Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12506 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 12506 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SOVERATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del tribunale di Catanzaro, con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di cui all’art. 95 del d.P.R. 20 maggio 2022, n. 115.
2.COGNOME NOME, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per due distinti motivi:
1.1 GLYPH con il primo motivo lamenta violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 192 c.p.p. ritenendo che la responsabilità penale per il delitto contestato sia stata fondata su prove contraddittorie e non sufficienti a ricostruire la vicenda e che il giudice d’appello ha ricostruito liberamente il proprio convincimento non dandone adeguatamente atto in motivazione.
1.2 GLYPH con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione della legge penale in ordine alla mancata pronuncia della Corte territoriale sulla richiesta di concessione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., che era stata proposta con motivi nuovi di appello legittimamente presentati ai sensi dell’art. 585, comma quarto, c.p.p.
3.11 primo motivo risulta essere manifestamente infondato, in quanto si risolve in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801). Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico giuridici, circa il profilo dell’accertamento della responsabilità penale dell’imputato.
4.11 ricorso non è manifestamente infondato in riferimento all’omessa disamina della richiesta difensiva della concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. In sentenza, infatti, non si rinviene nessun rilievo che giustifichi il rigetto, avendo la Corte di Appello ignorato la deduzione contenuta nei motivi aggiunti.
La fondatezza della doglianza non autorizza però l’annullamento della sentenza nei termini sollecitati dalla difesa, perché è intervenuta l’estinzione del reato per prescrizione (termine di prescrizione 16/11/2023). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non potendosi procedere per la suddetta causa di estinzione del reato, che prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l’imputato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (v. Sez. 6, Sentenza n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505 – 01).
In ogni caso va richiamato il principio affermato da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009) Rv. 244275 – Olche in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di
motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. (In motivazione, la S.C. ha affermato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale).
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre idente