Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45098 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45098 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2021 della Corte di appello di Firenze
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso per letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato quella emessa il 17 settembre 2019 dal Tribunale di Firenze, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui evasione e ne chiede l’annullamento per violazione di legge.
In particolare, denuncia la violazione del contraddittorio, in quanto la Corte di appello non avrebbe considerato ai fini della decisione le conclusioni scritte, redatte dal difensore, firmate digitalmente e trasmesse via p.e.c. con
attestazione di avvenuta consegna, come risulta dalla copia allegata al ricorso; l’omessa considerazione delle conclusioni, all’evidenza dovuta ad un disguido di cancelleria, si è risolta in un pregiudizio per la difesa, di fatto estromessa dal giudizio.
Con memoria di replica il difensore ha contestato le conclusioni del P.g., non essendo rimessa al giudice di legittimità la valutazione del contenuto dell’atto bensì solo la verifica della sussistenza della violazione denunciata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, ma l’intervenuta prescrizione del reato impedisce l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Dall’esame degli atti risulta che la Corte di appello non ha tenuto conto delle conclusioni del difensore dell’imputato, non sottoposte al suo esame, benché regolarmente trasmesse e ricevute dall’ufficio destinatario, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso; infatti, la sentenza dà atto che la difesa non aveva trasmesso conclusioni scritte.
Dalle conclusioni allegate al ricorso è agevole rilevare che il difensore, nel replicare alle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ribadiva che le risultanze processuali, sinteticamente riepilogate, dimostravano l’insussistenza del reato di evasione.
Ne deriva che non può farsi applicazione del più recente orientamento di questa Corte, richiamato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nella requisitoria, secondo il quale la mancata valutazione delle conclusioni scritte, trasmesse dalla difesa dell’imputato, non è causa di nullità del procedimento cartolare di appello per violazione del contraddittorio, laddove si tratti di conclusioni meramente reiterative dei motivi di appello, la cui omessa considerazione non si risolve, pertanto, in un reale pregiudizio del diritto di difesa, trattandosi di principi affermato in casi in cui le conclusioni scritte erano meramente apparenti, risolvendosi nella mera richiesta di accoglimento dell’appello, senza alcun contenuto argomentativo, invece, presente nel caso di specie.
Conseguentemente, deve ritenersi sussistente la nullità denunciata, atteso che, come affermato da questa Corte, “in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo EMAIL, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l’intervento dell’imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo” (Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282881).
Tuttavia, come anticipato, essendo il reato, commesso il 2 gennaio 2015, ormai estinto per prescrizione vi è l’obbligo di immediata declaratoria di tale causa di non punibilità ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., obbligo che prevale anche sull’accertamento di cause di nullità. Infatti, il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403).
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria di tale causa di non punibilità ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti in termini di “evidenza”, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275) elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto della conforme valutazione dei giudici di merito in punto di responsabilità.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso, 5 ottobre 2023