Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6127 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6127 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MASSA DI SOMMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2025 della Corte d’appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’annullamento senza rinvio limitatamente al capo A) per intervenuta prescrizione e dichiararsi inammissibile il ricorso per il resto.
Il difensore, AVV_NOTAIO COGNOME NOME, all’udienza si è riportato al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L’imputata, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 27 febbraio 2025, di conferma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Noia che la assolveva, in quanto non punibile ex art. 131-bis cod. pen., dai reati rispettivamente di cui al capo A) della rubrica, relativo a fatti di cui all’art. 2 d. 74/00 commessi il 18 luglio 2014, e al capo B), relativo ad analoghi fatti commessi il 31 marzo del 2015.
Il ricorso è affidato a due motivi.
Il primo motivo viene articolato ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento alla errata applicazione della norma penale incriminatrice ed al vizio di motivazione, in punto di affermazione della responsabilità della COGNOME, in relazione ai capi contestati. In particolare, si evidenzia che la Corte territorial a fronte di specifica censura formulata con l’atto di appello, si sia limitata richiamare per relationem la motivazione svolta dal giudice di primo grado, senza reale confronto con le censure articolate dall’imputata con riferimento alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
Il secondo motivo censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., con riferimento alla violazione dell’art. 157 cod. pen., in quanto alla data di emissione della sentenza della Corte di appello di Napoli (emessa, come detto, il 27 febbraio 2025) il reato di cui al capo A) delle imputazioni risultava già estinto per prescrizione.
Nelle more dell’udienza, il difensore ha trasmesso, in data 29 dicembre 2025, memoria di integrazione dei motivi di ricorso anche con riferimento alla requisitoria del AVV_NOTAIO Generale, con la quale ha chiesto provvedersi ad “Annullamento della sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ovvero per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, in ordine alla attribuzione di responsabilità all’imputata oltre ogni ragionevole dubbio con conseguente mancanza dei presupposti per la conferma della sentenza di condanna. Violazione dell’art. 606, comma 1, lettere B) ed E), c.p.p. in relazione all’art.2 D. Lgs. 74/2000.”.
La Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO, all’udienza fissata per la trattazione orale del procedimento, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo A), senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione e dichiararsi inammissibile, nel resto, i ricorso.
Il difensore, in udienza, si è integralmente riportato agli scritti difensivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, relativo ad entrambe le imputazioni, è generico in quanto non si confronta con la motivazione svolta dalla Corte di appello in punto di responsabilità della ricorrente per i fatti alla stessa contestati. GLYPH La corte territoriale, in riposta alle censure formulate con l’atto di Appello, ha in primo luogo richiamato le motivazioni addotte dal Tribunale di Nola, di poi ulteriormente valorizzando plurimi elementi valevoli a comprovare la valutazione di sussistenza dei fatti-reato contestati e la attribuibilità alla COGNOME, e, in particolare, t altri: la consapevolezza in capo all’imputata del contesto operativo della società dalla stessa rappresentata, connotato da sistematica evasione delle imposte, dagli ingenti volumi di merce movimentata, dal numero delle fatture ricevute, dalla elevata percentuale di ribasso del prezzo di acquisto delle merci (“…comunque notevolmente più vantaggioso rispetto ad altri venditori…”, pagina 4 della sentenza impugnata), ed, infine, dalla ritenuta assenza di riscontro quanto alle attività d verifica svolte al fine di comprovare l’esistenza, quantomeno, di una delle società emittenti le fatture contestate come relative ad operazioni inesistenti, ovvero la RAGIONE_SOCIALE, in ragione della inesistenza, oltre che di utenze alla stessa riferibil anche di un sito internet. A fronte di tale motivazione, scevra da profili d irragionevolezza, la censura svolta con il primo motivo è, pertanto, generica.
Il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato. Come emerge dagli atti, alla data della sentenza emessa dalla Corte di Appello (27 febbraio 2025) risultava integralmente decorso il termine massimo di prescrizione del reato di cui al capo A), pari ad anni dieci decorrenti dal 18 luglio 2014, senza che risultino periodi di sospensione del relativo corso. Come già affermato da questa Corte, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l’imputato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità GLYPH storica GLYPH e GLYPH giuridica (Sez. 1, sent. n. 43700 del 28/09/2021 Ud. (dep. 26/11/2021) GLYPH Rv. 282214),
sicché sussiste concreto ed attuale interesse ad impugnare in capo alla ricorrente.
Da quanto sopra esposto discende che alla valida instaurazione del rapporto processuale conseguente alla non manifesta infondatezza del proposizione del secondo motivo di ricorso per cassazione in relazione alla sola imputazione di cui al capo A) delle imputazioni, consegue, in questa sede, la rilevazione dell’avvenuto decorso, ad oggi, del relativo termine massimo di prescrizione e, per l’effetto (
l’annullamento della sentenza impugnata essendosi il reato di cui al capo A) estinto per prescrizione.
Quanto al capo B), la genericità del primo motivo preclude, in questa sede, l’instaurazione al riguardo di un valido rapporto processuale con conseguente conferma della sentenza emessa dalla Corte territoriale. Vale, in materia, il principio già affermato dalla Corte per il quale l’inammissibilità del ricorso pe cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice. (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164 – 01). Con specifico riferimento, poi, all’ipotesi di plurime contestazioni e di ammissibilità dei motivi d ricorso con riferimento solo ad alcuna delle plurime contestazioni, si osserva che l’autonomia della statuizione di inammissibilità del ricorso per cassazione, in relazione ad un capo di imputazione, impedisce la declaratoria di estinzione del reato con esso contestato per prescrizione, pur in presenza di motivi ammissibili con riferimento agli altri addebiti. (Sez. 4, n. 51744 del 13/11/2014, COGNOME, Rv. 261576 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di cui al capo A), perché’ il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così è deciso, 13/01/2026