caso per capire le dinamiche e le implicazioni di questa decisione.
I Fatti del Caso
Un individuo era stato condannato in primo e secondo grado per due distinti reati, commessi il 19 dicembre 2017:
1. Porto di oggetti atti ad offendere (una contravvenzione prevista dalla legge sulle armi).
2. Lesioni personali aggravate dall’uso di tali oggetti (un delitto previsto dal codice penale).
L’imputato, non soddisfatto della sentenza della Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali: la mancata dichiarazione della prescrizione del reato e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Ha annullato la sentenza limitatamente al reato di porto di oggetti atti ad offendere, dichiarandolo estinto per prescrizione. Di conseguenza, ha eliminato la parte di pena corrispondente a tale accusa (un mese di reclusione). Per il resto, ovvero per il reato di lesioni aggravate e per il motivo relativo alla tenuità del fatto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni: La Prescrizione del Reato e l’Inammissibilità del Ricorso
La decisione della Corte si fonda su una distinzione netta tra i due reati contestati e sulla valutazione della specificità dei motivi di ricorso.
La Differenza nei Tempi di Prescrizione
Il cuore della sentenza risiede nel calcolo del tempo necessario per la prescrizione del reato. La Corte ha spiegato che:
* Per il reato contravvenzionale (Capo a), punito con l’arresto da sei mesi a due anni, il termine di prescrizione è di cinque anni. Essendo stato commesso il 19 dicembre 2017, questo termine è maturato prima della pronuncia d’appello. Pertanto, la condanna per questa imputazione doveva essere annullata perché il reato era ormai estinto.
* Per il delitto di lesioni aggravate (Capo b), punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, il termine di prescrizione è più lungo e, secondo i calcoli della Corte, scadrà solo nel giugno 2025. Di conseguenza, per questa accusa, la condanna è stata confermata.
Questa distinzione evidenzia come la natura del reato (contravvenzione o delitto) e la pena prevista siano determinanti per calcolare i termini di prescrizione.
L’Inammissibilità del Motivo sulla Tenuità del Fatto
Il secondo motivo di ricorso, con cui si chiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto), è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l’imputato si fosse limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata, non una semplice reiterazione di difese precedenti. La mancanza di questa specificità ha reso il motivo inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, conferma l’importanza cruciale del monitoraggio dei termini di prescrizione del reato nel corso di un processo penale. Il passare del tempo può avere un effetto estintivo sul reato, modificando l’esito del giudizio e la pena finale. In secondo luogo, sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: le impugnazioni, specialmente in Cassazione, devono essere formulate in modo tecnico e specifico. Non è sufficiente ripetere le proprie ragioni, ma è necessario attaccare e smontare logicamente il ragionamento del giudice precedente. In caso contrario, il ricorso rischia di essere respinto senza nemmeno un esame nel merito.
Quando un reato si estingue per prescrizione?
Un reato si estingue per prescrizione quando è trascorso un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge (generalmente pari al massimo della pena edittale) senza che sia intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile. Questo termine può essere sospeso o interrotto da specifici atti processuali.
Perché la Corte ha annullato solo una parte della condanna?
La Corte ha annullato solo la condanna per il reato di porto di oggetti atti ad offendere perché, essendo una contravvenzione, aveva un termine di prescrizione più breve (cinque anni) che era già maturato. La condanna per le lesioni aggravate, essendo un delitto con un termine di prescrizione più lungo, è stata invece confermata perché il reato non era ancora prescritto.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘inammissibile’?
Significa che il motivo non può essere esaminato nel merito dalla Corte perché non rispetta i requisiti di legge. Nel caso specifico, il motivo è stato ritenuto inammissibile perché era una semplice ripetizione delle argomentazioni già respinte in appello, senza una critica specifica e argomentata contro la decisione del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9071 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 9071 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Fall NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, che h confermato la condanna riportata in primo grado dall’imputato in ordine ai reati di cui all secondo e terzo comma, legge n. 110 del 1975 (capo a) e agli artt. 582 e 585 cod. pen. (cap b).
Il ricorso denunzia, con il primo motivo, la violazione di legge penale ed il dif motivazione con riferimento alla mancata dichiarazione di prescrizione dei reati ascritti ex art. 129 cod. proc. pen. e, con il secondo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazi ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pe
2.1. Il ricorso è parzialmente fondato.
Il fatto di cui al capo a), commesso in data 19 dicembre 2017, costituisce ipotesi di contravvenzionale punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni. Non registrandosi cau di sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni 5, e risulta quindi spirato in data 19 d 2017.
2.2. Per quanto concerne il reato di lesioni personali aggravate dall’uso di armi di cui a b), commesso in pari data, non risulta ancora attualmente prescritto. Trattasi, infatti, ipotesi delittuosa punita con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. In assen circostanze aggravanti speciali, il termine di prescrizione decorre quindi in data 15 giugno 2
Il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la mancata applicazione d causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi consid non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
3.1. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, quanto al reato di cui al ca a), perché prescritto prima della pronuncia di appello; nel resto il ricorso è inammissi Collegio può procedere alla eliminazione della parte di pena corrispondente al reato prescri ai sensi dell’art. 620, comma primo, lett. I), cod. proc. pen., nella misura di un reclusione, come si evince dalle sentenze di merito.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo perché estinto per prescrizione ed elimina il corrispondente aumento di pena per continuazione, pari ad un mese di reclusione.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso Così deciso il 18 gennaio 2024.